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In caso di guida in stato di ebrezza è legittimo il sequestro del veicolo in leasing

In tema di guida in stato di ebbrezza, è legittimo il sequestro preventivo (finalizzato alla confisca) di un veicolo di cui il conducente abbia la disponibilità materiale e giuridica in forza di contratto di leasing, trattandosi di negozio da cui deriva il diritto per l'utilizzatore di godere e di disporre del mezzo di trasporto in maniera esclusiva, dovendosi dunque ritenere, in tal caso, che il veicolo appartenga al conducente medesimo e non già a soggetti terzi. Non vale quindi la tesi contraria che il veicolo è intestato alla società concedente.

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 18 marzo 2010, n. 10688



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) DI. GI. EN. MA. N. IL (OMESSO);

avverso l'ordinanza n. 20/2009 TRIB. LIBERTA' di FERMO, del 25/06/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;

sentite le conclusioni del PG Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

Udito il difensore Avv. Massimo (Ndr: testo originale non comprensibile) che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.

OSSERVA

Con decreto del 10 giugno 2009 il G.I.P. presso il Tribunale di Fermo convalidava il sequestro preventivo della vettura Audi Q7 tg. (OMESSO) nella disponibilita' di Di. Gi. En. Ma. , in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186 C.d.S., comma 2.

Avverso detto provvedimento, il Di. Gi. presentava istanza di riesame basata sull'asserita non confiscabilita' del veicolo, in quanto nella disponibilita' del Di. Gi. in virtu' di contratto di leasing e quindi intestato a terzi; l'istante prospettava altresi' l'insussistenza del "periculum in mora" per essergli stata ritirata, e quindi sospesa, la patente di guida.

Il Tribunale di Fermo - in funzione di giudice del riesame - rigettava il gravame rilevando che: 1) a nulla rilevava che il veicolo fosse intestato a terzi (nella specie, alla " Ba. It. "), essendo stato accertato che l'indagato aveva la disponibilita' del veicolo stesso, e trattandosi di una "res" in evidente rapporto di strumentalita' rispetto al reato: di tal che l'auto, se lasciata nella libera disponibilita' dell'indagato, avrebbe comportato pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti; 2) quanto al "periculum in mora", la sospensione della patente, anche perche' misura temporanea, non avrebbe di certo impedito la reiterazione di analoghe condotte.

Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, reiterando la tesi della non confiscabilita' del bene perche' appartenente a terzi, e sostenendo che la sospensione della patente di guida avrebbe fatto venir meno il "periculum in mora".

All'odierna udienza, il difensore dell'indagato ha rappresentato che il contratto di leasing e' stato risolto e che quindi l'auto in questione e' rientrata nella piena ed esclusiva disponibilita' della " Ba. It. ".

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

Tenuto conto della natura e degli effetti di un contratto di leasing, non v'e' dubbio che un bene detenuto in forza di tale contratto "appartiene" al soggetto al quale e' stata attribuita la materiale disponibilita' del bene stesso: ed invero, "appartenenza" non significa astrattamente proprieta' di una "res", ma sostanzialmente diritto di goderne e disporne sulla base di titolo che esclude i terzi (caratteristica propria del leasing). Muovendo da tale presupposto, appare evidente dunque la legittimita' del sequestro di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida di quel veicolo in stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186 C.d.S.,, comma 2, lettera c), ne abbia la disponibilita' in forza di un contratto di leasing: anche in tal caso, infatti, non puo' revocarsi in dubbio la sussistenza del "periculum in mora" derivante dalla disponibilita' del veicolo da parte del soggetto sorpreso a guidarlo in condizioni ritenute pericolose per la sicurezza della circolazione; la stessa societa' di leasing, per riavere la materiale disponibilita' di un veicolo concesso a terzi in virtu' di contratto di leasing, dovrebbe dimostrare che il contratto e' cessato e che, conseguentemente, e' sorto il suo diritto alla restituzione. Correttamente il Tribunale del riesame ha poi ritenuto, con argomentazioni assolutamente condivisibili, del tutto irrilevante la sospensione della patente di guida del Di. Gi. ai fini del "periculum in mora".

Donde la manifesta infondatezza delle dedotte censure.

Ai rilievi che precedono, pur di carattere decisivo ed assorbente, deve inoltre aggiungersi, "ad abundantiam", che all'odierna udienza (cfr. verbale di udienza) il difensore dell'indagato, nell'illustrare la tesi difensiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso, ha precisato che il contratto di leasing e' stato risolto e l'auto in sequestro e' rientrata nella piena disponibilita', formale e sostanziale, della societa' " Ba. It. ": orbene, e', dunque, anche cessato qualsiasi interesse dell'indagato alla restituzione dell'auto stessa.

Sara' onere della predetta societa' - in quanto soggetto "estraneo al reato" - far valere eventualmente le sue ragioni nella sede opportuna.

Alla declaratoria di inammissibilita' segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche' (trattandosi di causa di inammissibilita' riconducibile alla volonta', e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 

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