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In materia di maltrattamenti in famiglia, è ben possibile procedere all'arresto in flagranza dell'autore del reato quando gli operanti della polizia giudiziaria abbiano diretta percezione di un "segmento" commissivo della condotta
Pubblicata il 03/10/2013
Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 8 agosto 2013, n. 34551
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovann - Presidente
Dott. CONTI Giovann - Consigliere
Dott. ROTUNDO Vincenz - Consigliere
Dott. APRILE Ercole - Consigliere
Dott. PATERNO' RADDUSA B. - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MARSALA;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 3811/2012 GIP TRIBUNALE di MARSALA, del 01/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;
lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Marsala non ha convalidato l'arresto di (OMISSIS) in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia, per difetto del requisito della flagranza.
Nel motivare tale decisione, il giudice ha rilevato che l'arresto e' stato effettuato a significativa distanza di tempo dall'ultimo segmento della condotta delittuosa ascritta all'indagato, intervenuta la sera precedente l'arresto; cio' dunque senza che i carabinieri che hanno proceduto in tal senso abbiano avuto percezione diretta del reato, apprendendo i connotati della condotta e gli elementi identificativi del presunto reo dalla persona offesa e dal padre della stessa. Il Gip ha anche esplicitamente preso in considerazione il contegno tenuto dall'indagato il giorno della denunzia sporta dalla persona offesa, concretatasi nell'essersi recato presso l'abitazione della convivente e, in presenza dei carabinieri, nell'aver tentato di aprire lo sportello dell'auto di servizio ove questa si trovava per interloquire con la convivente; e ha ritenuto che tale contegno non abbia dato corpo ad altra ed ultima frazione della contestata condotta delittuosa.
2. Ricorre il Procuratore della Repubblica di Marsala, lamentando la contraddittorieta' della motivazione nella parte in cui il Gip per un verso afferma che mancherebbe una stretta contiguita' tra la commissione del fatto e l'arresto e dall'altra da atto che l'indagato, recatosi presso l'abitazione della convivente, in presenza dei Carabinieri aveva tentato di aprire lo sportello per interloquire con la convivente. Tale ultima circostanza, infatti, costituisce il momento di individuazione effettiva dell'indagato, resa dunque per diretta percezione e non solo su indicazione della vittima e del padre della stessa.
Per altro verso, secondo l'Ufficio ricorrente l'ordinanza appare viziata da erronea applicazione della legge laddove ha ritenuto commessa l'ultima frazione della condotta contestata la sera precedente l'arresto. Avuto riguardo al tenore della fattispecie contestata, che presuppone una pluralita' di atti, lesivi della integrita' psichica o fisica del soggetto passivo non tutti necessariamente riconducibili ad autonome fattispecie di reato, purche' avvinti unitariamente dalla complessiva antigiuridicita' della condotta, ritiene il ricorrente che la condotta posta in essere dall'indagato in presenza dei carabinieri costituisca l'ultimo atto di quella catena di comportamenti espressione di un atteggiamento di costante prevaricazione da parte del soggetto attivo sul soggetto passivo.
Da qui la contiguita' dell'arresto rispetto all'accadimento dei fatti e la legittimita' dell'arresto.
3. Il ricorso e' fondato ritenendo la Corte, in linea con il secondo motivo di gravame, che il contegno del (OMISSIS), riscontrato dai CC il giorno dell'arresto, costituiva nella specie l'ultimo segmento della condotta di maltrattamenti oggetto di contestazione.
Nel caso in esame, ponendosi lungo il solco della ricostruzione in fatto emergente dallo stesso tenore del provvedimento impugnato, emerge con evidenza che i carabinieri sono pervenuti all'accertamento del reato ed alla definitiva identificazione dell'indagato non solo grazie alle propalazioni della persona offesa e del padre della stessa, escusse il giorno precedente l'arresto, ma anche (Ndr: testo originale non comprensibile) contegno tenuto la mattina successiva dal (OMISSIS) proprio in presenza delle citate forze dell'ordine.
Se e' vero, infatti, che gli atti in cui si concreta il reato di maltrattamenti non devono necessariamente tutti sostanziare singole autonome ipotesi di reato, al contempo non sembra dubbio che il contegno nell'occasione ascritto al (OMISSIS), per come descritto nel | provvedimento impugnato, rappresenta un momento di continuita' con le condotte di sopraffazione in precedenza denunziate dalla persona offesa che, unitariamente viste, danno corpo al reato contestato.
Ne viene la legittimita' dell'arresto atteso che la stessa definitiva percezione dei fatti in contestazione, pur se nell'ultimo segmento commissivo, non indifferente nell'ottica volta a conclamare sul piano indiziario l'ipotesi di reato contestata, e' avvenuta da parte di chi ha operato l'arresto, costituendo le indicazioni fornite in precedenza dalla persona offesa e dal padre della stessa momenti complessivi dell'attivita' investigativa poi definitivamente corroborata dall'ulteriore contegno del (OMISSIS) il giorno dell'arresto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato perche' l'arresto e' avvenuto legittimamente.