Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell’art. 385 c.p. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione

In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell’art. 385 c.p. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. Ne discende, entro tale prospettiva, che il portico di uno stabile condominiale non può ritenersi di stretta pertinenza dell’abitazione privata ove l’imputato si trovi ristretto agii arresti domiciliari, poiché le stesse (su menzionate) esigenze applicative connesse ai regime cautelare o espiatorio degli arresti o della detenzione domiciliari risulterebbero senz’altro frustrate da un allontanamento del soggetto dallo spazio strettamente definito dalla sua abitazione, ovvero dalle sue immediate adiacenze (senza alcuna frattura spaziale), sia pure per recarsi per breve tempo in un luogo vicino, ma frequentabile da una generalità di persone e non certo raggiungibile in altro modo se non uscendo dal proprio alloggio.

Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 18 ottobre 2013, n. 42819

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2656 UTENTI