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Integra il reato di peculato d'uso la condotta del consigliere comunale che anche sporadicamente utilizzi l'auto blu per questioni personali

Integra il reato di peculato d'uso la condotta del consigliere comunale che anche se in via episodica ed occasionale utilizzi l'auto blu per questioni personali. (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale
Sentenza del 18 giugno 2009, n. 25541)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) CE. SI. N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 06/12/2007 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO Francesco;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per: Dichiararsi inammissibile il ricorso.

OSSERVA

Sull'appello proposto da CE. SI. avverso la sentenza del Tribunale di S.Maria Capua Vetere del 6 febbraio 2004 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'articolo 314 c.p., comma 2, per essersi appropriato dell'autovettura del Comune di (OMESSO) di cui aveva la disponibilita' per ragioni del suo ufficio di consigliere comunale, facendone momentaneamente uso personale e di poi restituendola immediatamente, condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 6 dicembre 2007, confermava il giudizio di 1 grado.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:

1) Violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e) in relazione agli articoli 125 e seg. c.p.p., per insussistenza del fatto reato, posto che la condotta del tutto episodica ed occasionale posta in essere dall'imputato, peraltro in un giorno prefestivo, non aveva determinato in concreto alcuna lesione ne' del diritto ne' dell'interesse della P.A., con conseguente insussistenza della necessaria offensivita' della condotta stessa perche' potesse assumere rilevanza penale;

2) Violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e) in relazione all'articolo 323 bis c.p., essendo palesemente illogica la motivazione secondo cui non poteva ritenersi particolarmente tenue il fatto di un unica ed isolata utilizzazione dell'autovettura di servizio a fini personali, per l'irrisorieta' del danno derivatone alla P.A..

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in euro MILLE/00 alla cassa delle ammende.

Ed invero, quanto al motivo sub 1), non v'e' dubbio che la condotta posta in essere dall'imputato ed inequivocamente accertata come a costui consapevolmente e volontariamente attribuibile, integri la contesta ipotesi di peculato d'uso, pacifico essendo che il ricorrente, nella nota vicenda, abbia esercitato, ancorche' in termini temporalmente contenuti e isolati, una vera e propria azione "uti dominus" sulla disponibilita' della vettura del Comune di cui era consigliere, esulando da tanto sia la necessita' di ragioni di servizio sia improvvise ed imprescindibili ragioni di assoluta urgenza personale non altrimenti fronteggiabile nell'immediato.

Di tanto i giudici di merito hanno sostanzialmente rappresentato i caratteri costitutivi, con motivazione corretta e sufficiente (cfr. fol. 3 sentenza impugnata e fol. 6 sentenza di 1 grado).

Altrettanto manifestamente infondata la doglianza sub 2), posto che la valutazione della configurabilta' di una attenuante e', come sempre in subiecta materia, riservata al potere discrezionale del giudice di merito, come tale, insindacabile in questa sede se, come nella specie, sufficientemente motivato (cfr. fol. 3 - 4 sentenza impugnata).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende.

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