Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

In tema di gestione illecita dei rifiuti, deve essere disposta la confisca obbligatoria del mezzo impiegato per il trasporto non autorizzato

In tema di gestione illecita dei rifiuti, deve essere disposta la confisca obbligatoria del mezzo impiegato per il trasporto non autorizzato (Cass., sez. III, 11/03/2009 - 19/05/2009, n. 20935). Pertanto, é legittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati per l'illecito trasporto di rifiuti pericolosi stante il disposto del comma secondo dell'art. 52 d.lgs 25 febbraio 1997 n. 22, che ricollega al reato di cui al comma terzo una ipotesi di confisca obbligatoria (ora artt. 259, comma secondo, e 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). (Cass., sez. III, 23/05/2001 - 8/08/2001, n. 30903). Sicché, anche a seguito dell'intervenuta autorizzazione al trasporto dei rifiuti, non può essere disposta la restituzione del mezzo adibito al loro trasporto illecito che sia stato oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in quanto il sequestro preventivo "delle cose di cui é consentita la confisca" si giustifica non per la pericolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione general-preventiva e dissuasivi attribuitale dal legislatore (Cass., sez. III, 28/01/2009 - 11/03/2009, n. 10710). Inoltre, in tema di traffico o di trasporto illecito di rifiuti il legislatore ha inteso equiparare la confisca prevista dall'articolo 259 d.lgs 152/2006 a quelle imposte dalla legge ai sensi dell'art. 240 comma 2 c.p., ed ha puntualizzato che tale misura si caratterizza per la sua "funzione dissuasiva a carattere generale" cosicché il sequestro preventivo, adottato per assicurare una successiva confisca (obbligatoria per legge), può essere revocato solo se viene meno la probabilità dell'effettiva commissione del reato (ossia il requisito del fumus), ma non anche in virtù della cessazione delle esigenze cautelari. (Amb.Dir.)

Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 20 aprile 2010, n. 15105



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Br. Fr. , n. (OMESSO);

e Bo. Lu. , n. (OMESSO);

avverso la ordinanza del 4.8.2006 del tribunale della liberta' di Trento;

Udita la relazione fatta in Camera di consiglio dal Consigliere Dr. Giovanni Amoroso;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito l'avv. Pasquale Giampietro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

La Corte osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data 29.06.2009, il Giudice per le Indagini Preliminari di Trento emetteva ordinanza contenente decreto di sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p., relativo, fra l'altro, ad "un impianto di recupero rifiuti non pericolosi della societa' Bo. srl, ubicato in via (OMESSO), zona artigianale di (OMESSO) e dei mezzi meccanici in proprieta' o in uso alle societa' Bo. srl e Bo. snc".

Di tali societa', che svolgevano sia l'attivita' edilizia civile e stradale, sia l'attivita' di trasporto rifiuti, erano soci i signori Bo.Fr. e Bo.Lu. , i quali erano indagati per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 260 "perche', nelle rispettive qualita', in concorso fra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, attraverso l'allestimento di mezzi ed attivita' continuative organizzate, cedevano, ricevevano, trasportavano, smaltivano e comunque gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti".

In data (OMESSO), il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Vicenza, poneva sotto sequestro preventivo, fra l'altro, 14 mezzi meccanici della Bo. snc, nonche' l'impianto di recupero rifiuti e l'autocarro della Bo. srl.

In data 25.07.2009, il difensore degli indagati formulava due distinte richieste di riesame, l'una per i beni della Bo. srl (societa' che si occupava specificamente del recupero e della lavorazione dei rifiuti), per la quale veniva poi depositata espressa rinuncia, l'altra per i beni della Bo. snc (societa' che invece si occupava principalmente di attivita' edilizia e stradale) che invece veniva coltivata e discussa all'udienza del 4 agosto 2009.

Nella richiesta di riesame relativa ai mezzi meccanici della Bo. snc, era stato rilevato il difetto di pertinenzialita' di alcuni beni sequestrati in riferimento al reato contestato, l'insussistenza del periculum di aggravamento, protrazione e reiterazione del reato stesso, nonche' la nullita' del decreto per difetto di motivazione.

La richiesta di riesame veniva formulata, peraltro, solo per alcuni mezzi meccanici.

Con ordinanza notificata in data 6.8.2009, il Tribunale del Riesame di Trento rigettava il riesame.

2. Avverso questa pronuncia gli indagati propongono ricorso per Cassazione con tre motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso, articolato in tre motivi, i ricorrenti denunciano la violazione di legge, con riferimento all'articolo 321 c.p.p., deducendo che non si tratta di confisca obbligatoria e che manca il periculum di aggravamento.

2. Va premesso che la difesa dei ricorrenti ha depositato vari decreti di restituzione di cose sequestrate sicche' rimangono in sequestro una pala meccanica e tre autocarri, i quali tutti sono stati sequestrati in quanto mezzi utilizzati per il trasporto non autorizzato di rifiuti.

Pur limitato il ricorso ai residui mezzi di trasporto ancora in sequestro, deve considerarsi che trattasi di cose suscettibili di confisca obbligatoria.

Va in generale ribadito (cfr. Cass., sez. 3, 11 marzo 2009 - 19 maggio 2009, n. 20935) che deve essere disposta la confisca obbligatoria del mezzo impiegato per il trasporto non autorizzato di rifiuti. Questa Corte (Cass., sez. 3, 23 maggio 2001 - 8 agosto 2001, n. 30903) ha infatti affermato che e' legittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati per l'illecito trasporto di rifiuti pericolosi stante il disposto del Decreto Legislativo 25 febbraio 1997, n. 22, articolo 52, comma 2, che ricollega al reato di cui al comma 3 una ipotesi di confisca obbligatoria.

Tale orientamento trova riscontro anche in Cass., sez. 3, 28 gennaio 2009 - 11 marzo 2009, n. 10710 che ha affermato che, anche a seguito dell'intervenuta autorizzazione al trasporto dei rifiuti, non puo' essere disposta la restituzione del mezzo adibito al loro trasporto illecito che sia stato oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in quanto il sequestro preventivo "delle cose di cui e' consentita la confisca" si giustifica non per la pericolosita' intrinseca della cosa, ma per la funzione general-preventiva e dissuasiva attribuitale dal legislatore. Inoltre la Corte, nel rilevare che in tema di traffico o di trasporto illecito di rifiuti il legislatore ha inteso equiparare la confisca prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 259 a quelle imposte dalla legge ai sensi dell'articolo 240 c.p., comma 2, ha puntualizzato che tale misura si caratterizza per la sua "funzione dissuasiva a carattere generale" cosicche' il sequestro preventivo, adottato per assicurare una successiva confisca (obbligatoria per legge), puo' essere revocato solo se viene meno la probabilita' dell'effettiva commissione del reato (ossia il requisito del fumus), ma non anche in virtu' della cessazione delle esigenze cautelari.

Diversa e' invece la posizione del terzo in buona fede proprietario del veicolo utilizzato per il trasporto non autorizzato di rifiuti.

Cfr. in proposito Cass., sez. 3, 4 novembre 2008 - 12 dicembre 2008, n. 46012, che ha precisato che, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di traffico illecito di rifiuti (ex Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 259, comma 2), incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. Analogamente Cass, sez. 3, 12 dicembre 2007 - 30 gennaio 2008, n. 4746, ha ulteriormente puntualizzato che la appartenenza a terzo estraneo al reato, quale causa ostativa alla confisca obbligatoria di bene non intrinsecamente pericoloso, e, conseguentemente, allo stesso sequestro, deve, in sede di indagini preliminari, risultare in maniera palese attesa la necessaria sommarieta' degli accertamenti compiuti in tale fase.

In sostanza, in disparte l'ipotesi del terzo in buona fede proprietario del veicolo, la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto non autorizzato di rifiuti si giustifica non solo con l'esigenza di prevenire la commissione d'ulteriori reati, ma anche con la finalita' di assicurare la futura confisca.

3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3469 UTENTI