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In tema di maltrattamenti in famiglia, l'abitualità della condotta di sopraffazione, tale da ledere l'integrità fisica e il patrimonio morale della persona offesa, deve essere provata

In tema di maltrattamenti in famiglia, l'abitualità della condotta di sopraffazione, tale da ledere l'integrità fisica e il patrimonio morale della persona offesa, deve essere provata. Va dunque annullata la pronuncia di condanna per maltrattamenti in famiglia, laddove i fatti incriminati siano solo genericamente richiamati nella sentenza impugnata e appaiano risolversi in alcuni limitati episodi di ingiurie, minacce e percosse nell'arco di anni, che non rendono di per sé integrato il connotato di abitualità della condotta di sopraffazione richiesta per l'integrazione della fattispecie in esame; tanto più laddove la condizione psicologica della donna, per nulla intimorita dal comportamento del marito, sia solo quella di una persona scossa, esasperata, molto carica emotivamente.

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 2 luglio 2010, n. 25138



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fa. Sa. , n. a (OMESSO);

Avverso la sentenza in data 5 ottobre 2007 della Corte di Appello di Milano;

Visto gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

Udito per il ricorrente l'avv. REA CLAUDIO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 20 settembre 2005 del Tribunale di Sondrio, appellata da Fa. Sa. , condannato, con le attenuanti generiche, alla pena condizionalmente sospesa di mesi otto di reclusione, in quanto responsabile del reato di cui all'articolo (Ndr: testo originale non comprensibile) c.p., per avere, con continue ingiurie, minacce e percosse, maltrattato la moglie Bo. Ro. (in (OMESSO)).

Osservava la Corte di appello che la responsabilita' dell'imputato doveva ritenersi provata sulla base delle sia pure parziali ammissioni dell'imputato nonche' di testimonianze di medici o conoscenti e di certificati medici, da cui si ricava una condotta abituale di sopraffazioni, violenze e offese umilianti, lesive della integrita' fisica e morale della Bo. , poste in essere dal Fa. .

Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Claudio Rea, il quale denuncia, con un unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento dell'abitualita' della condotta di sopraffazione, evidenziando che uno degli episodi denunciati (un finto auto-accoltellamento) e dato atto della circostanza che la Bo. , per ammissione della stessa di carattere forte, non fosse intimorita dalla condotta del marito; con cio' scambiando per sopraffazione esercitata dall'imputato un clima di tensione fra i coniugi, nell'ambito del quale i vari episodi andavano collocati e interpretati conformemente, del resto, alle dichiarazioni di vari testimoni (in particolare, Dott. Ce. e. Do. Bo. ).

Il ricorso appare fondato.

Come e' ampiamente noto, perche' sussista il reato di maltrattamenti in famiglia occorre che sia accertata una condotta (consistente in aggressioni fisiche e vessazioni o manifestazioni di disprezzo) abitualmente lesiva della integrita' fisica e del patrimonio morale della persona offesa, che, a causa di cio', versa in una condizione di sofferenza.

Nella specie i giudici di merito hanno ritenuto provati "uno stato di tensione" tra i coniugi e uno "stato di sofferenza" della Bo. , ritenuti significativi di una condotta abituale e sopraffazione da parte del Fa. .

Tale affermazione, tuttavia, non poggia su elementi idonei a rappresentare un'abitualita' della condotta vessatoria dell'imputato.

I fatti incriminati sono solo genericamente richiamati nella sentenza impugnata, e, stando al tenore della imputazione, appaiono risolversi in alcuni limitati episodi di ingiurie, minacce e percosse nell'arco di circa tre anni, per i quali e' intervenuto remissione della querela, che non rendono di per se' integrato il connotato di abiutalita' della condotta di sopraffazione richiesta per l'integrazione della fattispecie in esame; tanto piu' che, come puntualizzato dalla Corte di appello, la condizione psicologica della Bo. , per nulla "intimorita" dal comportamento del marito, era solo quella di una persona "scossa...esasperata...molto carica emotivamente".

Anche sul piano soggettivo, non risulta offerta dai giudici di merito alcuna indicazione che deponga per la sussistenza, in capo all'imputato, di una volonta' sopraffattrice idonea ad abbracciare le diverse azioni e a ricollegare ad unita' i vari (limitati episodi di aggressione alla sfera morale e fisica del soggetto passivo.

Stanti tali evidenti carenze probatorie, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perche' il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste.
 

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