Casa:
Il titolare dell'impianto non è responsabile se qualcuno annega nella piscina chiusa al pubblico
Pubblicata il 05/10/2009
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente
Dott. IACOPINO Silvana Giovann - Consigliere
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. MARESCA Maria Francesca - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA. PA. N. IL (OMESSO);
avverso SENTENZA del 28/09/2007 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
udito il difensore avv. ROSSETTI Michele.
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Taranto - giudice monocratico -, con sentenza in data 15 dicembre 2003, condannava Sa.Pa. , concesse le attenuati generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione nonche' al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, perche' ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo per avere cagionato la morte di Ca.Lu. (fatto del (OMESSO)).
Il Sa. era accusato, in qualita' di gestore del ristorante (OMESSO), di avere omesso di assicurare che la piscina di pertinenza del suddetto complesso fosse in regola con i requisiti di legge. In particolare, la piscina era circondata da una recinzione costituita da due tubolari paralleli orizzontali, non idonea a garantire l'inaccessibilita' della zona piscina dagli ambienti circostanti; la zona pertinente alla piscina non risultava illuminata malgrado l'ora notturna; la zona non era dotata di cartellonistica informativa del regolamento per l'uso dell'impianto, oltre che delle indicazioni della sua profondita' in vari punti; l'impianto non era dotato di certificato di agibilita' all'uso con conseguente mancanza di controlli sanitari per l'uso.
In fatto, era avvenuto che Ca.Lu. , tuffatosi all'interno della piscina pur non sapendo nuotare, si era portato nella parte piu' profonda ed era annegato verso le ore 21,45.
2. Proposta impugnazione da parte dell'imputato, la Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto -, con decisione del 28 settembre 2006, confermava la sentenza di primo grado.
Osservava che, come messo in luce dal Tribunale, l'imputato era incorso in numerose negligenze, consistenti tra l'altro nel fatto che il cancello di accesso all'area della piscina era aperto; comunque la recinzione attigua appariva facilmente superabile; mancava un cartello con l'indicazione dell'orario di utilizzo della piscina e di divieto di accesso in altri orati con la segnalazione del relativo pericolo; era assente un assistente bagnanti o altro personale della struttura che potesse prestare un primo soccorso in caso di necessita' e mancavano mezzi destinati a tale scopo (salvagente dotato di fune di recupero). Inoltre, era emerso che l'imputato, su richiesta, nel pomeriggio aveva espresso a vari clienti il divieto di utilizzare la piscina; peraltro, il predetto aveva ammesso che, malgrado si fosse poi accorto che il divieto era stato eluso, non era intervenuto per richiamare i clienti.
3. L'imputato avanzava ricorso per cassazione.
Rilevava che nessuna delle presunte carenze individuate dalla Corte di Appello poteva ritenersi essere in rapporto causale con l'evento. In specie, il Giudice di Appello aveva trascurato di prendere in considerazione l'evenienza per cui l'impianto, nell'ora notturna, era chiaramente non funzionante con gli apparati di illuminazione appositamente spenti. D'altro canto, la parte offesa non era caduta accidentalmente, ma, dopo la cena, si era tuffato volontariamente in violazione delle disposizioni impartite dall'albergatore.
Aggiungeva il ricorrente che non erano stati effettuati accertamenti di carattere medico - legale, subito dopo il decesso del Ca. , circa le cause di tale evento. Al riguardo, non era stato accertato se la vittima fosse deceduta direttamente per annegamento, e non invece per un malore, per essersi immerso nell'acqua dopo avere cenato e fatto uso di bevande alcoliche. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza.
4. Il ricorso deve essere accolto perche' fondato.
Si osserva che l'imputato Sa.Pa. , responsabile della piscina attigua al ristorante da lui gestito, era sicuramente titolare di una posizione di garanzia in forza della quale era tenuto ad assicurare l'incolumita' fisica degli utenti mediante l'idonea organizzazione dell'attivita' sportiva e l'incolumita' comunque dei clienti del ristorante nel periodo di non funzionamento dell'impianto.
Nel caso di specie, e' risultato che l'impianto, al momento dell'occorso, chiaramente non era in funzione mancando l'illuminazione serale, esso era contornato da barriere metalliche per evitare eventuali cadute accidentali in acqua; d'altro canto, risulta con certezza che la vittima non e' caduta accidentalmente nella piscina, ma si e' gettata in essa volontariamente pur non sapendo nuotare.
Al riguardo, si evidenzia che le assunte inadeguatezze della struttura (cancelletto di accesso lasciato aperto, mancanza di un cartello indicatore degli orari di utilizzo della piscina, assenza di un assistente di piscina e di strumenti di salvataggio) in parte non risultano tali in relazione ad un impianto chiaramente non in funzione, e per il resto non si palesano in rapporto eziologico con l'evento. Difatti, questo ha la sua causa esclusiva nell'autonoma decisione della parte offesa di bagnarsi nella piscina in orario di chiusura dell'impianto, in assenza del bagnino, malgrado il divieto espresso dal gestore, senza essere in grado di nuotare. Neppure sotto il profilo soggettivo, a prescindere dall'insussistenza di nesso di causalita' tra le addotte carenze strutturali dell'impianto ed il fatto, sono ulteriormente ravvisabili profili di colpa per mancata vigilanza od omissione di pronto intervento; invero, l'attrezzatura sportiva era palesemente non agibile e non fruibile.
Pertanto, e' da escludersi la ricorrenza, nel caso in esame, di obblighi di attivazione cui non abbia ottemperato l'imputato; ovvero, in altre parole deve escludersi che l'evento si sia verificato a causa della mancata attuazione di un presidio impeditivo a cura del titolare della connessa posizione di garanzia.
5. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perche' l'imputato doveva essere prosciolto per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione 4 Sezione Penale annulla la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste.