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In tema di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito

In tema di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. Nella specie, la Corte ha annullato la decisione de libertate, che aveva basato il quadro indiziario sul contenuto di una intercettazione dove si attribuiva all'utilizzo dell'espressione «quel coso» il significato «verosimilmente» di «pistola», ma di ciò senza fornire un supporto interpretativo logico, risultando tale lettura sostanzialmente apodittica. (Corte di Cassazione Sezione 2 Penale,Sentenza del 21 novembre 2008, n. 43749)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARMENINI Secondo Libe - Presidente

Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere

Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere

Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) SC. SA. N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 14/05/2008 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. POLICHETTI RENATO;

udite le conclusioni del P.M. Dott. Mura Antonio che ha chiesto che venisse dichiarato inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

St. Ma. , come da denuncia presentata alle ore 8 dell'(OMESSO) alla Polizia Stradale di Caserta Nord, riferiva che, nel condurre un autocarro per un trasporto da (OMESSO), si fermava in un'area di sosta in zona di (OMESSO) per dormire; cio' avveniva alle ore 3 del giorno della denuncia; il denunciante veniva pero' poi svegliato da persone che lo aggredivano per rapina, lo legavano con nastro e lo lasciavano in terra al di fuori della carreggiata dell'autostrada. La vittima riferiva di avere visto inizialmente due persone e che poi se ne era aggiunta una terza.

I carabinieri in ascolto sulla linea telefonica di Am. S. alvatore, in relazione ad altri analoghi crimini commessi da quest'ultimo, comprendevano dal tono dei colloqui che gli indagati stavano commettendo la predetta rapina e che D'. Fr. era il destinatario dell'autocarro. Pertanto allertavano i CC di Castellamare di Stabia che intervenivano alle ore 17,15 dell'(OMESSO) presso il deposito in uso a D'. Fr. e vi rinvenivano l'autocarro rapinato allo St. ed il relativo carico che era gia' stato trasbordato in un container. La vittima della rapina riconosceva il materiale riscontrando la presenza di tutto il carico da lui trasportato. Nel container adibito evidentemente al trasporto in altro luogo di quanto sottratto vi era altra merce non riconosciuta come propria da St. per cui, attese le complessive circostanze e la assenza di giustificazione del possesso di tale altra merce, la stessa era da ritenere presumibilmente frutto di altri reati contro il patrimonio.

Il GIP del Tribunale di Santa Maria Capuavetere rigettava la richiesta della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei presunti responsabili della rapina Am. Sa. , Sc. Sa. e Va. Ca. non ritenendo sufficienti gli indizi di colpevolezza.

Avverso il suddetto provvedimento proponeva appello innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione ottava penale in funzione di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale il P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capuavetere.

Il Tribunale del Riesame accoglieva l'appello del P.M. e disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti dei tre indagati.

In particolare con riferimento allo Sc. Sa. il Tribunale del Riesame riteneva sussistere gravi indizi di colpevolezza sulla base esclusivamente di una telefonata effettuata il giorno 10.11.2006 alle ore 16.44 dall' Am. allo Sc. .

Si legge, al riguardo, nell'ordinanza del Tribunale del Riesame: "Nella telefonata (OMESSO) Am. prende contatti con Sc. Sa. prima di partire per la rapina dicendo testualmente a Sc. "io ho preso quello ieri che devo fare lo devo prendere quel coso" (verosimilmente la pistola)".

Pertanto il Tribunale del Riesame di Napoli disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti dello Sc. Sa. ; statuizione sospesa sino alla sua definitivita'.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso innanzi a questa Corte lo Sc. Sa. deducendo; 1) la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera E) in relazione all'articolo 274 c.p.p., lettera C) in quanto nel caso di specie era stata adottata un provvedimento coercitivo in assenza, in concreto, di una valida motivazione; 2) violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B) in relazione all'articolo 274 c.p.p., lettera C) in quanto non era stata fatta alcuna valutazione in concreto della pericolosita' del ricorrente.

Il primo motivo di ricorso e' fondato.

Come stabilito da questa Corte: "In materia di intercettazioni telefoniche l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimita' se tale valutazione e' motivata in conformita' ai criteri della logica e delle massime di esperienza" (Cass. 11.12.2007 n. 15396).

Inoltre: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, e' questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimita' se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate" (Cass. 8.1.2008 n. 17619).

Nel caso di specie si tratta di un linguaggio criptico in relazione al quale il Tribunale del Riesame non fornisce alcun criterio interpretativo basato sulla logica o massime di esperienza limitandosi a riportare il contenuto della conversazione, per l'appunto incomprensibile, e in relazione all'espressione "quel coso" si limita a ritenere, peraltro del tutto apoditticamente, che si tratti "verosimilmente" della pistola. Consegue l'annullamento con rinvio per nuovo esame affinche' il Tribunale espliciti l'iter argomentativi a supporto del proprio convincimento.

L'accoglimento del primo motivo del ricorso rende superfluo l'esame del secondo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Napoli per nuovo esame.




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