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Intergra il reato di ingiuria aggravata dire ad un vigile "mi ha rotto le...."

Commette il reato di ingiria aggravata colui che rivolgendosi verso dei vigili urbani proferisca espressioni quali "mi avete rotto le palle", "andate a prendere quelli che si drogano anziche' rompere le palle a me" e simili, accompagnate da gesti di impazienza e da bestemmie. (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 12 giugno 2008, n. 24049)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NARDI Domenico - Presidente

Dott. AMATO Alfonso - Consigliere

Dott. SAVANI Piero - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) SA. GI., N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 11/10/2007 CORTE APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;

sentito il Sost. Proc. Gen. Dott. DI POPOLO Angelo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e sentiti, per la parte civile, l'Avv. NASCIMBENI, il quale si e' associato;

per l'imputato l'Avv. BASSO T., in sostituzione dell'Avv. FAZI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella pronunciata dal tribunale di Fermo, sezione distaccata di S. Elpidio a mare, il (OMESSO), SA. Gi. venne ritenuta responsabile di ingiuria aggravata nei confronti dei vigili urbani Te. Gi. e Ga. Ti., per avere loro rivolto, secondo l'accusa, in occasione della constatazione, da parte loro, di un'infrazione al codice della strada addebitabile alla stessa Sa., per avere costei circolato alla guida di un ciclomotore recando a bordo altra persona e senza l'uso del prescritto casco protettivo, espressioni quali "mi avete rotto le palle", "andate a prendere quelli che si drogano anziche' rompere le palle a me" e simili, accompagnate da gesti di impazienza e da bestemmie;

- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata denunciando:

1) "motivazione omessa", per mancata risposta ai motivi d'appello con i quali si erano censurati: - il riferimento, nella motivazione della sentenza di primo grado, a "fatti e circostanze non attinenti al processo", quali "la ricostruzione dei fatti da parte delle costituite parti civili" e la pretesa, ma non risultante dagli atti, "archiviazione della querela sporta da Sa. Gi. "; - la mancata applicazione delle esimenti di cui all'articolo 599 c.p., commi 1 e 2; - l'assenza di motivazione in ordine tanto all'elemento materiale quanto a quello soggettivo del reato;

2) "motivazione illogica" in ordine alla ritenuta validita' e tempestivita' dell'atto di querela, essendosi dato indebitamente per acquisito che il verbale di ratifica della querela, recante la data del 26 maggio 2001, si riferisse alla querela in atti sulla quale figurava la stessa data, benche' in detto verbale la data della querela fosse indicata come quella del 26 luglio 2001;

3) "violazione e falsa applicazione dell'articolo 594 c.p.", sull'assunto che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, le espressioni verbali attribuite all'imputata, benche' deprecabili, non sarebbero state tuttavia tali da costituire offesa all'onore e al decoro dei soggetti cui erano dirette.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto:

a) non sussiste il difetto di motivazione denunciato con il primo motivo, avendo in realta' la corte d'appello provveduto (senza alcun richiamo alla presunta archiviazione della denuncia sporta dalla Sa.), ad un analitico e minuzioso raffronto tra le versioni dei fatti fornite dai vigili urbani, dall'imputata e da Be. Mi., trasportata a bordo del ciclomotore condotto dalla stessa imputata, per quindi giungere alla motivata conclusione che, pur nel contesto di un qualche possibile malinteso tra i protagonisti della vicenda, l'imputata aveva comunque posto in essere, senza essere stata provocata da alcun comportamento oggettivamente ingiusto o vessatorio da parte dei vigili, la condotta a lei addebitata; ne', d'altra parte, si indica, nel ricorso, alcuna specifica ragione per la quale la ricostruzione dei fatti, per quanto d'interesse ai fini del giudizio di responsabilita', potesse dar luogo a censure di legittimita';

b) neppure sussiste, all'evidenza, la denunciata illogicita' di motivazione di cui al secondo motivo di ricorso, dovendosi in realta' riguardare come del tutto logico l'assunto della corte di merito secondo cui, pacifica risultando la presenza in atti tanto dell'atto di querela quanto del verbale di ratifica, recanti entrambi la data del 26 maggio 2001, non potrebbe che attribuirsi a mero errore materiale, del tutto privo di effetti negativi, il fatto che nel verbale di ratifica la data della querela cui in esso si fa riferimento sia indicata come quella del 26 luglio 2001;

c) incensurabile appare infine la ritenuta offensivita' delle espressioni attribuite all'imputata, valutate nel contesto dell'intera vicenda, quale ricostruita dai giudici di merito, alla luce di quanto recentemente affermato da questa stessa Corte (Cass. 5, 19-26 settembre 2007 n. 35548, Grosso, RV 237729), con riguardo all'uso di espressioni del tutto analoghe ("non rompere le palle") rivolte ad appartenenti all'arma del Carabinieri in occasione di un controllo da essi svolto presso una comunita' di recupero di tossicodipendenti;

- che la ritenuta infondatezza del ricorso comporta le conseguenze di legge in ordine alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalle parti civili, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonche' alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro duemila piu' accessori come per legge.

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