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In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 186 del codice della strada, è irrilevante che l'automobile sia in marcia o in sosta, se chi siede al posto di guida ha superato il tasso di alcool tollerato

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 186 del codice della strada, è irrilevante che l'automobile sia in marcia o in sosta, se chi siede al posto di guida ha superato il tasso di alcool tollerato. Nella circolazione stradale, infatti, la fermata costituisce solo una fase della circolazione. Nel caso di specie, il conducente, che, ubriaco, si era addormentato in auto, poteva dunque aver raggiunto il luogo della "siesta" in stato di ebbrezza o decidere di lasciarlo prima di aver smaltito l'alcool.

Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 10 febbraio 2012, n. 5404



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica PRESSO TRIBUNALE DI TORINO;

nei confronti di:

1) MU. BL. JO. EN. N. IL (OMESSO) C/;

avverso la sentenza n. 1082/2010 TRIBUNALE di TORINO, del 19/03/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. As. , che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale della stessa citta', del 19 marzo 2010, che ha assolto Mu. Bl. Jo. En. dal reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso rilevato di 2,20 e 2,09 g/l) per insussistenza del fatto.

Il Mu. era stato sorpreso sulla pubblica via al posto di guida della propria auto, che aveva il motore acceso, privo di conoscenza.

Nella sentenza impugnata, il giudice ha sostenuto che la sussistenza del reato di cui all'articolo 186 del codice della strada presuppone un comportamento dinamico dell'agente, cioe' il porsi dello stesso alla guida dell'auto e l'attivazione dei congegni idonei ad imprimere movimento al veicolo; circostanza non riscontrabile nel caso di specie, essendo stato l'imputato sorpreso a bordo di un'auto, non in movimento, bensi' in sosta.

- 2 - Avverso tale decisione ricorre, dunque, il PM di Torino, che deduce la violazione del richiamato articolo 186 ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sostiene, in particolare, il ricorrente, che la sosta dell'auto, conseguente al movimento della stessa, rappresenta una fase della circolazione, di guisa che ricorrerebbe, nel caso in esame, la fattispecie contravvenzionale contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' fondato.

Osserva la Corte che la decisione impugnata si presenta errata e la motivazione della sentenza del tutto carente, laddove solo in via puramente pregiudiziale il tribunale ha sostenuto che la presenza del Mu. all'interno dell'auto, nei termini sopra descritti, non integrasse la fattispecie contravvenzionale contestata in ragione del fatto che non fosse emerso, data la posizione di sosta della vettura, che l'imputato avesse impresso alla stessa movimenti di sorta.

Non ha, invero, considerato il giudice del merito che il reato in esame risulta integrato allorche' sia stata acquisita la prova della deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica, tale da creare pericolo alla circolazione o anche solo ad intralciare il traffico, e che cio' puo' assumersi, non solo allorche' la persona sia sorpresa nell'atto di condurre un veicolo, ma anche nei casi, come di specie, in cui essa si trovi, a bordo di un veicolo in sosta e nelle condizioni di ripartire, in alterate condizioni psicofisiche. Situazione che, ben lungi dall'autorizzare conclusioni pregiudiziali e frettolose, imponeva una piu' attenta e completa valutazione delle risultanze processuali al fine di accertare se la persona sorpresa a bordo del veicolo se ne fosse in precedenza posta alla guida nelle descritte condizioni.

Questa Corte, invero, ha affermato che: "Ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico" (Cass. n. 10476/10), ed ancora, che: "In materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, talche' e' del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto" (Cass. n. 37631/07).

Andavano, quindi, considerati la posizione e lo stato dell'autovettura, il luogo ove la stessa si trovava, le ragioni di quell'anomala ed in apparenza ingiustificata presenza sul posto; andavano accertati i tempi e le modalita' che cola' avevano condotto l'imputato, il luogo di residenza dello stesso, nonche' quelli di partenza e di destinazione, al fine di capire le ragioni che gli avevano impedito di completare il tragitto programmato, e quanti altri elementi idonei ad accertare se l'imputato si era deliberatamente posto alla guida dell'auto in condizioni di ebbrezza. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio al Tribunale di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino.

 

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