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In caso di omicidio del conseziente, prevale il diritto alla vita se si trattava di un soggetto affetto da disturbo psichico

Non sussistono i presupposti della fattispecie di cui all'art. 579 c.p. nel caso in cui la particolare patologia psichica da cui è affetto il soggetto passivo sia tale da incidere sulla piena e consapevole formazione del consenso alla propria eliminazione fisica. Ne consegue che, in mancanza di elementi di prova univoci della effettiva e consapevole volontà della persona di morire, deve essere data la prevalenza al diritto alla vita indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e volere del soggetto interessato e della percezione che altri possono avere della qualità della vita stessa. (Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 28 marzo 2008, n. 13410)




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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) BE. FR. , N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 28/03/2007 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA; visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio, ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

Udito il difensore Avv. BURANI Rainer che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 marzo 2007 la Corte d'assise d'appello di Bologna confermava la decisione del gip del Tribunale di Reggio Emilia che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato BE.Fr. responsabile del delitto di omicidio volontario in danno della nipote Fr.El. , affetta da oligofrenia con gravi disturbi comportamentali e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti e con la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante l'espiazione della pena.

2. I giudici di merito ritenevano provata la responsabilita' dell'imputato sulla base di molteplici elementi probatori.

L'autopsia, immediatamente disposta sul cadavere di Fr. El. , trovata cadavere dai Carabinieri di Montecchio Emilia, il giorno 8 maggio 2004, ore 13, all'interno dell'autovettura del nonno ferma nel parcheggio antistante un istituto scolastico e seminascosta da un rimorchio a bilico, evidenziava che la giovane - diciottenne, affetta da ritardo mentale di grado lieve - moderato, con disturbi della personalita' e comportamentali in forma di frequenti episodi di agitazione psicomotoria con aspetti fobico - ossessivi - era deceduta per asfissia meccanica (strozzamento), ascrivibile ad una manovra di compressione mono - manuale, ab extrinseco, del collo in regione cervicale anteriore. I medesimi accertamenti medico - legali escludevano la presenza, sul corpo della vittima, di lesioni qualificabili come da difesa e/o da immobilizzazione cosi' come pure segni di azioni mirate ad ottundimento del sensorio.

L'indagine chimico - tossicologica consentiva di stabilire l'assunzione per ragioni di cura, da parte della vittima, di un farmaco anti - psicotico, peraltro inidoneo a determinare effetti tossici o sedativi di tipo sensoriale.

BE.Gi. , madre della vittima, riferiva di avere, come di consueto, accompagnato a scuola la figlia Elisa, che frequentava il quarto anno di ragioneria presso l'istituto "(OMESSO)" ed aveva voluto andare a scuola, pur non sentendosi bene. Tale circostanza era stata segnalata alle insegnanti, compresa quella di sostegno che seguiva El. . La Be. aggiungeva che la figlia, all'uscita da scuola, sarebbe stata prelevata, come al solito, dal nonno, Be.Fr. . Verso ore 9,40 di quello stesso giorno era pervenuta ai familiari una comunicazione telefonica della scuola che segnalava l'opportunita' di andare a prendere Elisa che continuava a lamentare dolori all'addome. Intorno alle ore 10, secondo quanto dichiarato dall'insegnante di sostegno, si era presentato a scuola Be.Fr. che si era allontanato in auto con la nipote. Era stata la ragazza a chiedere di avvisare i nonni e non i genitori, impegnati, quella stessa mattina, dalle cure veterinarie del cane, cui El. era molto affezionata.

Verso mezzogiorno Bo.Ca. , moglie dell'imputato, aveva ricevuto una telefonata dal marito che le diceva di avere ucciso Elisa mettendole due dita alla gola, di avere compiuto questo gesto su sollecitazione della nipote e che era intenzionato a suicidarsi. La donna sottolineava una circostanza gia' messa in luce da Be. Gi. , ossia che l'uomo soffriva molto per le condizioni psichiche delle nipote, della quale non era mai riuscito ad accettare la malattia.

Il 10 maggio 2004 Be. si costituiva alla Polizia di Stato di Reggio Emilia e, tra gli oggetti in suo possesso, veniva trovato un biglietto recante la seguente scritta: "Non mi cercate, perche' non mi troverete. L'ho fatto per il bene di tutti".

Dagli interrogatori dell'imputato emergeva che il giorno del fatto El. Fr. era in preda ad una crisi d'ansia, aveva minacciato per due volte di buttarsi dall'auto a bordo della quale il nonno le stava facendo fare un giro nella speranza di calmarla, e aveva manifestato - come gia' aveva fatto altre volte in passato - la volonta' di morire. L'uomo ammetteva di avere stretto con forza il collo la ragazza durante una crisi di ansia all'esclusivo fine di farla svenire e di calmarla e di essersi accorto subito dopo che la nipote era morta.

I giudici di merito qualificavano la condotta posta in essere dall'imputato come omicidio volontario, tenuto conto delle complessive modalita' dell'azione, della tipologia delle lesioni riscontrate, delle ammissioni dell'imputato, del suo comportamento successivo al fatto (mancata ricerca di auto, tenore della telefonata alla moglie, allontanamento con propositi suicidi). Escludevano, stante le obiettive risultanze degli accertamenti medico - legali, la riconducibilita' del decesso a cause indipendenti dall'azione di Be.Fr. (arresto cardio-circolatorio spontaneo, crisi epilettica, intossicazione da farmaci antipsicotici) oppure ad un'azione colposa posta in essere in una situazione di emergenza, cosi' come pure ritenevano priva di pregio l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale, pure prospettata dalla difesa. Consideravano, infine, insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 579 c.p., in considerazione dell'impossibilita' della formulazione di un valido consenso da parte della ragazza, a causa della sua infermita' psichica, e dell'assenza di indici obiettivamente rivelatori dell'asserita volonta' di El. Fr. di rinunciare alla vita.

3. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale lamenta:

a) violazione di legge con riferimento all'esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 579 c.p., tenuto conto delle reiterate richieste di aiuto rivolte dalla giovane vittima che non era piu' in grado di sopportare le sofferenze provocate dalla sua patologia psichica;

b) inosservanza ed erronea applicazione delle legge penale e vizio della motivazione con riferimento all'esclusione delle ipotesi previste rispettivamente dagli articoli 584 e 589 c.p., avuto riguardo alle dichiarazioni rese dall'imputato, che aveva ammesso di avere voluto soltanto calmare o, tutt'al piu', far "svenire" la nipote per alleviare le sue sofferenze, e alle testimonianze di Be. Gi. ed Fr.Er. , i quali concordemente riferivano in merito all'intensita' delle crisi cui era soggetta la loro figlia.

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso non e' fondato.

1. Con riferimento al primo motivo di censura il Collegio osserva che, ai fini dell'applicazione dell'ipotesi prevista dall'articolo 579 c.p., (omicidio del consenziente), occorre che colui che provoca la morte si sostituisca all'aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l'iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva.

Il delitto previsto dall'articolo 579 c.p., presuppone, quindi, un consenso della vittima valido, senza riserve, serio, esplicito, non equivoco e attuale (Cass. Sez. 1, 13 novembre 1970, n. 1155, rv. 116725; Cass. Sez. 1, 7 aprile 1989, n. 2501, rv. 183423; Cass. Sez. 1, 27 giugno 1991, n. 8128, rv. 187999; Cass. Sez. 1, 6 febbraio 1998, n. 3147, rv. 210190).

Non sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dell'ipotesi disciplinata dall'articolo 579 c.p., quando la particolare patologia psichica da cui e' affetto il soggetto sia tale da incidere sulla piena e consapevole formazione del consenso alla propria eliminazione fisica; una conclusione del genere trova del resto conferma nel disposto dell'articolo 579 c.p., che stabilisce l'applicazione delle disposizioni relative all'omicidio (articoli 575 - 577 c.p.) ogni qual volta la manifestazione di volonta' del consenziente debba ritenersi viziata in conseguenza di una presunzione legale o di specifici accertamenti di fatto.

Ne consegue che, in mancanza di elementi di prova chiari, univoci e convincenti della effettiva e consapevole volonta' della persona di morire, deve essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacita' di intendere e di volere del soggetto interessato e della percezione, che altri possano avere, della qualita' della vita stessa.

La sentenza impugnata appare conforme ai principi in precedenza illustrati, in quanto, con motivazione compiuta, logicamente articolata e fondata sulla puntuale disamina delle circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimita' - ha sottolineato la mancata acquisizione di elementi di prova obiettivi, univoci e concordanti della volonta' di Fr.El. - sia il giorno del fatto che in epoca precedente - di rinunciare alla vita a causa delle sofferenze derivanti dalla sua patologia psichica e ha messo in luce un complesso di dati contraddittori rispetto all'idea della morte (desiderio della ragazza di andare a scuola nonostante il malessere che provava, assenza di comportamenti anomali durante la prima ora di lezione, richiesta rivolta al nonno di non essere accompagnata subito a casa per non pregiudicare i bisogni di cura del cane che quello stesso giorno doveva essere accompagnato dal veterinario dai suoi genitori).

Pertanto, l'iter logico - argomentativo dei giudici di merito non appare ne' erroneo ne' logicamente viziato, laddove contiene l'affermazione che non sono sufficienti ai fini della validita', della serieta' e dell'attualita' del consenso alla propria eliminazione fisica le saltuarie manifestazioni di sconforto o i tentativi di gettarsi dall'auto in movimento di una giovane diciottenne affetta da ritardo mentale con disturbi della personalita' e del comportamento, caratterizzati da frequenti episodi di agitazione psicomotoria, con aspetti fobico - ossessivi.

Il carattere personalissimo del diritto alla vita e alla salute non attribuisce ai familiari piu' stretti della persona affetta da ritardo mentale (quale nella specie il nonno) il potere di disporre della sua integrita' fisica e di assumere in sua vece determinazioni di morte in nome dell'unicita' di un modello culturale di riferimento, derivante dal rifiuto di una diversa attitudine fisica o psichica del proprio parente.

2. Privo di pregio e' anche il motivo di ricorso con il quale si censura l'omessa applicazione delle ipotesi previste dagli articoli 589 e 584 c.p..

Con riguardo al primo profilo il Collegio osserva che la sentenza impugnata ha rilevato l'assenza di obiettivi elementi medico - legali alla stregua dei quali potere avvalorare la tesi difensiva di una semplice volonta' di far "svenire" la ragazza per calmarla e del compimento di manovre imperite e imprudenti e ha, piuttosto, messo in luce un complesso di circostanze (intensita' della pressione esercitata ab estrinseco sul collo, in regione cervicale anteriore, del tutto verosimilmente manuale, del tipo dello "strozzamento", presenza di lesioni al volto, in particolare nella zona della bocca, riferibili verosimilmente ad appoggio della mano per opera di soffocamento o per impedire reazioni verbali della vittima, assenza di lesioni "da difesa", mancanza di sintomi di epilessia) obiettivamente indicative del dolo omicidiario.

Priva di fondamento e' anche la censura difensiva riguardante il mancato inquadramento della fattispecie in nell'ambito del delitto preterintenzionale.

Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimita', nell'omicidio preterintenzionale, sotto il profilo soggettivo, concorrono un dato positivo ed uno negativo: la volonta' di offendere con percosse o lesioni e la mancanza dell'intenzione di uccidere.

Al contrario, l'elemento psicologico che connota l'omicidio volontario e' proprio l'intenzione di cagionare la morte della vittima.

Il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede, quindi, nell'elemento psicologico: nell'ipotesi della preterintenzione la volonta' dell'agente e' diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volonta' dell'agente e' costituita dall'animus necandi, ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento e' rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalita' della condotta (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 1^, 4 luglio 2007, n. 35369, rv. 237685).

Nel caso di specie, la configurabilita' dell'omicidio volontario e' stata correttamente argomentata sulla base di molteplici elementi in precedenza richiamati, quali la qualita' delle lesioni inferte, le modalita' di causazione delle stesse con particolare riferimento alla pressione esercitata nel momento in cui la ragazza stava inspirando per impedirle di gridare, la parte del corpo della vittima attinta, le ammissioni dell'imputato, il comportamento immediatamente successivo al fatto tradottosi nella omessa ricerca di qualsiasi aiuto, nella telefonata alla moglie, nell'allontanamento con propositi suicidi, documentato anche dal biglietto rinvenuto addosso a BE. .

3. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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