Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

Integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di un autoveicolo, il quale compia deliberatamente manovre insidiose al fine di interferire con la condotta di guida di altro utente della strada

Integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di un autoveicolo, il quale compia deliberatamente manovre insidiose al fine di interferire con la condotta di guida di altro utente della strada, realizzando così una privazione della libertà di determinazione e di azione della persona offesa. (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale
Sentenza del 22 dicembre 2006, n. 42276)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. MARINI PIERFRANCESCO PRESIDENTE

1. Dott. AMATO ALFONSO CONSIGLIERE

2. Dott. ROTELLA MARIO "

3. Dott. OLDI PAOLO "

4. Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO "
ha pronunciato la seguente

SENTENZAsul ricorso proposto da:

1) Tu.Sa. N. IL (...)

avverso SENTENZA del 24/11/2005

CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere ROTELLA MARIO;

udito il difensore Avv. Ro.;

udite le conclusioni di rigetto del Sostituto Procuratore Generale Dr. A. GALASSO;

- ritenuto -

1 - La Corte di Trieste ha confermato la condanna inflitta a Tu.Sa. dal Tribunale di Udine a gg. 15 rec. per violenza privata, ed euro 300 di multa per ingiuria, nei confronti di Be.Ma.. Si è ritenuto che i reati sono stati commessi in autostrada da Tu. che, alla guida di autovettura Po., costringeva l'offeso alla guida di altra vettura a rinunciare al sorpasso e ad operare brusche frenate, esponendolo a rischio di tamponamento, e gli faceva un gesto con il dito medio della mano.

La Corte ricostruisce in dettaglio che, mentre Be. stava compiendo manovra di sorpasso sopraggiungeva la Po., che lampeggiava per ottenere strada. Rientrava a destra e la Po. lo superava e rientrava anch'essa bruscamente, tagliandogli la strada e frenando repentinamente, si da costringerlo a frenata di emergenza per evitare il tamponamento. La Po. proseguiva alla modesta velocità di 50/60 Km orari, e Be. decideva di sorpassarla. Ma iniziata la manovra, la Po. riaccelerava e si riportava sulla corsia di sorpasso, tagliandogli di nuovo la strada e costringendolo ancora a brusca frenata e rientro a destra. La Po. rientrava a sua volta, frenando senza motivo. Be. suonava il clacson, ed a questo punto il guidatore della Po. alzava il dito medio, cominciando a zigzagare in tutte le corsie per parecchi chilometri.

II guidatore della Po., di cui erano passeggeri una donna ed un ragazzino sul retro, è stato indicato di sesso maschile, ed identificato per l'imputato quale figlio della proprietaria del veicolo, perché il suo passaggio in quel tempo ed in quel tratto d'autostrada è attestato dal pagamento del pedaggio dalla Banca di cui era correntista al casello indicato dall'offeso, che lo ha riconosciuto in fotografia. Quanto al reato d'ingiuria, la sentenza risponde a questione circa il momento storico del comportamento censurato, in particolare dimostrandolo inequivoco nella sua connessione con il fatto di violenza privata.

Il ricorso deduce violazione di legge. 1° - per nullità del decreto di citazione a giudizio, 2° - dell'art. 610 CP, per insussistenza della condotta del reato di violenza privata; 3° - per insussistenza dell'evento; 4° - per insussistenza dell'ingiuria; 5° - per mancata applicazione dell'art. 599 CPP; 6° - per travisamento della prova acquisita in particolare circa l'identificazione dell'autore dei fatti; 7° - dell'art. 81/2 CP, 8° - dell'art. 62 bis CP, 9° - degli artt. 53 e 59 L. 689/81. Con memoria difensiva, si rettifica a) il 1° motivo, rapportandolo all'art. 606/1 lett. c, e non b; e si approfondiscono: b) il I 2° e 3° motivo; c) il 4° e 6° motivo. Si aggiunge il 10° motivo, di vizio di motivazione in punto di violenza privata.

2 - Il 1° motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Per diritto vivente la nullità denunciata, sia che si tratti di mancata enunciazione, che di insufficiente determinazione dell'imputazione, è relativa (cfr. Cass. 7, 11, 99, Merendino, CED rv. 212193, 11.11.98, Cucciniello, 212537; 9.3.00, Tancredi; 30.3.00, Hamidovic, 216091), ed è connessa alla menomazione dell'esercizio del diritto di difesa. Questa, secondo le Sezioni Unite (19.6.96, Di Francesco), può ritenersi solo in presenza di una trasformazione radicale dell'imputazione, che ictu oculi non risulta.

All'evidenza, nella specie l'imputazione era enunciata in maniera inequivoca su fatto, tempo e sul luogo dei commesso reato, e le sostenute imprecisioni (nella specie che la p.o. avrebbe in udienza attestato che l'imputato era uscito dall'autostrada bensì dallo stesso casello, ma In direzione di Li.Sa., non di La.) sono state ritenute e si confermano del tutto irrilevanti. Né vale a posteriori insistere nell'eccezione, facendo- ne ipoteticamente scaturire incertezza sulla competenza territoriale, posto che nessuna eccezione al riguardo risulta mai sollevata. Finalmente, prima ancora di rilevare la manifesta infondatezza di questioni analoghe, con riferimento al reato di ingiuria, data la natura indicata della nullità, va rilevato che risultano inammissibili, già perché proposte per la prima volta in questa sede (606/3° c. CPP).

3-1 motivi di merito sono del pari inammissibili.

Va premesso che non risulta già nei motivi d'appello, e conseguentemente in quelli di ricorso alcun ancoramento a ragioni di difesa sostanziale dell'imputato, che si nega essere autore del fatto. La censura della sentenza circa la sua ritenuta identificazione quale autore dei fatti è non consentita, perché prospetta e su basi ipotetiche un errore percettivo del teste persona offesa, con ciò chiedendo un nuovo giudizio di merito, e trascura del tutto il perché motivato della ritenuta gravità, precisione e concordanza delle altre acquisizioni.

Su questa base, i motivi di ricorso in punto di responsabilità travisano che la prova dei fatti si fonda esclusivamente su dichiarazioni dei testi a carico, ed emergenze obiettive.

Risulta innanzitutto ignorato il principio di diritto cui si attiene la sentenza impugnata, ovvero che (cfr. in particolare Cass., Sez. VI, n. 32001/02, Cablale - CED rv. 222349) "integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di autoveicolo, Il quale compia deliberatamente manovre insidiose al Une di interferire con la condotta di guida di altro utente della strada, realizzando cosi una privazione della libertà di determinazione e di azione della persona offesa ". E, comunque qualificati negli enunciati, i motivi 2° e 3° offrono minuziose interpretazioni alternative di fatto dello stesso materiale probatorio (fatto) o censure meramente lessicali della sentenza impugnata.

In altri termini prospettano una diversa ricostruzione ipotetica dell'accaduto (senza alcun ancoramento a fonti diverse da quelle già poste a carico) o, formulando concessive, giustificano la condotta ed escludono in via teorica l'evento.

Del pari, fermo quanto si è detto sulle fonti di prova, i motivi circa il reato di ingiuria, men che dimostrare carenze motivazionali, fanno riferimenti di principio che non vi è ragione di mettere in campo, laddove prospettano in fatto astratte possibilità di erronea percezione o giustificazioni del gesto, inteso dai Giudici in senso inequivocabile.

Ogni altra questione risulta o viziata per le stesse ragioni (in particolare il 5° circa l'art. 599 CP, del tutto gratuito), o non già specificamente proposta in appello (ancora motivo 5°, e 7°, 8°, 9° ed in parte il 10°), e come tale sottratta a verifica di legittimità.

Finalmente II motivo 10° che, nuovo, già non serve per diritto vivente a sanare l'inammissibilità del ricorso, ripropone questione di fatto in particolare circa la violenza privata, con l'argomento chiave che non tutti i dati sarebbero stati considerati. Ma trascura innanzitutto il dovere di concisione del Giudice in sentenza (artt. 544 e 546 CPP), ed in particolare l'obbligo di quello d'appello di rispondere alle questioni, se dedotte e decisive.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di euro 500 alla cassa delle ammende.

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 734 UTENTI