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In caso di aggresione da parte di un cane ne è responsabile il possessore

In tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'articolo 672 cod. pen. relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprieta' in senso civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilita' per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane).

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 27 settembre 2010, n. 34813



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente

Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) VA. MA. , N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 22/2008 TRIBUNALE di PALERMO, del 19/05/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine che ha concluso per la inammissibilita' del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 19 maggio 2009 il Tribunale di Palermo dichiarava Va. Ma. colpevole di lesioni colpose in danno di Mo. Li. Pa. che, in data (OMESSO), era stata morsa dal cane appartenente all'imputato, e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 100,00 euro di multa e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione per la ritenuta sussistenza di un rapporto di causalita' tra la condotta ascrivibile all'imputato e l'evento lesivo.

In sostanza si duole che si sia giunti alla affermazione della sua responsabilita' senza tenere conto che il cane era della famiglia, piu' precisamente era di proprieta' della madre o della nonna, e che egli era intervenuto solo quando aveva sentito le urla della ragazza, per riportare il cane nella abitazione.

Il motivo di ricorso e' manifestamente infondato.

Il Tribunale ha osservato che l'animale era sicuramente nel possesso del Va. e cio' ha desunto dal fatto che fu proprio il Va. a richiamare il cane, a dare spiegazioni ai verbalizzanti e a portare l'animale dai veterinari per i controlli; che egli abitava nella casa della madre e si rapportava quotidianamente con l'animale che gli ubbidiva e che portava a passeggio. Correttamente dunque egli e' stato ritenuto responsabile dell'omessa custodia dell'animale, obbligo che ai sensi dell'articolo 672 cod. pen. relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprieta' in senso civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilita' per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane)".

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591 c.p.p., lettera D per intervenuta rinuncia.

Segue, come prescritto dall'articolo 616 stesso codice, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 (mille/00), equitativamente determinata, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, per escludere tale ultima condanna.

P.Q.M.

LA CORTE

- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

 

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