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In tema di appalto pubblico di servizi, non è configurabile il delitto di peculato se l'appaltatore destina in modo indebito le somme ricevute dall'appaltante per l'attività di fornitura di un servizio pattuito

In tema di appalto pubblico di servizi, non è configurabile il delitto di peculato (ma eventualmente altre fattispecie delittuose) nella condotta di indebita gestione e destinazione, da parte dell'appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell'appellante soggetto pubblico, del corrispettivo per l'attività di fornitura di un servizio pattuito. In tal caso, infatti, il denaro perde la propria caratteristica di altruità all'atto della corresponsione all'appaltatore che ne può pertanto disporre in autonomia.

Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 8 ottobre 2013, n. 41579



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GARRIBBA Tito - Presidente

Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere

Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce, emessa il 25/11/2011;

- udita la relazione del cons. F. Ippolito;

- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perche il fatto non sussiste;

- udito il difensore avv. (OMISSIS), che ha richiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) fu tratto a giudizio per rispondere del delitto di peculato continuato (articoli 81 cpv. e 314 c.p.), in qualita' di esercente la pubblica funzione di direttore responsabile e delegato alla gestione, affidata alla Curia arcivescovile di (OMISSIS), del centro di accoglienza per immigrati "(OMISSIS)", istituito con Decreto Ministeriale Interno il 6 febbraio 1998, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 233 del 1996, articolo 2, comma 2.

Al (OMISSIS) fu contestato di avere avuto, per ragione della sua funzione, la disponibilita' e la gestione delle somme ricevute in virtu' delle convenzioni che il Prefetto di Lecce aveva stipulato dal 2 gennaio 1997 al 22 dicembre 1999 con la "Onlus Arcidiocesi di (OMISSIS)" (soggetto senza fine di lucro creato proprio al fine di ricevere, gestire e destinare allo scopo previsto le somme corrisposte al centro di accoglienza). Con tali convenzioni lo Stato si era impegnato a finanziare con fondi pubblici l'attivita' di accoglienza ed assistenza in favore degli immigrati clandestini, corrispondendo una retta giornaliera di importo predeterminato per ogni straniero ospitato; somme messe a disposizione del Centro con obbligo di destinarle unicamente allo scopo previsto e divieto di conseguire per se' o altri qualsiasi lucro. Nel periodo contemplato nel capo d'imputazione erano state accreditate sul c/c (OMISSIS), acceso presso la filiale di (OMISSIS) della (OMISSIS) (gia' (OMISSIS)) e cointestato al (OMISSIS) e all'Arcidiocesi di (OMISSIS), complessivamente lire 11.692.099.411, di cui lire 9.414.301.800 provenienti dalla Prefettura in virtu' delle citate convenzioni, e le altre somme presenti sul conto da altri soggetti, sia pubblici che privati. Nel corso degli anni l'imputato si era appropriato mediante fittizie operazioni contabili di lire 3.929.089.164 versate su di un c/c personale n. (OMISSIS), anch'esso acceso presso la (OMISSIS) di (OMISSIS), e di altre lire 3.136.170.510, in parte trasferite su altri conti a lui intestati e nel resto corrisposte a vari soggetti o destinate a consumi personali.

2. Il Tribunale ritenne dimostrata la confluenza sul conto corrente del (OMISSIS) e su quelli di altri soggetti delle somme indicate. Riconobbe la qualifica di incaricato di pubblico servizio assunta dall'imputato, limitatamente pero' all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione, con esclusione della gestione successiva delle somme residue una volta ultimate le prestazioni previste dalla convenzione. Conclusione giustificata dal rilievo che nella convenzione o in disposizioni normative non era dato rinvenire una clausola che vincolasse ad una particolare finalita' il denaro corrisposto dalla Prefettura e che le somme versate non erano qualificabili come sovvenzioni, contributi o finanziamenti. Esse costituivano il corrispettivo di prestazioni gia' rese, come attestato dal metodo di pagamento concordato, consistente nella predeterminazione, secondo un parametro mobile collegato al numero delle presenze, di una retta fissa giornaliera per ogni straniero ospitato presso la struttura.

Constato', inoltre, il Tribunale che non era dato rinvenire nelle clausole delle convenzioni o nella legge l'obbligo di restituzione dell'avanzo di gestione e tanto meno l'obbligo di rendiconto, previsto soltanto per gli enti locali nell'ipotesi di delega ad essi dell'esecuzione degli interventi. In proposito, non fu ritenuto significativo il divieto di distribuzione di utili, in quanto l'obbligo di destinazione a scopi statutari delle somme esistenti nel patrimonio dell'ente e' giuridicamente incompatibile con il possesso per ragioni di ufficio di somme altrui, tipico del contestato delitto di peculato.

Secondo il giudice di primo grado, il rapporto tra l'Arcidiocesi di (OMISSIS) e la Prefettura andava ricondotto ad un appalto di servizi (articoli 1655 c.c. e ss.), con la conseguenza che le somme corrisposte per il servizio reso dall'appaltatore privato entravano a pieno titolo nel patrimonio del contraente privato. A diverse conclusioni non potevano indurre i controlli della Prefettura previsti nella convenzione, dal momento che essi non implicavano un sindacato sulla gestione delle somme e erano funzionali, come tipico di un'impostazione privatistica, all'applicazione di una penale nel caso di inottemperanza alle obbligazioni assunte.

In conclusione, il Tribunale, assolse l'imputato dal reato di peculato perche' il fatto non sussiste, richiamando l'attenzione della Procura della Repubblica sulla configurabilita' dei fatti appropriativi commessi dal (OMISSIS) come appropriazione indebita aggravata ai danni dell'ente ecclesiastico.

3. In accoglimento dell'impugnazione del Procuratore della Repubblica di Lecce, la Corte d'appello, con la sentenza in epigrafe indicata, ha condannato il (OMISSIS) per il reato di peculato alla pena di quattro anni di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Pur riconoscendo, alla pari del giudici di primo grado, che il rapporto instaurato tra la Prefettura e la Curia arcivescovile andava ricondotto allo schema contrattuale dell'appalto di servizi di cui all'articolo 1665 c.c., e che non sussisteva alcun vincolo di destinazione alle somme erogate dalla Prefettura alla Curia, la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta del (OMISSIS) e' ugualmente qualificabile in termini di peculato, avendo avuto ad oggetto denaro "altrui", in quanto appartenente alla Curia arcivescovile di (OMISSIS).

4. Contro la sentenza d'appello ricorre per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, che deduce:

a) erronea applicazione dell'articolo 522 c.p.p., per avere la Corte territoriale ritenuto un fatto (appropriazione o distrazione di denaro in assenza di qualsiasi vincolo di destinazione) diverso da quello originariamente contestato (appropriazione o distrazione di denaro avente destinazione pubblica) e dell'articolo 314 c.p., per avere i giudici erroneamente ritenuto la qualificazione soggettiva pubblicistica del (OMISSIS) nel momento in cui egli disponeva del denaro, gia' entrato nel patrimonio dell'Arcidiocesi di (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premessa la ricostruzione dei fatti per come emerge dalla sentenza impugnata, il ricorso merita accoglimento, in linea con quanto questa Corte di legittimita' ha recentemente affermato, in un'identica fattispecie (relativa a distrazione di somme versate dallo Stato a cooperativa aggiudicataria di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi a favore di immigrati clandestini, trattenuti presso centri di permanenza), enunciando il principio di diritto secondo cui in tema di appalto pubblico di servizi, non e' configurabile il delitto di peculato (ma eventualmente altre fattispecie delittuose) nella condotta di indebita gestione e destinazione, da parte dell'appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell'appaltante soggetto pubblico, del corrispettivo per l'attivita' di fornitura di un servizio pattuito (Cass. Sez. 6, n. 3724 del 19/12/2012, dep. 2013, Rv. 254432).

In tal caso, infatti, il denaro perde la propria caratteristica di altruita' all'atto della corresponsione all'appaltatore, che ne puo' pertanto disporre in autonomia.

2. Nel caso in esame, come ben aveva ritenuto il Tribunale a conclusione del processo di primo grado, il denaro era entrato nel patrimonio della Curia arcivescovile di (OMISSIS) che, a mezzo dei suoi esponenti a cio' incaricati, tra cui certamente il (OMISSIS), poteva disporne senza render piu' conto all'amministrazione pubblica.

Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado, nell'assolvere l'imputato dal delitto di peculato, evidenzio' che la disposizione da parte sua del denaro appartenente alla Curia Arcivescovile poteva configurare altra ipotesi di reato, su cui richiamo' l'attenzione della competente Procura della Repubblica.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste.
 

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