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In caso di possesso di veicolo di provenienza delittuosa, non è sufficiente la condizione di passeggero assunta da altra persona per estendere ad essa la medesima responsabilità penale

Qualora sia stato accertato in giudizio la responsabilità di un soggetto in ordine al possesso di un veicolo di provenienza delittuosa, non è sufficiente la condizione di passeggero assunta da altra persona per estendere ad essa la medesima responsabilità penale anche quando la circostanza di indubbia conoscenza e frequentazione intercorrente tra i due lasci desumere la comune consapevolezza in ordine all'origine illecita del veicolo. Non può, difatti, escludersi, che tale consapevolezza sia stata acquisita dal passeggero successivamente alla ricezione, acquisto o furto del veicolo senza configurabilità del concorso morale a posteriori per adesione psicologica al delitto di ricettazione commesso da altri. (Tribunale Roma Sezione 9 Penale, Sentenza del 17 luglio 2006, n. 15229)



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SENTENZA

nel procedimento penale di primo grado nei confronti di: Mo. Da. nata il (...) a Ro., libera - contumace,

IMPUTATA

del reato di cui agli artt. 110, 648 c.p. perché in concorso con De.Ro.Ma., al fine di trarne profitto acquistava o comunque riceveva da persona ignota, con la consapevolezza della provenienza delittuosa furtiva, l'autovettura Fiat Panda 750 targata Ro. (...) provento di furto ai danni della So. Ba. S.r.L..

Fatto commesso in Ro., in data anteriore e prossimali 23.07.1998.
. ..
Con l'assistenza del cancelliere B3 dott. Da.Co. e con l'intervento del pubblico ministero dott. Pa.Tr., vice procuratore onorario delegato, e dell'Avv. Ca.Gi., difensore di fiducia dell'imputata.

Le parti hanno concluso nel modo seguente:

il pubblico ministero: assoluzione per non aver commesso il fatto;

il difensore dell'imputato: assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVAZIONE

Il pubblico ministero, con decreto del 4 gennaio 2006 (in rinnovazione del decreto del 17 febbraio 2005), disponeva la citazione a giudizio dell'imputata affinché rispondesse del reato di cui in epigrafe.

Nel corso del dibattimento sono emersi i seguenti elementi rilevanti ai fini della decisione:

- l'autovettura proveniente dal furto commesso in data 22 luglio 1998 in danno della società Baltea era guidata, come accertato dai Carabinieri, da Ma.De.Ro. (deceduto) e la Mo. era passeggera;

- il De. nel corso dell'interrogatorio reso il 10 novembre 1999 con la presenza del difensore ha dichiarato di aver rubato il mezzo e che l'amica Mo., conosciuta da sei anni, "non e 'entrava niente";

- la Mo. nel corso dell'interrogatorio reso il 10 novembre 1999 con la presenza del difensore ha dichiarato di essere salita sul mezzo condotto dal De. tre quarti d'ora prima del controllo operato dai Carabinieri e di avere appreso solo al momento dell'intervento di questi ultimi che l'autovettura era di provenienza delittuosa.

-Le risultanze processuali consentono di affermare che quasi certamente la Mo. era consapevole della provenienza delittuosa dell'autovettura stante la pregressa conoscenza del De. e i comuni trascorsi giudiziari. Non può però escludersi che tale consapevolezza sia stata acquisita dall'imputata successivamente alla ricezione/acquisto o furto del veicolo da parte del De. senza l'originario concorso materiale o morale nel delitto commesso da parte del predetto (per la non configurabilità del concorso morale a posteriori per adesione psicologica al delitto di ricettazione commesso da altri vedasi Cass., sez. 2a, sent n. 5439 del 19 giugno 1990 - 17 maggio 1991, rv. 187342) né, sotto il profilo oggettivo, la condizione di passeggera della Mo. è sufficiente per dimostrare la disponibilità della cosa che integra il delitto contestato.

Deve, pertanto, pronunciarsi l'assoluzione dell'imputata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. per non aver commesso il fatto.

Deve ordinarsi la confisca e la distruzione di quanto in sequestro (chiavi utilizzate per la commissione del delitto ancora in sequestro come da elenco corpi di reato prodotto dal pubblico ministero).

P.Q.M.

Visto l'art. 530 comma 2, c.p. p.,

assolve Mo.Da. dal reato a lei ascritto per non aver commesso il fatto.

Ordina la confisca e distruzione di quanto in sequestro.





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