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Incorre in responsabilità civile il gestore di una rete televisiva che abbia concorso nel produrre il danno ingiusto da diffamazione

La lesione dell'onore e della reputazione altrui commessa col mezzo della televisione costituisce sempre un fatto illecito e antigiuridico, in quanto lesivo dei diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti dall'art. 2 Cost. e dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea, anche quando venga commessa da persona che non possa essere chiamata a risponderne, come nel caso del parlamentare che invochi la guarentigia di cui all'art. 68 Cost.. Ne consegue che, ricorrendo tale ipotesi, incorre in responsabilità civile il gestore di una rete televisiva che abbia concorso nel produrre il danno ingiusto da diffamazione, responsabilità da ritenersi aggravata dalla natura espansiva del mezzo di diffusione peraltro senza esercitare alcun controllo utile, anche successivo alla diffusione della trasmissione.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 ottobre 2013, n. 23144

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