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In materia di rapina aggravata, anche una lieve alterazione dell'aspetto della persona (nella fattispecie con un cappellino con visiera) può già integrare l'aggravante del travisamento

In materia di rapina aggravata, anche una lieve alterazione dell'aspetto della persona può già integrare l'aggravante del travisamento. A questo fine è bastevole l'utilizzo di qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. (Nel caso di specie, tale è stato giudicato l'aver indossato un cappellino con visiera). Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 9 luglio 2012, n. 26599. PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2012

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 9 luglio 2012, n. 26599



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco - Presidente

Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere

Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere

Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere

Dott. DI MARZIO Fabrizio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 4092/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 15/02/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) che si riporta motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente confermato la sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Pistoia in data 16.6.2010 di condanna di (OMISSIS) per il delitto di rapina aggravata.

2. Avverso detta pronunzia ricorre l'imputato sollevando due motivi.

Il primo, sulla violazione di legge (in relazione all'articolo 69 c.p., articolo 628 c.p., u.c.; articolo 125, comma 3; articolo 597 c.p.p., comma 4, articolo 125 c.p.p., comma 3) avendo la Corte di appello da un lato ritenuto non sussistente l'aggravante di cui all'articolo 628 c.p., comma 3, n. 3 bis, e dall'altro non provveduto alla rideterminazione della pena inflitta; e cio' sull'erroneo convincimento che, avendo il GIP operato un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, di fatto l'aggravante esclusa non aveva influito sul computo della pena; invece l'articolo 628 c.p., u.c., stabilendo che nel giudizio sulle circostanze le attenuanti generiche non possono mai essere stabilite come prevalenti sulla citata aggravante, avrebbe determinato che il calcolo della pena, comprensivo del giudizio sulle circostanze, fosse stato avviato dal GIP stabilendo una pena base gia' in considerazione, anche, della suddetta aggravante. Dal che la necessita' di procedere a una riduzione della pena in proporzione alla esclusione, operata in appello, della aggravante in parola.

Nel secondo motivo si contesta violazione di legge (in relazione all'articolo 99 c.p., articolo 628 c.p., comma 1; articolo 125 c.p.p., comma 3) avendo la Corte di appello ritenute integrate le aggravanti del travisamento del volto e dell'azione condotta da piu' persone riunite benche' i rapinatori indossassero semplici cappellini inidonei al travisamento e sul posto non fosse presente una pluralita' di soggetti agenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' parzialmente fondato.

Sul primo motivo deve rilevarsi che nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata la Corte di appello, in premessa, rileva l'errore commesso dal GIP nel giudicare prevalenti le circostanze attenuanti generiche in rapporto all'aggravante di cui all'articolo 628 c.p., comma 3, n. 3 bis, nonostante il disposto dell'articolo 628 c.p., u.c.; contrariamente al GIP ritiene poi non integrata detta aggravante nel caso di specie; nella conclusione considera immutato il trattamento sanzionatorio in quanto nella commisurazione della pena il GIP non avrebbe tenuto conto dell'aggravante di cui all'articolo 628 c.p., comma 3, n. 3 bis.

Tuttavia, come si legge a p. 16 della sentenza di primo grado, la pena base e' stata determinata anche con riguardo all'aggravante esclusa dalla Corte di appello. Conseguentemente, la pena doveva essere rideterminata con esclusione dell'aumento corrispondentemente apportato.

Il secondo motivo e' invece infondato, attesa la corretta applicazione fatta dalla Corte territoriale della giurisprudenza di legittimita': che in primo luogo ritiene integrata l'aggravante del travisamento gia' per una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purche' idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. (Cass., sez. 2 , 27.4.11, n. 18858); e che ritiene integrata l'aggravante delle piu' persone riunite per la simultanea presenza, nel luogo della rapina, di almeno due persone (Cass., sez. un., 29.3.12, n. 21837). Nel caso di specie, e con riguardo alla prima aggravante, e' stata rilevata l'utilizzazione da parte dell'imputato di un cappellino con visiera, giudicato idoneo al travisamento con valutazione di fatto scevra da vizi logici e non ulteriormente valutabile, come tale, in questa sede di legittimita'. Con riguardo alla seconda aggravante, e' stata acclarata la presenza sul luogo del fatto di due rapinatori.

2. Ne consegue, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze e il rigetto del ricorso per i restanti motivi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.

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