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Integra il reato di ingiuria mettere in dubbio la responsabilità genitoriale nell'educazione del proprio figlio

Integra il delitto di ingiuria l'utilizzo di espressioni lesive dell'autorevolezza nell'espletamento del ruolo genitoriale. La fattispecie relativa ad un rimprovero di scarsa attenzione nell'esercizio delle responsabilità genitoriali, rivolto attraverso l'utilizzo di frasi che facevano riferimento allo stato di tossicodipendenza del figlio della persona offesa e al conseguente sequestro dell'autovettura di sua proprietà. Difatti l'espletamento del ruolo genitoriale fa parte di quel bagaglio di qualità che, nell'apprezzamento dei consociati, contribuisce all'onore e al decoro di una persona, sicché la denigrazione di tale aspetto della personalità costituisce una vera e propria ingiuria.

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 23 giugno 2010, n. 23979



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTELLA Mario - Presidente

Dott. BEVERE Antonio - Consigliere

Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere

Dott. SCALERA Vito - Consigliere

Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) FR. VI. N. IL (OMESSO);

2) VE. LU. MA. ME. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 7/2007 TRIBUNALE di BOLOGNA, del 15/10/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI Paolo;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salvi Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'Avv. Bonsanto Franco.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 18 ottobre 2008 il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto Fr.Vi. e Ve. Lu. Ma. Me. responsabili del delitto di ingiuria in danno di Fr.Re. , per avere ciascuno di essi, in due diversi momenti, leso l'onore e il decoro della persona offesa attribuendo a suo figlio il possesso di droga (per il quale, a loro dire, aveva anche subito il sequestro dell'autovettura); ha quindi tenuto ferma la loro condanna alle pene di legge, nonche' al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Hanno proposto separati ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo ciascuno un solo motivo di identico tenore. Con esso contestano la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo trattarsi al piu' del reato di diffamazione in danno del figlio del querelante, il quale da parte sua non ha invece proposto querela.

I ricorsi sono privi di fondamento e vanno, percio', disattesi.

Le censure con essi proposte, invero, ribadiscono l'assunto a tenore del quale la persona offesa del reato dovrebbe essere individuata non in Fr.Re. , ma nel di lui figlio, quale unico destinatario delle espressioni offensive: assunto gia' efficacemente disatteso dal giudice di merito con motivazione logicamente e giuridicamente corretta.

Ha considerato, infatti, la Corte d'Appello che la menzione, fatta da entrambi gli imputati, a uno stato di tossicodipendenza del figlio del Fr. e al sequestro dell'autovettura da lui asseritamente subito, per tale ragione, ha avuto efficacia lesiva dell'autorevolezza dell'odierna parte civile nel suo ruolo genitoriale, nonche' dell'onore e del decoro suo e della sua famiglia, recante in se' - nel quadro descrittivo risultante dalle frasi rivoltegli - una situazione spregevole quantomeno dal punto di vista sociale.

Il ricorrente impugna tale linea argomentativa soltanto parzialmente, trascurando il preciso - e condivisibile - riferimento all'offesa recata al Fr. attraverso il dispregio di un componente della sua famiglia e, quindi, del patrimonio affettivo di cui la famiglia stessa e' parte integrante; e gia' tale rilievo farebbe salva la ratio giustificativa del deliberato. Ma anche la', dove la Corte territoriale ha posto in luce la lesione dell'autorevolezza del Fr. nel suo ruolo genitoriale, la censura mossa dal ricorrente si rivela inconsistente; ed invero, dal punto di vista fattuale, la frasi pronunciate dagli imputati - cosi' come emerse dall'accertamento insindacabilmente scaturito dal giudizio di merito - contengono un ben apprezzabile richiamo alle responsabilita' genitoriali della persona offesa, evidenziato per un verso dal riferimento al sequestro della vettura di sua proprieta' per fatto del figlio, e per altro verso dall'espressione "tu stai attento a tuo figlio", che per l'appunto si traduce in un rimprovero di scarsa attenzione verso i compiti facenti capo ad un padre; dal punto di vista giuridico, poi, non vi e' dubbio che l'autorevolezza nell'espletamento del ruolo genitoriale faccia parte di quel bagaglio di qualita' che, nell'apprezzamento dei consociati, contribuisce all'onore e al decorso di una persona: sicche' la denigrazione di tale aspetto della personalita' costituisce un'offesa penalmente rilevante sotto il profilo di cui all'articolo 594 c.p..

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Stante l'esito dal giudizio di legittimita', spetta alla parte civile la rifusione delle ulteriori spese qui sostenute; la relativa liquidazione e' effettuata in euro 1.200,00 da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed entrambi in solido alla rifusione delle spese di parte civile, che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.
 

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