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In tema di violenza sessuale, l'ipotesi di "minore gravità" deve basarsi sull'effettiva lesività della condotta rispetto al bene protetto e, dunque, sulla compromissione della libertà sessuale della vittima

In tema di violenza sessuale, l'ipotesi di «minore gravità» prevista dall'articolo 609 bis, ultimo comma, del Cp deve basarsi sull'effettiva lesività della condotta rispetto al bene protetto e, dunque, sulla compromissione della libertà sessuale della vittima. Tale circostanza attenuante, quindi, deve ritenersi applicabile in tutte le fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive e alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale della vittima sia stata compressa in maniera non grave e implica la necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa anche a quelle soggettive e a tutti gli elementi menzionati nell'articolo 133, comma 1, del Cp; mentre non possono venire in rilievo gli ulteriori elementi di cui al comma 2 dello stesso articolo 133, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 9 aprile 2008, n. 14710)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente

Dott. GRILLO Carlo - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. SENSINI Maria Silvi - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) BO. AN., N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 28/03/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI MARIA SILVIA;

udito il Procuratore Generale in persona del Dr. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del motivo concernente pene accessoria; annullamento senza rinvio, con eliminazione pena accessoria; rigetto nel resto;

udito il difensore avv. Sorbo Alfredo di S.M. Capua Vetere.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Con sentenza in data 28/3/2006, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli il 14/7/2005, applicava nei confronti di Bo. An. le pene accessorie della perdita della potesta' genitoriale, dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela e la curatela, della perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione delle persone offese (articolo 609 nonies c.p.). Confermava la condanna ad anni otto di reclusione inflitta alla Bo., in quanto riconosciuta colpevole dei reati di cui all'articolo 40 c.p., comma 2, articolo 81 cpv. c.p., articolo 609 bis c.p., articolo 609 ter c.p., articolo 609 octies c.p. e articolo 609 quinquies c.p., in danno dei figli minori Vi. e Lu..

Fatti commessi in (OMESSO), fino al (OMESSO).

In particolare, con il reato rubricato sub C), era stato contestato alla Bo. di non aver impedito - nella sua qualita' di genitore esercente la potesta' e, pertanto, tenuta all'obbligo giuridico di vigilare sui figli minori Vi. e Lu. - che il coniuge Lo.Sa. ponesse in essere violenze sessuali in danno dei figli, consistite in rapporti orali ed anali.

2 - Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione la Bo. An., deducendo: 1) difetto di motivazione in relazione al reato sub C), in quanto la sentenza si era limitata ad un esame sommario della vicenda, senza una approfondita disamina logico - giuridica; 2) difetto di motivazione in punto di diniego dell'attenuante di cui all'articolo 609 bis c.p., u.c.; 3) difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in forma prevalente; 4) violazione di legge con riferimento all'articolo 597 c.p.p., comma 3, in quanto la Corte di Appello aveva modificato in peius la sentenza di primo grado, applicando d'ufficio, pur in difetto di impugnazione del Pubblico Ministero, le pene accessorie previste dall'articolo 609 nonies c.p..

Si chiedeva l'annullamento della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3 - Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondate le censure che lo sorreggono.

3.1- In particolare, destituito di fondamento e' il primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta un esame superficiale della vicenda da parte della Corte territoriale.

Di assoluta centralita', nell'economia della presente vicenda processuale, e' la questione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza per l'applicabilita' del principio della causalita' c.d. omissiva di cui all'articolo 40 cpv. c.p. in relazione alle plurime condotte di violenza sessuale in danno dei figli minori, contestate al marito della ricorrente, Lo. Sa., separatamente giudicato.

Va premesso che il genitore esercente la potesta' sui figli minori, in quanto investito di una posizione di "garanzia" in ordine alla tutela della integrita' psico-fisica degli stessi, risponde penalmente degli atti di violenza sessuale compiuti dal coniuge sui figli, quando sussistano le condizioni costituite: a) dalla conoscenza o conoscibilita' dell'evento; b) dalla conoscenza o riconoscibilita' dell'azione doverosa incombente sul "garante"; c) dalla possibilita' oggettiva di impedire l'evento.

Ai sensi del citato articolo 40 c.p., l'equiparazione tra il non impedire un evento, che si abbia l'obbligo giuridico di impedire, ed il cagionarlo, consente di configurare la stessa equiparazione tra fattispecie commissive ed omissive improprie, tutte le volte che l'ordinamento giuridico ponga in capo al soggetto attivo dell'illecito il dovere di assicurare il rispetto del bene penalmente protetto.

In tal caso, infatti, l'inosservanza dell'obbligo di garantire la protezione del bene determina una situazione giuridica di parificazione al comportamento di colui che lo distrugge o lo danneggia (cfr. Cass. Sez. 3, 19/1/2006 n. 4331,, P.G. in proc. Biondillo ed altri).

La giurisprudenza di questa Corte, in ordine alla portata della previsione dell'articolo 40 c.p., comma 2, ha ormai accolto, in modo pressoche' univoco, quella formalistica, in contrapposizione a quella sostanzialistica, individuando l'origine dell'obbligo in oggetto in fonti formali, quali la legge, sia essa penale o extrapenale.

La fonte dell'obbligo giuridico incombente sulla ricorrente va ravvisato nell'articolo 147 c.c. che, nell'ambito dei doveri che gravano sui genitori, prevede, in particolare, l'obbligo di tutelare la vita, l'incolumita' e la moralita' sessuale dei figli minori contro eventi naturali o altrui aggressioni ed - al successivo articolo 330 - stabilisce che "il Giudice puo' pronunziare la decadenza dalla potesta' quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio".

3.2 - In tal modo delineata, sotto un profilo giuridico, la responsabilita' della ricorrente, occorre verificare se - nel caso nel caso sottoposto al vaglio della Corte - sussistano le condizioni poc'anzi richiamate per ritenere la colpevolezza dell'imputata, ai sensi del capoverso dell'articolo 40 c.p..

A tale riguardo, i Giudici del merito, con motivazione congrua e giuridicamente corretta, hanno affermato che "dalla lettura della relazione redatta in data 17/11/2003 dalla dottoressa Sa., emerge.... in punto di esame della coppia, una dinamica relazionale fondata sulla dipendenza reciproca ed a tratti simbiotica.... La partecipazione attiva dell'imputata agli episodi di violenza sessuale nei confronti dei figli minori dimostra che la donna, consapevole della condotta illecita del marito, ometteva di denunciarlo, non per fragilita', ma perche' ne condivideva la condotta" (cfr. pag. 2 sentenza impugnata).

Tanto premesso, la Corte territoriale ha esattamente ritenuto che una tale "sudditanza" della Bo. nei confronti del coniuge fosse, dunque, frutto di una scelta di vita, di una precisa volonta' di comunione, di uno scellerato legame che univa i due in modo indissolubile, anche a scapito delle primarie esigenze di salvaguardia della integrita' fisica e morale dei figli minori.

Per contro, la posizione di garanzia verso i propri figli, costituita dall'articolo 147 c.c. in capo al genitore, comporta l'obbligo per costui di tutelare la vita, l'incolumita' e la moralita' sessuale dei minori contro altrui aggressioni, anche endofamiliari, adottando anche le misure piu' drastiche in vista del raggiungimento di tale scopo. Tra i suddetti "doverosi" interventi rientrano anche i rimedi estremi, quali la denuncia dell'autore del reato ed il suo allontanamento dall'abitazione coniugale. La posizione di "garanzia" del genitore impone, infatti, a questi di porre in essere tutti gli interventi concretamente idonei a far cessare l'attivita' delittuosa, posto che quell'obbligo di tutela del minore, che la legge affida al genitore, ha natura assolutamente prioritaria rispetto a qualsivoglia altra esigenza. Del resto, una corretta interpretazione esegetica dell'articolo 40 c.p., comma 2, laddove recita che "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", non indulge a considerazioni meno rigorose, posto che il principio della causalita' equivalente - che grava sul soggetto "garante" - fa discendere la sua responsabilita' penale non da qualsiasi omissione, ma solo dalla mancata adozione di comportamenti in grado di assicurare (in modo efficace) il rispetto del bene giuridicamente protetto.

3.3- Le brevi considerazioni sopra esposte comportano la sussistenza, in capo alla ricorrente, delle condizioni necessarie per ritenere la sua penale responsabilita' in ordine al reato di cui all'articolo 40 c.p., comma 2, articolo 609 bis c.p., articolo 609 ter c.p., u.c., e la infondatezza del primo motivo di ricorso.

4 - Destituito di fondamento e' anche il secondo motivo, con il quale la prevenuta lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 609 bis c.p., u.c..

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di violenza sessuale, l'ipotesi di "minore gravita'" prevista dall'articolo 609 bis c.p., u.c., deve basarsi sulla effettiva lesivita' del bene protetto e, dunque, sulla compressione della liberta' sessuale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3, 7/11/2006 n. 5002; Sez. 3, 11/2/2003, m. 224.714, Trezza). La circostanza attenuante di cui all'articolo 609 bis c.p., u.c., deve, pertanto, ritenersi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalita' esecutive ed alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la liberta' sessuale della vittima sia stata compressa in maniera non grave ed implica la necessita' di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensi' estesa anche a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati dall'articolo 133 c.p., comma 1 (cfr. Cass. Sez. 3, 28/10/2003, El Kabouri, m. 226.865; sez. 3, 8/6/2000, m. 217.708, Nitti, Sez. 3, 24/3/2000, m. 216.568, Improta), mentre non possono venire in rilievo gli ulteriori elementi di cui al comma secondo dello stesso articolo 133, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena. Posto che l'attenuante in parola non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesivita' del fatto in concreto, rapportata al bene giuridico tutelato, assume particolare rilevanza la qualita' dell'atto compiuto piu' che la quantita' di violenza fisica esercitata. Ovvero assumono rilievo il grado di coartazione esercitato sulla vittima, il danno arrecatole, anche in termini psichici, l'entita' della compressione della liberta' sessuale. Nel caso in esame, la Corte di Appello non si e' certamente sottratta alla doverosa considerazione globale della vicenda ed ha negato la richiesta attenuante in considerazione della "enorme gravita' dei fatti commessi", in danno dei propri figli minori, fatti che non potevano trovare giustificazione alcuna nel degrado culturale e sociale della Bo., come, per contro, sostenuto dalla difesa.

Pertanto, non possono condividersi le obiezioni della ricorrente secondo cui sarebbero stati omessi, da parte dei Giudici dell'Appello, i criteri di valutazione adottati nel pervenire alla esclusione della suddetta attenuante. Vero e', per contro, che essi hanno tenuto conto di tutte le risultanze processuali, delle quali hanno dato una lettura non censurabile in sede di legittimita' in quanto non si palesa logicamente viziata, ma, al contrario, giuridicamente corretta.

5- Infondato e', del pari, il motivo di gravame relativo al difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in forma prevalente sulla contestata aggravante. Anche in tal caso, la Corte territoriale ha correttamente richiamato, oltre alla estrema gravita' degli abusi, la reiterazione degli stessi nel tempo, con la conseguenza che non poteva ipotizzarsi una sottostima del trattamento sanzionatorio applicato dal Giudice di primo grado.

6 - Destituito di fondamento e', infine, il motivo con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all'articolo 597 c.p.p., comma 3.

L'articolo 597 c.p.p., comma 3, non contempla, infatti, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al Giudice dell'Appello - nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato - quelli concernenti le pene accessorie, le quali, secondo il disposto dell'articolo 20 c.p., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa: pertanto, al Giudice di secondo grado e' consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado e cio' ancorche' la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del Pubblico Ministero (cfr. Cass. Sez. Un. 27/5/1998 n. 8411, P.M. in proc. Ishaka).

7 - Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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