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In tema di guida in stato d'ebrezza, il giudice può anche fondare il suo convincimento su quanto riferito dagli agenti rispetto allo stato di alterazione dell'automobilista
Pubblicata il 04/11/2008
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) SC. RA., N. IL (OMESSO);
avverso SENTENZA del 31/08/2007 GIP TRIBUNALE di BERGAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Montagna Alfredo che ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Il P.M. presso la Procura della Repubblica di Bergamo chiedeva l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Sc. Ra., per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e per rifiuto di sottoporsi al test con l'etilometro (fatto avvenuto il 18.4.2007).
Il GIP non accoglieva la richiesta, ma pronunciava sentenza, in data 31.8.2007, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p. di proscioglimento con la formula "il fatto non sussiste" per il reato ex articolo 186 C.d.S., commi 2 e 6, e con la formula "il fatto non e' previsto dalla legge come reato" per la fattispecie di rifiuto all'esecuzione degli accertamenti. Rilevava il Giudice che il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117 aveva depenalizzato il fatto di rifiuto; altresi', il nuovo testo dell'articolo 186 C.d.S., richiedeva uno specifico accertamento tecnico del valore del tasso alcolemico, con pene progressivamente in aumento in relazione al maggiore valore riscontrato; per cui, doveva ritenersi esclusa la configurabilita' del reato nel caso di mancanza di detto accertamento, come avvenuto nella fattispecie.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia proponeva ricorso per Cassazione contestando l'interpretazione adottata dal GIP, intesa ad escludere l'accertamento dello stato di ebbrezza del guidatore in base ad elementi sintomatici esterni, essendo la sanzione penale, ora stabilita dal legislatore, collegata a precisi livelli alcolemici.
3. Il Procuratore presso la Corte di Cassazione chiedeva l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento con rinvio della sentenza.
L'imputato presentava memoria instando per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso va accolto perche' fondato.
Si osserva che il precetto penale cui fa riferimento l'articolo 186 C.d.S., e' riportato al primo comma di detto articolo nel senso che "e' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche". Al riguardo, la giurisprudenza formatasi sotto la formulazione dell'articolo precedente alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 117 del 2007 (poi, convertito in Legge 2 ottobre 2007, n. 160) riteneva che il dato sintomatico esterno (alito vinoso, alterazione della deambulazione, eloquio sconnesso ed altro) era, comunque, idoneo a comprovare lo stato di ebbrezza. D'altro canto, il nuovo testo legislativo non esclude di per se' che il Giudice formi il suo libero convincimento in base ad elementi probatori acquisiti, a prescindere dall'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol contenuto nel sangue, ai sensi dei principi generali in materia di prova (v. articolo 187 c.p.p. e segg.; in specie l'articolo 192 c.p.p.).
Cio' appare possibile, in particolare, allorche' il guidatore si rifiuta di sottoporsi a detti esami, nel qual caso la norma regolamentare tuttora in vigore (articolo 379 c.p.p.) impone agli agenti verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 c.p.p., le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza desumibili dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.
Del resto, una diversa interpretazione determinerebbe un "vulnus" essenziale al sistema di repressione e controllo disposto da legislatore a fronte del grave fenomeno della guida in stato di alterazione per l'uso di alcol, comportante sempre maggiori situazioni di pericolo per gli utenti della circolazione stradale; difatti, nel caso di rifiuto del soggetto di sottoporsi al test, la sua condotta non sarebbe in alcun modo penalmente sanzionabile.
Deve solo aggiungersi che la possibilita' per il Giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatoli va circoscritta alla fattispecie meno grave, quella di cui all'articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera a), imponendosi per le ipotesi piu' gravi l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue.
5. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo, che si uniformera' al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bergamo.