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In materia di sostanze stupefacenti, l'attenuante della «collaborazione» è inapplicabile nel caso in cui la droga sequestrata all'imputato non sia rinvenuta per suo merito e iniziativa
Pubblicata il 20/03/2009
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente
Dott. MILO Nicola - Consigliere
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA. My., n. a (OMESSO);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, emessa in data 26.7.2006;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al primo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d'appello per la rideterminazione della pena;
rigetto del ricorso nel resto;
- udito il difensore dell'imputato avv. Paniz M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Trento, con la decisione sopra indicata, ha confermato la sentenza 5.4.2004, con cui il Tribunale di Bolzano aveva condannato DA.My. per il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 80 per avere importato nello Stato, il (OMESSO), oltre 20 chilogrammi di cocaina in 26 panetti (con un principio attivo medio del 54,3%).
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato che, con il primo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, avendo la Corte d'appello omesso di considerare l'intervenuta modifica del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 introdotta dalla Decreto Legge n. 272 del 2005 conv. in Legge n. 49 del 2006 che ha ridotto il minimo edittale della pena: la legge piu' favorevole sopravvenuta doveva percio' essere retroattivamente applicata per l'illecito commesso il (OMESSO).
Il motivo e' manifestamente infondato. La sentenza di primo grado e' intervenuta in data 5 aprile 2006, quando cioe' era in vigore da 6 mesi la modificazione della pena edittale introdotta dal Decreto Legge n. 272 del 2005 che pertanto il giudice ha ben considerato nel determinare la pena di 8 anni di reclusione, a seguito del giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e circostanze aggravanti e recidiva contestate.
Il giudice d'appello, prendendo in considerazione la pena concretamente inflitta e la doglianza dell'appellante, ha condiviso la predetta determinazione. Non sussiste pertanto alcuna violazione di legge.
Del tutto infondato e' anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce inosservanza della legge penale per la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dal cit. Decreto del Presidente della Repubblica, articolo 73, comma 7.
I giudici di merito hanno aderito alla consolidata giurisprudenza di legittimita', secondo cui e' correttamente negata l'attenuante della collaborazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 comma 7) nel caso in cui la droga sequestrata all'imputato non sia rinvenuta per suo merito e iniziativa e il contributo da lui fornito alle indagini non abbia recato alcun proficuo e concreto contributo, essendosi limitato ad una generica chiamata di correita' di tale Ba. (peraltro soltanto dopo l'arresto di quest'ultimo, avvenuto in flagranza dell'illecito possesso di 18 chili di stupefacente) e di tale B., non meglio individuato (cfr. Cass. S.U., n. 4/1998, ced 212759; Sez. 4A n. 20237/2006, ced 234583).
Il ricorso va, percio', dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di euro 1.000, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 1.000 (mille) in favore della cassa delle ammende.