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In tema di reati sessuali, la circostanza attenuante prevista i casi di minore gravità, è applicabile quando si possa ritenere che la libertà sessuale della vittima -che è l'interesse tutelato dalla fattispecie- sia stata compressa in maniera lieve

In tema di reati sessuali, la circostanza attenuante prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, c.p. per i casi di minore gravità, è applicabile quando, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione, si possa ritenere che la libertà sessuale della vittima -che è l'interesse tutelato dalla fattispecie- sia stata compressa in maniera lieve. Pertanto, il fatto deve essere valutato globalmente ed assumono rilievo le modalità della condotta criminosa, quali il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, l'entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima, anche sotto il profilo psichico. (Tribunale Bologna Sezione 2 Penale, Sentenza del 29 luglio 2008, n. 139)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, Seconda Sezione penale, composto dai Signori:

Dott. GRAZIA NART - PRESIDENTE EST.

Dott. MERY DE LUCA - GIUDICE

Dott. MELANIA BELLINI - GIUDICE

Con l'intervento del P.M. Dott. CALECA

e VEDASI PP.SS.

con l'assistenza MONIA STORACE-CANCELLIERE C1 nella pubblica Udienza del 5 giugno 2008.

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo

la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Cu.An.: nato il (omissis) a (omissis)

Elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'Avv. Laura Piemonti del foro di Bologna

Libero Contumace

IMPUTATO

Per il reato p. p. dall'art. 609 bis c.p., per avere costretto Er.To. ad atti sessuali, aggredendola sulla pubblica via, afferrandola per i polsi, e quindi toccandole il seno e il corpo, proferendo le espressioni "Ti voglio toccare, ti voglio toccare, sta buona".

In Bologna il 18 agosto 2004

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

PUBBLICO MINISTERO: condanna dell'imputato alla pena di ANNI e MESI di reclusione, oltre alle pene accessorie previste per legge, riconosciuta l'ipotesi lieve di cui all'ultimo comma.

Avv. Gi.Re.St. del foro di Bologna, Difensore della parte civile costituita sig.ra Er.To.: voglia l'On. Tribunale Penale di Bologna, contrariis reiectis, dichiarare l'imputato responsabile del reato previsto e punito dall'art. 609 bis c.p. per avere costretto Er.To. il 18/8/2004 ad atti sessuali aggredendola a Bologna in via (omissis) sulla pubblica via, afferrandola ai polsi e quindi toccandole il seno ed il corpo, proferendo le espressioni: ti voglio toccare, ti voglio toccare, stai buona, e, conseguentemente, condannare penalmente il Sig. Cu.An. condannandolo altresì all'indagato risarcimento in favore della medesima Sig.ra Er.To. di tutti i danni ingiustamente cagionatile in ragione di non meno di Euro 2.500,00, oltre ad accessori di legge, il tutto dal 18/8/2004 fino all'effettivo saldo.

Con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CPA relative al presente necessitato giudizio come da separata nota allegata al verbale d'udienza di cui si chiede la liquidazione a carico dell'imputato.

Avv. Lo.Ca. in sostituzione dell'avv. La.Pi. del Foro di Bologna Difensore di ufficio: Assoluzione ex art. 530 c.p.p. per non aver commesso il fatto, in via principale, in subordine chiede la condanna, anzi chiede la derubricazione delle fattispecie in violenza privata, in estremo subordine ultimo comma, art. 609, minimo della pena, attenuanti generiche.

MOTIVAZIONE

Cu.An. veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui in epigrafe con decreto in data 9.11.06, ritualmente notificato.

L'istruttoria dibattimentale si è articolata nella deposizione della parte offesa Er.To., che si costituiva ritualmente parte civile, dei testi di P.G. Ge.Fu., To.Iv., Sp.Gi. e di Be.Sa., rinunciando il PM con il consenso delle parti alla escussione del teste Dr.R.., mentre l'imputato rimaneva contumace.

Orbene, in base all'istruttoria dibattimentale esperita, l'imputato deve essere ritenuto responsabile del reato a lui contestato.

Invero la parte offesa Er.To. dichiarava di essere stata avvicinata - il giorno 18.8.04 verso le ore 14.00 del pomeriggio mentre si stava recando presso il "Ce. di Es.De." situato in via (omissis) gestito della madre (Be.Sa.) - da una persona con un grande zaino dietro la schiena che camminava e le stava venendo incontro. L'uomo, incrociatola, le si avvicinava e - nonostante ella avesse cercato di evitarlo - la strattonava e quindi la spingeva tra l'angolo di via (omissis) e via (omissis), tenendola forte per i polsi. Ad un certo punto, cercando di toccarla con l'altra mano, le diceva "Stai buona, ti voglio solo toccare". Dopo averla sospinta contro il muro, come dimostrato dai graffi dalla stessa riportati sulla schiena, l'uomo le metteva le mani sul seno e sui fianchi. Ad un certo punto egli le lasciava i polsi e così la giovane riusciva a divincolarsi e a scappare - approfittando anche del fatto che l'aggressore si era sbilanciato per il peso dello zaino - e a raggiungere il negozio della madre la quale provvedeva a chiamare la Polizia. L'azione era durata circa 5 minuti. La giovane riferiva che l'uomo era strano, un po' svanito, era abbastanza alto (circa m. 1.80 - 1.85, "un omone"), aveva i capelli lunghi e sporchi, a riccioloni, la barba un po' incolta, il viso largo, occhi normali e castani, il naso un po' piramidale, largo, fronte spaziosa e bocca ampia, con labbra normali né sottili né grosse, sembrava una persona che avesse "viaggiato molto", aveva una maglietta chiara e sporca, pantaloni larghi con larghe tasche e portava un grande zaino sempre a tracolla. Chiamata ad effettuare una individuazione fotografica dopo alcuni giorni (7 o 14, la teste non ricordava perfettamente, atteso il tempo trascorso), Er.To. - visionando alcune fotografie rammostratele (la teste non sapeva quantificarle e specificava che alcune erano a colori altre in bianco e nero) - riconosceva il suo aggressore nell'odierno imputato soprattutto dagli occhi che la avevano terrorizzata: ". perché quelli mi rimasero impressi e poi proprio da questa fronte, da questi capelli, comunque lo riconobbi .". Alla parte offesa veniva in dibattimento fatto visionare l'album fotografico utilizzato per il riconoscimento in sede di indagini preliminari e la giovane riconosceva ancora una volta con certezza nella fotografia n. 4 la persona ivi effigiata che effettivamente corrispondeva a Cu.An. anche se, precisava la teste, nella fotografia egli aveva meno barba di quanto non fosse nella realtà, quel 18.8.04 (cfr. trascrizioni in atti).

All'esito della testimonianza della parte offesa, il difensore dell'imputato produceva la fotocopia della carta di identità di Cu.An. dove si attesta che la sua statura è corrispondente a m. 1,63 (cfr. produzione in atti).

L'esito delle investigazioni e della identificazione dell'imputato venivano riferiti dai testi di P.G. L'Ass. Capo Ge. Fu., in servizio preso il Commissariato Sa.Vi., dichiarava di essere - intervenuto il 18.8.04 in via (omissis) presso il "Ce.Es.De." in quanto era stata segnalata una aggressione. Giunto sul posto identificava la giovane To.Er,, che si trovava in evidente stato di agitazione e che raccontava di essere stata aggredita da una persona alta circa m. 1.80, con corporatura esile, normale, vestito in modo trasandato tipico del barbone, molto sporco, con una maglietta molto sporca, uno zaino, capelli lunghi molto sporchi e che le si era parato davanti mentre lei stava camminando sotto il portico, l'aveva bloccata, era riuscito a bloccarle le mani, l'aveva spinta contro il muretto, continuando a ripetere: "Ti devo toccare, ti devo toccare", riusciva così a spingerla contro il muro, toccandola dappertutto finché la giovane riusciva a divincolarsi e a raggiungere il Centro Estetico della madre, Er.To. presentava evidenti segni ai polsi, graffi al collo e ai fianchi (cfr. trascrizioni in atti).

L'Ass. Capo To.Iv., in servizio preso il Commissariato (omissis), dichiarava che - dopo la descrizione effettuata dalla Er.To. del suo aggressore - gli Agenti del Commissariato (omissis) che effettuavano servizio sempre in quella zona avevano ricollegato la persona descritta dalla giovane ad un soggetto che solitamente si aggirava in via (omissis). Il giorno 25.8.04 l'uomo veniva riconosciuto, mentre stava transitando in via (omissis), da uno di questi agenti il quale, nel vederlo, riferiva: "Quella deve essere la persona che stiamo cercando". L'uomo veniva fermato ed identificato; la fotografia della sua carta di identità veniva apposta in un album fotografico che poi veniva sottoposto per l'individuazione alla Er.To. Il teste dichiarava che l'uomo "era un po' più basso di me, un'altezza media, intorno a 1.70 m, non più di 1,75, io sono alto 1.84 quindi era più basso di me aveva un aspetto trasandato, aveva i capelli lunghi, untuosi, stempiato, aveva la carnagione chiara". Quando l'uomo fu incrociato dalla pattuglia, "aveva un enorme zainone" era nelle condizioni fisiche appena descritte ed aveva un'altezza di circa 1,73 e questa era l'unica discordanza con le dichiarazioni della parte offesa (cfr. trascrizioni in atti).

L'Isp. Sp.Gi., in servizio preso il Commissariato (omissis), dichiarava che - tornata dalle ferie verso la fine di agosto e trovato in ufficio l'appunto relativo alla patita aggressione e alla descrizione del responsabile effettuata dalla parte offesa - decideva di chiamare la ragazza e di effettuare, visto che era stata acquisita la carta di identità e che gli agenti che avevano effettuato la perlustrazione della zona nei giorni seguenti avevano riconosciuto l'individuo in base alle descrizione della ragazza, una individuazione fotografica sugli album che nel frattempo erano stati recuperati dalla Squadra Mobile. Era stato formato successivamente un album con alcune foto, tra cui anche una corrispondente a quella di un uomo che poteva somigliarli ma che però frequentava un'altra zona, ma la Er.To. riconosceva, senza alcuna esitazione e con certezza, "dopo avere visionato duecentomila foto", nel Cu.An. il suo aggressore. "Subito disse: è questo qui. Senza ombra di dubbio vedendo la foto non ha avuto proprio alcun dubbio". Gli album visionati dalla Er.To. erano 4 - 5 ed alcuni contenevano tantissime fotografie, per lo più in bianco e nero mentre le fotografie a colori erano poche. La Er.To., anche dopo alcuni giorni e cioè all'epoca del riconoscimento, aveva dei lividi ancora molto evidenti su entrambe le braccia e vicino al collo ed alcuni graffi anche sui fianchi. La teste dichiarava di avere visto, nella sua attività investigativa, moltissime volte il Cu.An. (anche martedì 25.2.08 sulla linea 20 dell'autobus) che frequentemente transita su via (omissis), che l'uomo aveva un'altezza di circa m. 1.70, che vestiva sempre in modo molto trasandato, con abiti molto larghi e che "porta sempre - poiché è la sua casa - una grossa borsa sulle spalle, però non è uno zaino, è una sacca e lui i due manici li usa a mo' di cartella, per cui fuoriesce la borsa, quindi da lontano la sagoma sembra più alta, sembra più alto perché comunque e è un pezzettino di borsone che fuoriesce " (cfr. trascrizioni in atti). Be.Sa., madre della parte offesa, confermava sostanzialmente quanto dichiarato dalla figlia, la presenza di diversi lividi e graffi nelle braccia e sui polsi e l'avvenuto riconoscimento effettuato da Er.To. del suo aggressore che anche lei, peraltro, aveva visto transitare numerose volte in via Sa. con uno zaino dietro alle spalle e che aveva rivisto anche dopo i fatti in contestazione (cfr. trascrizioni in atti).

Infine il PM, il difensore di parte civile ed il difensore dell'imputato concludevano come in atti. All'esito della istruttoria dibattimentale, Cu.An. va quindi ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 609 bis c.p. posto che tale ipotesi delittuosa risulta integrata sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Nessuno dubbio sussiste sul riconoscimento effettuato da Er.To. dell'imputato quale suo aggressore: la descrizione da lei effettuata nell'immediatezza del fatto in modo minuzioso, sia dei tratti somatici sia dell'abbigliamento, corrisponde totalmente a quella del Cu.An. Inoltre la giovane ha effettuato, visionando molte fotografie, una individuazione fotografica all'esito della quale, come riferito dalla teste di P.G.., Isp. Sp.Gi., ella ha riconosciuto senza ombra di dubbio nel Cu.An. il suo aggressore. Ancorché la carta di identità dell'imputato, prodotta dal difensore, attesti una altezza di m. 1.63 (unica differenza riscontrata nella minuziosa descrizione dell'uomo), tuttavia tale apparente contraddizione è stata ben chiarita dall'Isp. Sp.Gi. quale ha dichiarato che il Cu.An., alto circa m. 1.70 (come peraltro riferito anche dal collega To.Iv..) era solito portare con sé, sulle spalle ("era la sua casa") una grande borsa, portata a mò di zaino che, fuoriuscendo dalle spalle, aumentava la sua altezza.

Pertanto è pacificamente spiegata la circostanza della altezza sulla quale tanto il difensore dell'imputato ha insistito: la giovane Er.To., nella concitazione del momento, può avere equivocato questo particolare. Sicuramente, nel corso di una aggressione e nello stato di soggezione del momento, la vittima che viene sovrastata dall'aggressore - che peraltro reca sulle spalle un grande zaino come riferito da tutti i testi - può avere avuto l'impressione di trovarsi davanti ad "un omone ", anche se tale non era.

Gli atti compiti dall'imputato su Er.To. (toccamento del seno e dei fianchi) hanno sicuramente contenuto sessuale e perciò ben integrano l'elemento oggettivo del reato contestato. Pertanto, ritenuta la penale responsabilità di Cu.An. per il reato a lui contestato, sono a lui concedibili le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. al fine di adeguare l'entità concreta della pena al disvalore del fatto.

È altresì applicabile l'attenuante di cui all'art. 609 ult. c. c.p. trattandosi comunque di atti non intrusivi. Invero "in tema di reati sessuali, la circostanza attenuante prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. per i casi di minore gravità è applicabile quando, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione, si possa ritenere che la libertà sessuale della vittima - che è l'interesse tutelato dalla fattispecie - sia stata compressa in maniera lieve. Pertanto il fatto deve essere valutato globalmente ed assumono rilievo le modalità della condotta criminosa, quali il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, l'entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima, anche sotto il profilo psichico" (Cass. Pen. Sez. III, n. 40174 del 27/09/2006 - Presidente: Papa E., Estensore: Fiale A.).

Pertanto, visto l'art. 133 c.p., si stima equa la condanna alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione (p.b. = anni 5 di recl.; pena detratta per le generiche = anni 3 e mesi 4 di recl; pena così diminuita per l'attenuante di cui all'art. 609 ult. c. c.p.).

Consegue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie di cui all'art. 609 nonies c.p. come da dispositivo.

Sussistono presupposti di legge ostativi all'applicazione del beneficio ex art. 163 c.p. atteso il precedente definitivo a carico dell'imputato che non consente una prognosi favorevole di non recidiva ex art. 164 c.p.

L'imputato deve inoltre essere condannato ai sensi dell'art. 538 e segg. c.p.p. al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita che si liquidano in via equitativa in complessivi 2.000,00 per il turbamento provocato nella giovane, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore della stessa predetta parte civile che si liquidano in euro 1.300,00 oltre esborsi, IVA e CPA.

P.Q.M.

visti gli artt. 533 e 535 CPP,

dichiara

Cu.An. responsabile del reato ascrittogli e - concesse le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e 609 u. c. c.p. - lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 609 nonies c.p. dichiara Cu.An. interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela.

Visto l'art. 538 e segg. c.p.p. condanna altresì Cu.An. al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile Er.To., che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore della stessa predetta parte civile che si liquidano in euro 1.300,00, oltre esborsi, IVA e CPA.

Visto l'art. 544, c. 3° c.p.p. indica in giorni 90 termine per il deposito della motivazione.

Bologna, 5.6.2008

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