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Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessita' anche la condotta che determini una temporanea alterazione, della regolarita' dell'ufficio o del servizio, coinvolgendone solamente un settore e non la totalita' delle attivita'

Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessita' anche la condotta che determini una temporanea alterazione, della regolarita' dell'ufficio o del servizio, coinvolgendone solamente un settore e non la totalita' delle attivita'. Tale alterazione, tuttavia, deve essere concretamente apprezzabile, mentre nel caso in esame risulta piuttosto derivante da un soggettivo apprezzamento dei vigili operanti, senza che emerga dalle sentenze dei giudici di merito un qualche elemento di fatto che possa costituire un indice oggettivo di tale alterazione.

Corte di di Cassazione, Sezione 6 penale , Sentenza 2 luglio 2012, n. 25574



- Leggi la sentenza integrale -

  REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MILO Nicola - Presidente

Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere

Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna il 27.1.2010;

- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;

- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;

- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

- udito il difensore, avv. (OMISSIS) L., che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione sopra indicata, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata il 21 ottobre 20007, con cui il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Modena aveva condannato (OMISSIS) alla pena di un mese e 10 giorni di reclusione per il delitto di cui all'articolo 340 cod., pen., commesso in (OMISSIS), "perche', affiancandosi con la sua autovettura (oggetto poco prima di accertamento di un eccesso di velocita') a quella in uso a (OMISSIS), agente della Polizia municipale di (OMISSIS), impegnato nel controllo della velocita' delle auto in transito mediante l'utilizzo di un apparecchio autovelox installato a bordo della suddetta auto di servizio (e non spostandosi nonostante le ripetute richieste degli agenti operanti), cagionava un'interruzione o comunque turbava la regolarita' di un ufficio o servizio pubblico o servizio di pubblica necessita'".

2. Ricorre per cassazione l'imputato, che deduce:

a) ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), erronea applicazione di norma processuali stabilite a pena di nullita' in relazione all'articolo 178 c.p.p., lettera c).

b) inosservanza di legge penale, con riferimento all'articolo 340 c.p.p. e relativo vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e' infondato.

Nel giudizio d'appello instaurato a seguito dell'impugnazione della sentenza emessa nel giudizio abbreviato l'impedimento a comparire del difensore dell'imputato non puo' dare luogo al rinvio dell'udienza camerale, in quanto quest'ultima e' espressamente disciplinata dagli articoli 599 e 127 cod. proc. pen., con conseguente inapplicabilita' dell'articolo 420-ter c.p.p., comma 5 (Cass. n. 10840/2012, Rv. 252278, Cosentino).

2. Fondato e' invece il secondo motivo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessita' anche la condotta che determini una temporanea alterazione, della regolarita' dell'ufficio o del servizio, coinvolgendone solamente un settore e non la totalita' delle attivita'. Tale alterazione, tuttavia, deve essere concretamente apprezzabile, mentre nel caso in esame risulta piuttosto derivante da un soggettivo apprezzamento dei vigili operanti, senza che emerga dalle sentenze dei giudici di merito un qualche elemento di fatto che possa costituire un indice oggettivo di tale alterazione.

3. la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per insussistenza del reato.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste.
 

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