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Il telefonino va considerato un “mezzo di sussistenza” come lo sono la casa ed il cibo

Nell'attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita famigliare e sociale nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza devono ritenersi compresi non più e non soltanto mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio) ma anche gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana". E così secondo gli Ermellini sono da considerarsi mezzi di sussistenza i mezzi di comunicazione, l'abbigliamento, i libri d'istruzione per i figli minori e i mezzi di trasporto. Naturalmente il carattere più voluttuario di questi mezzi di sussistenza fa si che debbano essere erogati "in rapporto alle reali capacita' economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato. (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 11 dicembre 2008, n. 45809)



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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO' Antonio Stefano - Presidente

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DI. ME. Ma., nato a (OMESSO);

avverso la sentenza emessa in data 28/11/2007 dalla Corte di Appello di Napoli;

esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;

udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;

uditi il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

ed il difensore del ricorrente avv. Di Lallo Luigi, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

FATTO E DIRITTO

1.- La Corte di Appello di Napoli con sentenza resa il 28.11.2007 ha confermato la sentenza in data 5.4.2006 del Tribunale di Napoli, che ha riconosciuto Di. Me.Ma. colpevole del reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in favore della moglie separata Si.Lu. e del figlio minorenne Lo. (omesso versamento, nel periodo dal (OMESSO) alla data della sentenza di primo grado, dell'assegno mensile di mantenimento determinato nella procedura di separazione legale), condannandolo - concesse le attenuanti generiche - alla pena condizionalmente sospesa di quattro mesi di reclusione ed euro 900,00 di multa, subordinando il beneficio della sospensione al pagamento di una provvisionale di euro 10.000,00 in favore della parte civile Si. (in proprio e per il figlio Lo.).

Nell'esame del merito della regiudicanda la Corte di Appello di Napoli ha evidenziato come la sentenza di primo grado abbia offerto esauriente dimostrazione della sussistenza nella condotta dell'imputato degli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato ascrittogli ex articolo 570 c.p., comma 2, n. 2 desunti dalle lineari e credibili dichiarazioni dibattimentali della persona offesa Si.Lu. e dalla documentazione dalla stessa prodotta, altresi' fornendo adeguata risposta alle prospettazioni ed ai rilievi difensivi del Di. Me. (asserita insussistenza di un reale stato di bisogno dell'ex moglie e del figlio; subordinata impossibilita' di adempiere integralmente l'obbligazione assistenziale per ragioni di salute limitanti le sue capacita' reddituali). Prospettazioni e rilievi in piu' casi ripresi dai motivi di appello ed in gran parte riproposti con l'odierno ricorso.

Dalla congiunta lettura delle due sentenze di merito, che sotto il profilo delle argomentazioni decisorie (come piu' volte ribadito dalla giurisprudenza di questa S.C.: ex pluribus: Cass. Sez. 4, 24.10.2005 n. 1149, Mirabilia, rv. 233187) costituiscono un unitario ed inscindibile corpus motivazionale, si evince che l'affermata responsabilita' del Di. Me. e' stata ritenuta dimostrata: a) dall'oggettiva imposizione all'imputato, giusta provvedimento presidenziale nella causa di separazione coniugale, dell'obbligo di versare una somma mensile quale contributo al mantenimento del figlio minore e della moglie affidataria del bambino (assegno concordato all'udienza del 12.2.2003 in euro 400,00 in favore del figlio ed in euro 150,00 in favore della moglie); b) dalla circostanza per cui l'imputato non ha adempiuto a tale obbligo di mantenimento, limitandosi a versare solo saltuariamente somme di denaro comunque inferiori all'importo mensile, disinteressandosi delle vicende del figlio Lo.; c) dalla positiva indagine sulla credibilita' testimoniale della p.o. Si.Lu. a conferma dell'iniziale denuncia-querela e del perdurare del contegno omissivo dell'imputato.

2.- Mediante il difensore Di. Me.Ma. ha impugnato la sentenza di appello, deducendo violazioni della legge penale (sostanziale e processuale) e carenza ed illogicita' della motivazione. Censure riassumibi (articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1) come di seguito.

1. Nullita' del giudizio di secondo grado per omesso avviso dell'udienza di trattazione del 28.11.2007 (definita con la sentenza) alla costituita parte civile ed al suo difensore. Evenienza che avrebbe vulnerato anche l'interesse dell'imputato a veder dichiarare dalla persona offesa Si. la "avvenuta transazione della lite, definita tra l'altro con sentenza di scioglimento del matrimonio pubblicata il (OMESSO) ".

2. Inammissibilita' della costituzione di parte civile per violazione dell'articolo 75 c.p.p., attesa la contemporanea pendenza del giudizio civile di separazione e il sopravvenire della stessa sentenza di separazione, integrante titolo esecutivo per il conseguimento del petitum introdotto nel giudizio penale, rappresentato soltanto dalle somme non versate dall'imputato.

3. Violazione dell'articolo 570 c.p., i giudici di appello (e cosi' i giudici di primo grado) avendo erroneamente dedotto l'assenza di prova della disponibilita' di effettivi mezzi di sussistenza da parte della Si. e del piccolo Di. Me.Lo., attribuendone l'omessa dimostrazione all'imputato, benche' le emergenze di causa offrissero elementi per escludere un reale stato di bisogno della moglie separata e del figlio, avuto riguardo al loro generale tenore di vita e al versamento pur saltuario di somme di denaro da parte dell'imputato.

4. Illogicita' della motivazione della sentenza nella parte in cui muove dall'assunto della totalita' dell'inadempimento dell'obbligazione assistenziale da parte del Di. Me., trascurando di apprezzare il suo stato di oggettiva impossibilita' pecuniaria derivante dalla contrazione del suo lavoro di pubblicitario per motivi di salute.

5. In subordine la sospensione della pena inflitta all'imputato non avrebbe potuto essere condizionata al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile.

6. I giudici di merito non hanno concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale "senza motivazione alcuna".

3.- Il ricorso di Di. Me.Ma. deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e l'indeducibilita' dei delineati motivi di doglianza.

- Premesso che la mancata notificazione alla parte civile del decreto di citazione in appello non produce alcuna nullita' assoluta e insanabile ex articolo 185 c.p.p., ma al piu' una nullita' relativa da eccepirsi in limine iudicii (cio' che non e' avvenuto), nel caso di specie non si e' verificata l'omessa notificazione denunciata dal ricorrente, a prescindere dalla carenza di interesse del medesimo al proposto motivo di ricorso. In vero dall'esame degli atti del giudizio di appello (accessibili in questa sede in ragione della natura di error in procedendo del dedotto vizio) emerge che - al contrario di quanto si sostiene in ricorso - il decreto di citazione per l'udienza di appello del 28.11.2007 e' stato ritualmente notificato alla parte civile nel domicilio eletto presso il difensore ed a quest'ultimo.

1 Del tutto erronee (manifestamente infondate) vanno considerate le critiche del ricorrente in merito alla presunta irregolarita' della costituzione di parte civile in virtu' della coeva pendenza della causa di separazione coniugale. Nessuna preclusione ex articolo 75 c.p.p., comma 1 e' ravvisabile per effetto di tale pendenza, come correttamente rilevato dall'impugnata sentenza di appello, al momento della (ammessa) costituzione di parte civile non essendo intervenuta alcuna sentenza in sede civile tra le parti avente per oggetto la richiesta di esecuzione dell'obbligo di mantenimento familiare, deliberato nell'udienza di comparizione delle parti nel diverso giudizio di separazione coniugale in corso tra i medesimi soggetti ma avente diversa causa petendi (arg. ex Cass. Sez. 4, 28.5.2003 n. 35604, Crabbi, rv. 226470).

- Del pari affetti da infondatezza manifesta vanno qualificati i rilievi espressi con il terzo e il quarto motivo di ricorso in relazione all'asserita assenza di un effettivo stato di bisogno della moglie separata e del figlio minore dell'imputato e alla connessa impossibilita' di adempiere l'obbligazione nella sua interezza da parte dell'imputato.

Posto che adeguatamente la sentenza di appello ha rimarcato, sulla scia della decisione di primo grado, l'assente dimostrazione di qualsivoglia oggettiva impossibilita' ad adempiere del Di. Me. (che, del resto e come si riconosce negli stessi atti impugnatori, e' in grado di prendersi economica cura di un altro nucleo familiare e di una figlia studentessa universitaria), ineccepibili si mostrano le considerazioni delle concordi decisioni di merito sulla inidoneita' degli sporadici e modesti contribuiti finanziari versati dal Di. Me. alla moglie separata ad assolvere integralmente l'obbligo assistenziale. Al riguardo aggiungendosi l'irrilevanza del fato che la Si. e il figlio Lo. siano stati comunque in grado di far fronte alla situazione di difficolta' indotta dal contegno omissivo e inadempiente del Di. Me..

Merita osservare, da un lato, che lo stato di bisogno di un figlio minorenne avente diritto al mantenimento genitoriale, stato di bisogno in sostanza presunto dalla legge (e che integra la struttura della contestata fattispecie di cui all'articolo 570 c.p.), non e' vanificato o eliso dal fatto che alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda l'altro genitore, persistendo per i figli minori l'obbligo del genitore di provvedere al loro mantenimento (cfr., tra le molte decisioni: Cass. Sez. 6, 14.4.2008 n. 27051, Russo, rv. 240558: "Ai fini della configurabilita' del delitto di cui all'articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli di minore eta' grava su entrambi i genitori e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, ne' l'assolvimento del predetto obbligo da parte di uno dei genitori o anche da altri congiunti esenta in alcun modo l'altro").

Conviene, d'altro lato e specularmente, ribadire che nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall'articolo 570 c.p., comma 2, n. 2 (diversa dalla piu' estesa nozione civilistica di mantenimento) debbono - nella attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale - ritenersi compresi non piu' e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma altresi' gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione). Mezzi i primi e i secondi da apprezzarsi - come e' intuitivo - in rapporto alle reali capacita economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato. Evenienze che nel caso del Di. Me. i giudici di merito valutano idonee ad avvalorare l'esistenza del contestato reato nelle sue componenti oggettive e segnatamente soggettive (la decisione di primo grado segnala che l'imputato non si e' mai curato di visitare o incontrare il figlio minore, tenendo un atteggiamento di indifferenza verso le sorti del bambino e dell'ex moglie, nel contempo avendo dato vita ad una nuova unione coniugale da cui e' nata un'altra figlia).

- L'asserita violazione dell'art 163 c.p., per essere stata la sospensione condizionale dell'inflitta pena subordinata al pagamento della provvisionale attribuita alla parte civile, non soltanto integra un motivo di censura non deducibile perche' non gia' dedotto con i motivi di appello, ma e' comunque manifestamente incongrua, dal momento che ben puo' il giudice di merito subordinare gli effetti del beneficio al pagamento della somma assegnata a titolo di provvisionale alla parte civile, come espressamente statuisce l'articolo 165 c.p.. Facolta' di cui il giudice di primo grado ha legittimamente ritenuto di dover fare uso.

- Del pari indeducibile e' la lamentata omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna ex articolo articolo 175 c.p.p., beneficio rimesso in ogni caso alla discrezionale valutazione applicativa del giudice di merito, dal momento che la doglianza non e' stata dedotta in appello dal ricorrente, si che egli non puo' censurare paradossalmente l'omessa risposta della sentenza impugnata ad un profilo o tema della regiudicanda che non e' stato prospettato in secondo grado.

In conclusione l'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata non mostra lacune o illogicita' di sorta. Di tal che l'affermazione di penale responsabilita' del ricorrente Di. Me. Ma., uniformemente ritenuta dai giudici di primo e di secondo grado, e' fondata su un corretto e lineare processo argomentativo corrispondente alla previa descrizione delle fonti probatorie esaminate ai fini della decisione e surrogato da esauriente risposta a tutti gli aspetti critici delineati avverso la sentenza di primo grado (motivi di appello).

Per effetto della declaratoria di inammissibilita' del ricorso il Di. Me. deve per legge essere onerato del pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi conforme ad equita' fissare in misura di euro 1.000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

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