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Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del Cp, anche due soli episodi di minaccia o di molestia, se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita
Pubblicata il 26/09/2010
Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 5 luglio 2010, n. 25527
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI CHIETI;
nei confronti di:
1) VA. LU. , N. IL (OMESSO);
avverso l'ordinanza n. 514/2009 TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA, del 10/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. Giuseppe Febbraro, che chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ricorre avverso l'ordinanza de 10 dicembre 2009, con cui il Tribunale della Liberta' di L'Aquila ha rigettato l'appello proposto dal suo Ufficio per impugnare il provvedimento di quel GIP, che aveva respinto la richiesta di imposizione di obbligo di dimora nei confronti di Va. Lu. , indagato per il reato di cui all'articolo 612 bis c.p. in danno della moglie e dei figli minori.
Deduce il ricorrente che il Tribunale aveva immotivatamente sminuito la valenza indiziaria di fatti di cui pure aveva dato atto, svilendone il significato persecutorio, in tal modo violando il dettato dell'articolo 612 bis c.p..
Il ricorso e' fondato, atteso che i fatti prospettati dal P.M. come costitutivi della condotta sanzionata dall'articolo 612 bis c.p., se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita, come e' in realta' avvenuto nel caso di specie, che ha visto la parte lesa costretta perfino a cambiare casa e citta' per eludere la pressione indotta dal coniuge, che tuttavia aveva rintracciato la nuova abitazione, manifestandolo alla moglie separata con il macabro segno di un cappio appeso dietro la porta di casa.
Il Tribunale della liberta' ha svalutato gli elementi indiziari pur chiaramente prospettati dal P.M., con motivazione genericamente assertiva, che sostanzialmente non ha dato conto dei motivi della decisione.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di L'Aquila per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di L'Aquila.