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In tema di infortuni sul lavoro l'appaltante risponde, come datore di lavoro, dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore

In tema di infortuni sul lavoro, nel caso della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera l'appaltante risponde, come datore di lavoro, dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, ma ciò non fa venir meno gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore quando sia dimostrato che quest'ultimo, lungi dall'operare come mero prestatore di lavoro, abbia conservato un potere di ingerenza nella gestione delle attività svolte dai dipendenti, di talché la responsabilità dell'appaltante si aggiunge a quella dell'appaltatore che rimane pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti. (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 30 settembre 2008, n. 37049)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giusepp - Presidente

Dott. LICARI Carlo - Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) SZ. DA., N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 03/03/2004 CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Francesco Bua, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mu. Gi. Lu. e Sz. Da. venivano tratti a giudizio, per la parte che in questa sede rileva, per rispondere del reato di cui agli articoli 113 e 589 c.p., perche', per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza, nonche' inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, agendo il primo quale legale rappresentante dell'impresa "M.R. Co. s.r.l.", appaltante all'impresa individuale " Sz. Da. ", ed il secondo quale titolare di quest'ultima impresa e datore di lavoro di Ti. Pe., avevano causato la morte del Ti. medesimo il quale, nell'eseguire i lavori sul piano di calpestio di un ponteggio, era poi caduto da un'altezza di circa 5,40 metri, trafiggendosi il torace per l'impatto con alcuni ferri acuminati di un'armatura (le cui punte non erano state "richiamate" ovvero non erano state ripiegate su se stesse in modo da formare una curva ad "U" rivolta verso il basso ne' erano protette da tappi), cosi' riportando lesioni personali di tale gravita' che ne avevano determinato il decesso avvenuto lo stesso giorno dell'infortunio; colpa specifica consistita nel non aver dotato il Ti. di cintura di sicurezza, nel non aver provveduto affinche' il lavoro del Ti. si svolgesse sotto la sorveglianza di un preposto ai lavori, nel non aver fornito al Ti. (nonche' ad altro lavoratore anch'egli alle dipendenze dello Sz.) adeguate informazioni sui rischi per la sicurezza e connessi all'attivita' lavorativa, sui rischi specifici in relazione all'attivita' svolta e circa le normative di sicurezza, sulle misure e sulle attivita' di protezione e prevenzione adottate.

Lo Sz. chiedeva di definire il procedimento con il rito abbreviato, mentre il procedimento proseguiva nei confronti del Mu. con rito ordinario.

Il G.U.P. pronunciava quindi nei confronti dello Sz. sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante contestata, nonche' al risarcimento dei danno in favore delle parti civili costituite. Queste, sinteticamente, le ragioni addotte dal giudicante a sostegno del proprio convincimento circa la ritenuta colpevolezza dello Sz. : A) pacifica risultava la dinamica dell'infortunio, secondo cui il Ti. era precipitato al suolo dal ponteggio, cadendo sui ferri acuminati poggiati a terra; B) era risultato accertato che, pur essendo presenti in cantiere le cintura di sicurezza, al momento dell'infortunio il Ti. non indossava detto mezzo di protezione; C) il Ti. lavorava "a nero" alle dipendenze dello Sz. da soli due giorni, e, dunque, senza aver ricevuto alcuna informazione o istruzione sul lavoro da svolgere e sui rischi connessi; D) non vi era la sorveglianza di un preposto che curasse l'adozione delle cautele.

A seguito di gravame ritualmente interposto dallo Sz., la Corte d'Appello di Milano confermava l'affermazione di colpevolezza pronunciata dal primo giudice, riduceva la pena a mesi quattro di reclusione, e, dopo aver richiamato le argomentazioni gia' svolte dal primo giudice, motivava il proprio convincimento sottolineando specificamente quanto segue: 1) il mancato uso della cintura di sicurezza dal parte del Ti. doveva ritenersi antecedente causale senza il quale l'evento non si sarebbe verificato; 2) lo Sz. era titolare di una ditta individuale - cui era stata affidata in appalto dalla "M.R. Co. s.r.l." del Mu. l'attivita' di montaggio e smontaggio del ponteggio - nonche' firmatario del piano di sicurezza dei lavoratori relativo alle opere di pertinenza, e per tale attivita' aveva propri dipendenti tra cui il Ti.; 3) secondo gli arresti della piu' recente giurisprudenza la fornitura di mere prestazioni di mano d'opera avrebbe come unica conseguenza quella dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, senza tuttavia far venir meno gli obblighi e la responsabilita' dell'appaltatore stesso che abbia conservato un potere di ingerenza nella gestione dell'attivita' svolta dai dipendenti, aggiungendosi in tal modo la responsabilita' dell'appaltante a quella dell'appaltatore pur sempre garante della sicurezza delle persone a lui formalmente legate da rapporto di dipendenza.

Ricorre per Cassazione lo Sz. svolgendo argomentazioni, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, che possono cosi' riassumersi: 1) il ricorrente aveva ricevuto l'incarico direttamente dalla M.R. Co. limitatamente all'esecuzione di opere di montaggio e smontaggio del ponteggio, attivita' meramente strumentale allo svolgimento delle altre opere appaltate alla " Bo. Ma. s.r.l." alla stessa "M.R. Co. ", di tal che le direttive provenivano direttamente dalla societa' committente; 2) il ruolo di direttore di fatto del cantiere era ricoperto esclusivamente dal legale rappresentante proprio della "M.R. Co. " Mu. Gi. il quale svolgeva incarichi di coordinamento e controllo del cantiere e degli operai, con conseguente sua concreta ingerenza nel processo lavorativo; 3) la morte del Ti. non era stata provocata dalle conseguenze traumatiche della caduta, che sarebbe avvenuta, a dire del ricorrente, da un'altezza metri 2,40 ma dalla tragica coincidenza dell'impatto del Ti. con i ferri acuminati sporgenti da una base in cemento; 4) la Corte territoriale sarebbe incorsa in vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra una presunta negligenza dello Sz. e l'evento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze, che, attraverso considerazioni gia' compiutamente vagliate dal giudice dell'appello, e pur se dedotte sotto gli asseriti profili di violazione di legge e vizio motivazionale, tendono inoltre, per lo piu', ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimita'.

Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento e' riservato in via esclusiva al giudice di merito" (Sez. Un. N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944).

Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi puntuali contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell'infortunio, posizione di garanzia dello Sz., nesso causale) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti le violazioni di legge contestate all'imputato.

Per completezza argomentativa si impongono talune ulteriori precisazioni in relazione alle questioni piu' specificamente sollevate dal ricorrente in ordine ai profili di colpa allo stesso addebitati e dai giudici del merito ritenuti sussistenti. Quanto alla posizione di garanzia, e' giurisprudenza pacifica di questa Corte che nel caso di appalto l'appaltatore rimane comunque garante della sicurezza delle persone a lui formalmente legate da rapporto di dipendenza: e' stato invero affermato che l'appaltante risponde, come datore di lavoro, dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, ma non fa venir meno gli obblighi e le responsabilita' dell'appaltatore quando (come nella concreta fattispecie) "sia dimostrato che quest'ultimo, lungi dall'operare come mero prestatore di lavoro, abbia conservato un potere di ingerenza nella gestione delle attivita' svolte dai dipendenti, di talche' la responsabilita' dell'appaltante si aggiunge a quella dell'appaltatore che rimane pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti" (Sez. 4, n. 14361/02, Abbadini ed altro, RV. 221378); nel caso in esame e' stato accertato che l'imputato era addirittura firmatario del piano di sicurezza dei lavoratori relativo alle opere di pertinenza.

Ai fini della sussistenza del nesso di causalita' tra la violazione della norma antinfortunistica concernente la fornitura di presidi di sicurezza al lavoratore per prevenire cadute dall'alto (in particolare l'uso della cintura di sicurezza) e l'evento, a nulla rileva la circostanza che il lavoratore riporto' le gravissime lesioni per l'impatto con punte acuminate che non erano state piegate su se stesse o munite di protezione; ed invero la caduta dall'alto si e' posta quale "condicio sine qua non" dell'evento: e' lapalissiano che se il Ti. non fosse caduto, l'evento morte non si sarebbe verificato. Ne' rileva che in cantiere vi fossero le cinture di sicurezza. L'obbligo del titolare della posizione di garanzia - nella specie lo Sz., non essendo presente in cantiere un preposto - e' quello di vigilare che il lavoratore adotti in concreto le misure di sicurezza pur predisposte, secondo un pacifico principio enunciato nella giurisprudenza di questa Corte: "In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la "sicurezza del lavoro", e' molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessita' di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle.

Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrita' del lavoratore ed ha percio' il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro......" (Cass. 4, 3 marzo 1995, Grassi). Sul punto ebbero modo di intervenire anche le Sezioni Unite di questa Corte enunciando il principio secondo cui "al fine di escludere la responsabilita' per reati colposi dei soggetti obbligati ex Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 4 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non e' sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma e' necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza (Cass. S.U. 21 maggio 1988, lori; conforme Cass. 4, 25.9.1995, Morganti, secondo cui le norme antinfortunistiche impongono al datore di lavoro una continua sorveglianza dei lavoratori allo scopo di prevenire gli infortuni e di evitare che si verifichino imprudenze da parte dei lavoratori dipendenti). Alla declaratoria di inammissibilita' segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche' (trattandosi di causa di inammissibilita' riconducibile alla volonta', e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00, in favore della cassa delle ammende.

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