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In materia di falso, la relazione d'asseverazione del progettista allegata alla denuncia d'inizio d'attività edilizia (DIA) ha natura di "certificato"

In materia di falso, la relazione d'asseverazione del progettista allegata alla denuncia d'inizio d'attività edilizia (DIA) ha natura di "certificato", sicché risponde del delitto previsto dall'art. 481 cod. pen. il professionista che redige la suddetta relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 19 gennaio 2009, n. 1818)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRASSI Aldo - Presidente

Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. MARINI Lionello - est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BA. Gi., nato a (OMESSO);

Avverso la sentenza emessa in data 19 Marzo 2008 dalla Corte di Appello di Trento, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento del 16 Maggio 2007, ha applicato al Sig. Ba. le circostanze attenuanti generiche e ridotto a venti giorni di reclusione la pena inflitta in primo grado per il reato previsto dall'articolo 481 c.p., e Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 articolo 29 con sospensione condizionale della pena non menzione della condanna, e revoca del beneficio dell'indulto.

Fatto di reato commesso il (OMESSO).

Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Marini Luigi;

Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio;

Udito il Difensore, Avv. Bertuol Roberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RILEVA

Il Sig. Ba., quale progettista di lavori edili da effettuare su immobile situato nel centro storico del Comune di (OMESSO), ha sottoscritto la relazione tecnica di asseverazione che accompagna la D.i.a., in essa affermando che le opere da eseguire erano conformi ai vigenti strumenti urbanistici. Tale affermazione e' stata ritenuta non conforme al vero, ed il Pubblico Ministero ha disposto il rinvio a giudizio del progettista per rispondere del reato previsto dall'articolo 481 c.p., in relazione ai doveri fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 articolo 29.

Con sentenza dello Maggio 2007 il Tribunale di Trento ha ritenuto fondata l'accusa mossa al Sig. Ba. e lo ha condannato alla pena di un mese di reclusione, pena interamente condonata.

Avverso tale decisione il Sig. Ba. ha presentato dichiarazione di appello, articolata su quattro diversi motivi: 1) insussistenza del reato, posto che il modulo utilizzato per l'attestazione si compone di parti prestampate e di spazi che debbono essere riempiti dal tecnico, cosi' che solo questi ultimi contengono manifestazioni di scienza o attestazioni che possono assumere rilievo penale, escludendo quindi l'attestazione relativa alla conformita' agli strumenti urbanistici che si trova gia' stampata sul modulo stesso; 2) l'assenza di offensivita' del fatto, posto che i lavori oggetto della D.i.a. sono soggetti a preventiva valutazione della commissione edilizia comunale, cui compete la valutazione della conformita' con giudizio che non puo' essere influenzato dal contenuto del modulo prestampato; 3) la mancanza di dolo, posto che l'attestazione incriminata deriverebbe da errore; 4) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'applicazione della sola pena pecuniaria e la non menzione della condanna nel certificato penale.

Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello di Trento ha disatteso i primi motivi di ricorso, accogliendo soltanto quello relativo al trattamento sanzionatorio.

La motivazione della Corte Territoriale muove dalla "qualita' di persona esercente un servizio di pubblica necessita'" che il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 articolo 29 attribuisce al progettista, persona cui l'articolo 23, comma 1, della medesima legge attribuisce l'obbligo di sottoscrivere una relazione accompagnatoria della D.i.a. "che asseveri la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie". A tale previsione si collega l'obbligo degli uffici comunali di informare l'autorita' giudiziaria "in caso di falsa attestazione del professionista abilitato", come previsto dal citato articolo 23, comma 6.

Muovendo da tali premesse normative la Corte territoriale ha affermato di ritenere fondata la interpretazione che vede nell'attestazione del progettista una "certificazione" (secondo i principi fissati da Sezioni Unite Penali, sentenza 24 Aprile 2002, Panarelli) passibile di sanzione ai sensi dell'articolo 481 c.p., in caso di falsita', cosi' consapevolmente distaccandosi dalla pronuncia con cui questa Corte ha ritenuto di escludere la natura certificativa del documento sottoscritto dal progettista (Sezione Quinta Penale, sentenza 26 Aprile 2005, n. 23668, Giordano). Una volta riconosciuta la natura di certificazione del documento sottoscritto dal ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto che la consapevole sottoscrizione del medesimo sia sufficiente ad integrare il reato di falso quanto alla non veritiera conformita' agli strumenti urbanistici vigenti (primo motivo di appello).

La stessa Corte ha poi respinto il secondo motivo di appello, ritenendo che il reato previsto dall'articolo 481 c.p., sia reato contro la fede pubblica e quindi reato di mero pericolo, cosi' che non assume rilievo la circostanza che l'attivazione degli organi comunali abbia impedito il verificarsi dell'offesa; la presentazione della D.i.a e della relazione tecnica in esame erano sufficienti per dare inizio ai lavori, e tanto basta per escludere che la solerzia degli organi di controllo possa incidere sulla sussistenza e sul perfezionamento del reato. Parimenti, nulla rileva che la realizzazione delle opere in esame richiedesse il rilascio di permesso di costruire e non potesse avvenire sulla base della sola D.i.a., posto che il progettista, una volta scelta la seconda soluzione, era tenuto a rispettare le regole che ad essa si applicano.

Quanto al terzo motivo di ricorso, la Corte Territoriale ha escluso che il progettista possa essere incorso in semplice errore, posto che una di poco precedente valutazione degli uffici comunali sul progetto (valutazione del 25 Novembre 2005) aveva evidenziato l'esigenza di rispettare le particolari tipologie di intervento previste dagli strumenti urbanistici per gli interventi su immobili situati nel centro storico.

Infine, la Corte ha motivato in ordine alla conferma della sanzione detentiva, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente diminuzione della pena, all'applicazione ufficiosa della pena accessoria dell'interdizione dalla professione ed alla revoca del condono in favore della piu' favorevole sospensione condizionale della pena.

Ricorre per cassazione la Difesa del Sig. Ba..

Con unico e articolato motivo lamenta violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione all'articolo 481 c.p., e Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 articolo 29 nonche' violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), per manifesta illogicita' e contraddittorieta' della motivazione. Tali violazioni atterrebbero a plurimi profili:

a) erronea non applicazione dei principi fissati dalla sentenza Giordano della Quinta Sezione Penale. Non solo la sentenza oggi impugnata utilizzerebbe in modo non coerente i termini "asseverazione", "dichiarazione di scienza", "attestazione", ma si sarebbe distaccata in modo superficiale e non convincente dai principi interpretativi affermati con la citata decisione della Corte di Cassazione. La Corte avrebbe del tutto omesso di considerare che sussiste una diversita' tra le dichiarazioni non veritiere, passibili di comunicazione all'ordine professionale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 comma 3, articolo 29, e le false attestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della stessa legge.

b) Errata applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 articolo 29. La Corte di Appello avrebbe erroneamente disatteso l'importanza della circostanza, sottopostale con i motivi di appello, che le opere da eseguire richiedevano la piu' complessa procedura del permesso di costruire e non potevano essere iniziate con la semplice presentazione di una D.i.a., cosi' disattendendo la circostanza che la relazione del progettista allegata alla D.i.a. non aveva alcuna possibilita' di trarre in inganno l'amministrazione. La necessita' di procedere con istanza di permesso di costruire e' indubitabile, posto che sia il responsabile della procedura (prima con ordinanza di non esecuzione dei lavori, poi in sede testimoniale) sia il consulente tecnico hanno pacificamente sostenuto che le opere da effettuarsi su immobili del centro storico debbono essere preventivamente valutate dalla Commissione edilizia allorche' comportino modificazione dei prospetti. Ne consegue che solo la Commissione edilizia puo' rilasciare la certificazione di conformita' agli strumenti urbanistici, e che ha errato la Corte di Appello nel ritenere (pag. 5 della motivazione) che la D.i.a. fosse strumento sufficiente a dare corso ai lavori, mentre in questo caso essa assume il valore di mera richiesta di autorizzazione, con la conseguente che l'eventuale non veridicita' di quanto attestato risulta penalmente irrilevante.

c) Errata applicazione dell'articolo 481 c.p., con riferimento all'elemento soggettivo del reato. L'argomento utilizzato dalla Corte di Appello circa la perfetta conoscenza da parte dell'imputato della non conformita' delle opere, secondo quanto formalizzato nel parere preventivo dell'Ufficio tecnico, avrebbe dovuto essere rovesciato e dimostra che il progettista e' caduto in errore.

OSSERVA

A) La disciplina fondamentale, che viene richiamata nelle decisioni assunte nel caso in esame e che si pone a fondamento di parte della giurisprudenza richiamata anche dal ricorrente, e' rappresentata dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 articoli 23 e 29.

In particolare, l'articolo 23 (cosi' sostituito dal Decreto Legislativo n. 301 del 2002) ha ad oggetto la "Disciplina della denuncia di inizio attivita", nei commi che qui rilevano, stabilisce quanto segue:

"1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attivita', almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie.

"2. .....

"3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.

"4". ....

"5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.

"6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

"7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'".

Osserva la Corte che la disposizione in parola non lascia dubbi, nel suo significato letterale, oltre che, come si dira', nella sua "ratio", che il professionista "abilitato" abbia un duplice obbligo: a) formare una relazione preventiva in cui si assume l'onere di "asseverare": la conformita' delle opere agli strumenti urbanistici approvati e la mancanza di contrasto con quelli adottati e con i regolamenti edilizi, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie; b) rilasciare al termine dei lavori (ove non lo faccia altro tecnico che se ne assume la responsabilita') un certificato di collaudo circa la conformita' di quanto realizzato al progetto iniziale.

Osserva poi la Corte che il termine "asseverare" ha nel vocabolario della Lingua italiana il significato di "affermare con solennita'", e cioe' di porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verita' - affidabilita' del contenuto.

Il successivo articolo 29, che titola "Responsabilita' del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonche' anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attivita'", nella parte che qui interessa prevede:

"1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore ...

"2. Il direttore dei lavori....

"3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attivita', il progettista assume la qualita' di persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 c.p.. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne da comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari".

Osserva la Corte che la disciplina prevista dall'articolo 29, comma 3, non puo' non essere letta in coerenza con l'articolo 23, sopra ricordato e che in tale contesto assume valore decisivo la circostanza che al progettista abilitato venga attribuita la qualita' di "persona esercente un servizio di pubblica necessita'", ai sensi degli articoli 359 e 481 c.p..

B) La lettura coordinata delle due norme consente cosi' di giungere ad alcune conclusioni essenziali:

a) la decisione del committente e del suo professionista di non sollecitare mediante richiesta di premesso di costruire il preventivo controllo dell'ente pubblico, e di procedere piuttosto con D.i.a. porta con se' una particolare assunzione di responsabilita' del progettista stesso;

b) tale responsabilita' trova fondamento nel particolare affidamento che l'ordinamento pone sulla relazione tecnica che accompagna il progetto e sulla sua veridicita', atteso che quella relazione si sostituisce, in via ordinaria, ai controlli dell'ente territoriale ed offre le garanzie di legalita' e correttezza dell'intervento;

c) muovendo da quell'affidamento, la condotta del professionista abilitato assume una specifica rilevanza pubblicistica (articolo 29, comma 3) che incide sulle previsioni dell'articolo 23, commi 1 e 6, che precede. In particolare, merita qui richiamare la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 6, che in caso di "falsa attestazione" del professionista stesso prevede l'obbligo per l'ente territoriale di inoltrare segnalazione di reato all'autorita' giudiziaria;

d) non vi e' dubbio che la "falsa attestazione" in parola, riferita dal comma sesto alle "condizioni stabilite", e' quella prevista dal primo comma del medesimo articolo 23;

e) la previsione della segnalazione all'autorita' giudiziaria va letta anche con riferimento alle disposizioni contenute nel comma settimo dell'articolo 23 e nell'articolo 29, comma 2, in quanto la responsabilita' del direttore dei lavori per la difformita' delle opere edificate rispetto a quelle contenute nel progetto iniziale allegato alla D.i.a rafforza il valore della relazione del progettista, che integra la dichiarazione stessa di inizio attivita', come atto dotato di piena autonomia e di valore pubblicistico: solo un atto definitivo e in se' compiuto puo' originare la responsabilita' penale per chi esegue in difformita';

f) in altri termini, la costruzione della D.i.a. come atto a controllo successivo rafforza il concetto di delega di potesta' pubblica al soggetto qualificato, con dichiarazione del progettista che assume valore sostitutivo e quindi "certificativo";

g) tale carattere della dichiarazione del progettista trova conferma e non smentita nella circostanza che in presenza di "vincolo" ulteriore rispetto agli ordinari strumenti urbanistici il termine di trenta giorni previsto dal primo comma inizia a decorrere dal rilascio dell'atto di assenso da parte dell'amministrazione comunale;

h) l'insieme delle disposizioni fin qui ricordate, ed in particolare il chiaro dettato dell'articolo 23, comma 6, impone di considerare che l'intervento dell'ente amministrativo che prevenga l'effettuazione dei lavori mediante un tempestivo controllo seguito da immediato ordine di non procedere non esclude la rilevanza penale della condotta di falsa attestazione posta in essere dal progettista.

C) Cosi' esaminato il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 articoli 23, e 29 e ricostruita la "ratio" delle disposizioni in esse contenute, la Corte deve rilevare che alcune delle decisioni di legittimita' che sono state richiamate nell'ambito del presente procedimento o che appaiono assumere rilievo ai fini della presente decisione risultano, in realta', riferite a situazioni di fatto diverse da quella oggi in evidenza e a questa non rapportabili.

E' il caso della sentenza della Seconda Sezione Penale n. 3628/2006, Pinto (rv 235934), che ha affermato la non rilevanza penale, ai fini del contestato articolo 481 c.p., di quelle parti delle attestazioni del privato che contengono giudizi e convincimenti soggettivi; tale valutazione si riferisce a documenti che, al di la' della qualificazione loro attribuita, in realta' costituivano meri "studi di fattibilita'" ed erano privi del supporto documentale che era richiesto dalla normativa in vigore. E' poi il caso della sentenza di questa Sezione n. 8303/2006, Cardini e altro (rv 233564), che, nell'affermare la qualita' di esercente un servizio di pubblica necessita' del professionista, ha affrontato il caso di dichiarazione di conformita' delle opere gia' eseguite in base a concessione edilizia.

E', ancora, il caso della sentenza della Quinta Sezione Penale, n. 21639/2004, P.G. in proc. Pizzini (rv 229184), che ha affrontato il caso di presentazione della D.i.a. per opere in realta' gia' realizzate ma prospettate come ancora da avviare.

C) Vanno cosi' esaminate due sentenze di segno non coincidente che contengono motivazioni rilevanti ai fini della presente decisione. La prima e' la piu' volte citata sentenza Giordano (Sezione Quinta Penale, n. 23668 del 26 Aprile - 23 Giugno 2005, rv 231906) e la seconda e' la sentenza di questa Sezione n. 9118 del 24 Gennaio - 28 Febbraio 2008, Ma succi e altri, rv 238999.

C1) La sentenza Giordano era chiamata ad intervenire su una contestazione di "falsa attestazione" del professionista in sede di relazione che accompagnava la D.i.a., con riferimento alla tipologia delle opere da realizzare, alla conformita' delle stesse agli strumenti urbanistici, all'assenza di vincoli. Richiamata una precedente e assai risalente decisione conforme della medesima Sezione (n. 11565 del 28 Giugno - 2 Ottobre 1978, Ortenzi), la sentenza esclude che l'attestazione del professionista abbia natura di "certificato". La motivazione non affronta l'esegesi delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed afferma che non puo' avere natura certificativa la relazione allegata alla denuncia di inizio attivita' "riflettendo essa, per la parte progettuale, non una realta' oggettiva ma una semplice intenzione e, per quanto riguarda l'eventuale attestazione dell'assenza di vincoli, un giudizio espresso dall'agente, non necessariamente fondato su dati di fatto certi e sicuri (che, in quanto tali, dovrebbero gia' essere, tuttavia, nella disponibilita' della pubblica amministrazione competente), ma suscettibile di derivare soltanto - come verificatosi nella specie - da un convincimento puramente oggettivo, poco importa, ai fini penalistici, se dovuto o meno a difetto di diligenza nella effettuazione delle opportune verifiche fattuali e normative ". Questa Corte ritiene che la motivazione si fondi su un basilare fraintendimento della normativa specifica in materia edilizia, come dimostra il passaggio in cui opera un riferimento, incluso tra parentesi, alla circostanza che la pubblica amministrazione gia' dovrebbe possedere le informazioni che il professionista le fornisce. Tale inciso dimostra che non si e' compresa la fondamentale differenza tra richiesta di concessione - ora permesso di costruire - e D.i.a., e non si e' avuto riguardo alle conseguenza che solo per questa seconda forma di domanda la legge riconduce alla falsa attestazione; conseguenze che sono definite in modo chiaro dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 articolo 23 comma 6, e articolo 29, con esplicito riferimento all'obbligo per l'ente pubblico di inoltrare segnalazione di reato all'autorita' giudiziaria.

La decisione in parola sembra, a parere di questa Corte, non solo contrastare con le citate disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ma incorrere in un vizio logico allorche' confonde la esistenza dei presupposti del reato con quello che e' soltanto un tema probatorio: la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in presenza di attestazioni che contengono una parte di valutazione.

C.2) Il principio posto a fondamento della sentenza Giordano, che questa Corte non condivide per le ragioni appena esposte, sembra essere superato dalla piu' recente giurisprudenza, come dimostra, con ragionamento a contrario la richiamata sentenza n. 9918/2008, Masucci e altri di questa Sezione. Decidendo in tema di accusa di falsa attestazione contenuta nella relazione tecnica del progettista ad una domanda di concessione edilizia, la sentenza afferma (pag. 3) : "trattandosi di concessione edilizia e non di Dia, la documentazione e la eventuale relazione presentata dai tecnici progettisti non aveva valore probante e fidefacente assoluto... ".

Pur nella sua sinteticita' il passaggio motivazionale e' indiscutibile nel ritenere che non hanno valore di certificazione i documenti e le attestazioni allegate alla domanda di concessione, che non assume efficacia se non dopo il vaglio positivo dell'ente pubblico, mentre a diverse conclusioni deve giungersi per la domanda di inizio attivita', dotata di autonoma efficacia.

D) Una volta affermato che la falsa attestazione del progettista puo' integrare la fattispecie di reato contestata, la Corte deve ancora affrontare due profili di ricorso: la rilevanza dei controlli rimessi all'ente territoriale in presenza di interventi edilizi in centro storico; l'assenza dell'elemento soggettivo del reato.

D.1) Con riferimento al primo profilo alla Corte non resta che richiamare quanto piu' ampiamente detto in precedenza in merito alla esegesi dell'articolo 23, comma 3 (diversa decorrenza del termine di trenta giorni solo in casi di bene immobile sottoposto a vincolo) e del successivo comma sesto per concludere che deve essere disatteso il secondo motivo di ricorso.

D.2) Quanto al secondo profilo, la ricostruzione operata dai giudici di merito circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente appare coerente con gli elementi probatori e immune da vizi logici, e come tale sottratta al sindacato del giudice di legittimita' (Sezioni Unite Penali, sentenza n. 2120, del 23 novembre 1995 - 23 febbraio 1996, Fachini, rv 203767; Seconda Sezione Penale, sentenza n. 23419 del 23 maggio - 14 giugno 2007, PG in proc. Vignaioli, rv 236893; Prima Sezione Penale, sentenza n. 24667 del 15 - 21 giugno 2007, Musumeci rv 237207). In effetti, la valutazione che la Corte Territoriale ha fatto del terzo motivo di ricorso si fonda anche sull'esito negativo di precedente progetto presentato dal ricorrente agli uffici comunali, e la lettura che di tale circostanza e' stata fornita dai Giudici di Merito puo' essere ritenuta dal ricorrente non condivisibile, prospettandosi in tal modo una opposta interpretazione dei fatti, ma appare assolutamente lineare sul piano logico e non meritevole di annullamento.

Alla luce delle considerazioni che precedono tutti i motivi di ricorso appaiono infondati. Alla reiezione del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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