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L'adulto che sia dedito "alla mendicita' per le necessita' della sua famiglia e si dedichi a tale attivita' per alcune ore del giorno portando con se i figli" non può essere condannato per il reato di riduzione in schiavitu'

L'adulto che sia dedito "alla mendicita' per le necessita' della sua famiglia e si dedichi a tale attivita' per alcune ore del giorno portando con se i figli" non può essere condannato per il reato di riduzione in schiavitu' perchè "e' ben possibile che, dopo avere esercitato la mendicita' nelle ore del mattino, nella restante parte della giornata" la madre che si dedica all'accattonaggio "si prenda cura dei figli in modo adeguato cercando di venire incontro alle loro necessita' e consentendo loro di giocare e frequentare altri bambini".



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente

Dott. AMATO Alfonso - Consigliere

Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere

Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere

Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) VA. MI. , N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 09/01/2008 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Monetti Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato di cui all'articolo 671 c.p., cosi' qualificato l'originario capo di imputazione, estinto per prescrizione.

La Corte di Cassazione:

OSSERVA

A Va. Mi. , sorpresa per due volte dalla Polizia a mendicare in una strada di (OMESSO) seduta per terra con in grembo una bambina, mentre l'altro figlioletto di quattro anni, Cr. Ni. , elemosinava nei paraggi e consegnava poi il danaro alla mamma, venivano contestati i delitti di riduzione in servitu' di cui all'articolo 600 c.p. e maltrattamenti in famiglia di cui all'articolo 572 c.p. in danno del figlio Cr. Ni. .

La Polizia rilevava che il bambino per quattro ore non si era mai seduto, non aveva mangiato alcunche' ed era vestito, nonostante il periodo invernale, soltanto con pantaloni e maglietta, come del resto la madre e la bambina.

Inoltre nella seconda occasione di avvistamento si avvicinarono alla donna due persone della stessa nazionalita' - rumeni - alla quale la donna consegnava il danaro; l'immediato intervento della Polizia portava all'arresto della donna e di un uomo, che veniva trovato in possesso di un euro e cinquanta, mentre l'altro si dava alla fuga.

Anche all'uomo, Cr. Ma. , venivano contestati gli stessi reati attribuiti alla Va. .

Con sentenza del 22 giugno 2006, la Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere affermava la penale responsabilita' di Va. Mi. in ordine ad entrambi i reati contestati e la condannava alla complessiva pena di anni sei di reclusione, oltre alle pene accessorie.

Cr. Ma. veniva, invece, assolto per non aver commesso il fatto da entrambe le imputazioni.

La Corte di Assise di Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 9 gennaio 2008, dopo avere ricostruito la vicenda ed analizzato la giurisprudenza in materia formatasi dopo la modifica dell'articolo 600 c.p. per effetto della Legge 11 agosto 2003, n. 228, articolo 1, riteneva che vi fosse stato da parte dell'imputata approfittamento di una situazione di inferiorita' psichica del minore costretto all'accattonaggio con finalita' di sfruttamento economico.

Rilevava, inoltre, la Corte di secondo grado che era ravvisabile anche il requisito della continuita' dell'attivita' di accattonaggio nel tempo, testimoniato dalla normalita' e ripetitivita' con la quale la Va. ed il figlioletto avevano compiuto i medesimi gesti e dal fatto che proprio dall'accattonaggio la donna traeva i mezzi di sostentamento per se' e la propria famiglia.

La Corte napoletana riteneva, invece, non ravvisabile il delitto di maltrattamenti, non potendo lo stesso concorrere, per il principio di consunzione, con quello di riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu'; la pena veniva, pertanto, determinata in anni cinque di reclusione.

Con il ricorso per Cassazione Va. Mi. deduceva la erronea applicazione dell'articolo 600 c.p. e la contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione della sentenza impugnata.

La ricorrente, dopo una precisa ricostruzione del reato in discussione, poneva in evidenza in particolare che per configurare lo stesso era necessaria l'abitualita' della condotta, la costrizione all'accattonaggio e la finalita' di sfruttamento economico della persona ridotta in condizione di schiavitu' o servitu' e rilevava che nel caso di specie non era ravvisabile il requisito della abitualita', dal momento che si trattava soltanto di due episodi, ne' quello dell'assoggettamento pieno e totale della vita del minore e che, pertanto, il fatto, tutto al piu', si sarebbe potuto qualificare come violazione dell'articolo 671 c.p..

Infine la ricorrente deduceva che con la decisione impugnata si era criminalizzato il mangel usualmente praticato dagli zingari.

La ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da Va. Mi. sono fondati nei limiti di cui si dira'.

Il Collegio, invero, analizzata la condotta della ricorrente cosi' come ricostruita dalle due sentenze di merito, ritiene, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, che nei fatti non sia ravvisabile il delitto di riduzione in servitu' di cui all'articolo 600 c.p., ma quello di maltrattamenti in famiglia previsto dall'articolo 572 c.p..

In punto di fatto, invero, deve escludersi che la Va. facesse parte di una organizzazione volta allo sfruttamento dei minori perche' l'uomo arrestato insieme a lei, al quale la donna avrebbe, secondo l'Accusa, versato il danaro guadagnato dal figlio con l'attivita' di accattonaggio, e' stato assolto per non aver commesso il fatto.

Nessun altro collegamento della donna con altre persone e' stato ipotizzato o provato.

Quindi e' rimasto accertato, come e' lecito desumere dalla sentenza impugnata, che nelle ore della mattina la donna era solita chiedere l'elemosina avendo in braccio una figlia ed essendo coadiuvata dall'altro figlio di quattro anni che in piedi ed a poca distanza dalla madre chiedeva anche lui l'elemosina ai passanti.

Secondo i giudici di merito siffatta attivita' si svolgeva dalle ore nove del mattino alle ore 13,00.

Se tale e' la situazione di fatto accertata non appare configurabile il delitto contestato.

E' noto che l'articolo 600 c.p. e' stato modificato in modo significativo dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, articolo 1, che ha introdotto nella nostra legislazione misure contro la tratta di persone.

In particolare il legislatore ha eliminato il preesistente concetto di condizioni analoghe alla schiavitu', sulla cui interpretazione si erano registrati numerosi contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza, ed ha introdotto, definendolo, il concetto di riduzione in servitu'.

La nuova disciplina costituisce adempimento di obblighi internazionali assunti dall'Italia in numerose occasioni, e tra queste con la Convenzione contro la criminalita' organizzata transnazionale ed i due Protocolli allegati sulla tratta delle persone e sul traffico dei migranti, sottoscritti nel corso della conferenza di Palermo del 12 - 15 dicembre 2000, ed in ambito europeo con il Piano globale per la lotta alla immigrazione clandestina ed alla tratta degli esseri umani del 2000.

Il concetto di servitu', che, come detto, costituisce una novita' per il nostro sistema penale, era gia' presente in atti internazionali, quale ad esempio la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948.

Sinteticamente si puo' dire che per servitu' il legislatore intende uno stato di soggezione continuativa in cui una persona sia ridotta o mantenuta a scopo di sfruttamento sessuale e/o economico della persona stessa, in particolare mediante la costrizione a prestazioni lavorative o sessuali, attuata mediante violenza, minaccia o abuso di autorita', soggezione che si traduca in una integrale negazione della liberta' e dignita' umana del soggetto passivo, bene quest'ultimo indisponibile.

Posto che l'interesse tutelato dalla norma in esame e' costituito dallo status libertatis dell'individuo, ovvero dalla esigenza di prevenire e reprimere la costituzione o il mantenimento di rapporti di padronanza, e' del tutto evidente che, tenuto conto della formulazione della norma e del momento storico nel quale e' stata introdotta nel nostro sistema penale, la finalita' principale del legislatore era quella di porre un argine al crescente traffico di donne e uomini provenienti dai paesi del terzo mondo e dall'est europeo e ridotti in condizioni di schiavitu' e/o servitu'.

L'esigenza di reprimere con la necessaria severita' le organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani e' testimoniata dalla introduzione, con la Legge n. 228 del 2003, articolo 4, di un piu' grave trattamento sanzionatorio per tale tipologia di associazione per delinquere - dell'articolo 416 c.p., comma 6.

Con piu' specifico riferimento al presente procedimento penale, deve dirsi che nel nostro Paese, accanto a forme di accattonaggio per cosi' dire tradizionali praticate da singoli o famiglie in condizioni di indigenza o da gruppi etnici con difficolta' di inserimento nel sistema produttivo, si sono sviluppate nei due ultimi decenni vere e proprie forme organizzate di accattonaggio gestito da persone di pochi scrupoli che non hanno esitato ad utilizzare donne e fanciulli importati prevalentemente dai paesi dell'est europeo.

Una delle finalita' della norma in esame e' ravvisabile proprio nella necessita' di reprimere con la dovuta energia questo grave fenomeno criminale; si spiega, percio', l'esplicito riferimento all'accattonaggio operato dal legislatore e l'aggravamento di pene previsto quando vengano utilizzati per tale attivita' minori ridotti in condizione di servitu'.

Dal momento che il reato di cui all'articolo 600 c.p. puo' essere commesso da chiunque, non vi e' dubbio che il reato di riduzione in schiavitu' e/o servitu' possa configurarsi anche a carico dei genitori che impieghino i figli nell'accattonaggio, nel furto o in altre illecite attivita'; il riferimento a siffatte situazioni e', in verita', esplicito nel momento in cui la norma precisa che la riduzione o il mantenimento in condizione di servitu' puo' essere attuata anche con abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di inferiorita' fisica o psichica.

Il concetto di abuso di autorita' riconduce, tra gli altri, proprio ai genitori dal momento che, secondo la giurisprudenza (vedi SS.UU. 31 maggio 2000, Bove, sentenza che evidentemente si riferisce alla precedente formulazione dell'articolo 600 c.p., ma che e' valida ancora oggi con riferimento al punto in discussione), l'abuso di autorita' presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico.

Se in molti casi la differenza tra l'uso corretto, ed in molti casi necessario, della potesta' genitoriale e l'abuso dell'autorita' appare evidente, va detto che in molti altri casi il confine tra l'uso legittimo dell'autorita' e l'abuso appare, invece, piuttosto labile.

Cio' e' particolarmente vero per alcune comunita' etniche ove ad esempio la richiesta di elemosina costituisce una condizione di vita tradizionale molto radicata nella cultura e nella mentalita' di tali popolazioni.

Ed, infatti, tra le altre cose la difesa ha fatto riferimento alla necessita' di non criminalizzare il mangel, ovvero l'accattonaggio praticato tradizionalmente dalle popolazioni rom residenti in Italia.

Ovviamente e' necessario prestare attenzione alle situazioni reali al fine di non criminalizzare condotte che rientrino nella tradizione culturale di un popolo, fermo restando, pero', che se determinate pratiche, magari anche consuetudinarie e tradizionali, mettano a rischio diritti fondamentali dell'individuo garantiti dalla nostra Costituzione o confliggano con norme penali che proprio tali diritti cercano di tutelare, la repressione penale e' inevitabile.

E' fin troppo evidente, infatti, che consuetudini contrarie all'ordinamento penale non possano essere consentite.

Quanto detto consente, pero', di comprendere la delicatezza del problema e la labilita' del confine, in molti casi, esistente tra pratiche lecite ed attivita' sicuramente illecite.

Si e' detto in precedenza che la norma in discussione punisce non soltanto la riduzione in schiavitu', ma anche forme di assoggettamento, ai fini dello sfruttamento della persona, che si traducano in una integrale negazione della liberta' e dignita' umana, realizzata con una delle forme indicate dall'articolo 600 c.p., comma 2.

Orbene una siffatta condizione di integrale negazione della liberta' e' certamente ravvisabile nella condotta di chi - o molto piu' spesso di coloro - comperi un bambino o un fanciullo e lo utilizzi continuativamente nella attivita' di accattonaggio appropriandosi dei guadagni del fanciullo, senza minimamente preoccuparsi delle necessita' e dei desideri del fanciullo e trattandolo sostanzialmente come una res dalla quale si debba trarre il massimo vantaggio economico.

La situazione e' ben diversa, pero', nel caso della donna, madre dei fanciulli che porta con se', che pratichi l'accattonaggio per alcune ore del giorno - o perche' tale pratica faccia parte di una tradizione culturale del gruppo etnico al quale appartenga o perche' trovasi in condizioni di grave indigenza economica (o per tutte e due le ragioni, che spesso si sovrappongono) - e che si faccia anche aiutare dal figlio.

Il mendicare e', invero, attivita' non illecita dal momento che l'articolo 670 c.p., che tale condotta reprimeva, e' stato abrogato dalla Legge 25 giugno 1999, n. 205, articolo 18, dopo che la Corte Costituzionale aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il tale articolo, comma 1 (CC 28 dicembre 1995, n. 519), mentre non e' lecito impiegare minori degli anni quattordici nell'accattonaggio - articolo 671 c.p. -, essendo necessario impedire l'impiego di minori in una attivita' che li sottrae alla istruzione ed alla educazione (cosi' Cass., Sez. 1 penale, 13 novembre 1997 - 26 gennaio 1998, n. 6379).

Orbene se l'agente, come nel caso di specie, sia dedita alla mendicita' per le necessita' della sua famiglia e si dedichi a tale attivita' per alcune ore del giorno portando con se' i figli e' davvero difficile configurare il reato di cui all'articolo 600 c.p. perche' e' ben possibile che, dopo avere esercitato la mendicita' nelle ore del mattino, nella restante parte della giornata la donna si prenda cura dei figli in modo adeguato cercando di venire incontro alle loro necessita' e consentendo loro di giocare e frequentare altri bambini; si vuoi dire, cioe', che dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito non emerge quella integrale negazione della liberta' e dignita' umana del bambino che consente di ritenere che versi in stato di completa servitu', condizione che legittima le gravi sanzioni previste dall'articolo 600 c.p..

Insomma cio' che risulta difficilmente ravvisabile nel caso di specie e' proprio l'elemento oggettivo del reato contestato, ovvero la riduzione in servitu' per come precedentemente descritta e ricostruita in base alla interpretazione letterale e logico - sistematica della norma.

Nei fatti potrebbe, invece, essere ravvisato, cosi' come richiesto dal Pubblico Ministero, il reato di cui all'articolo 671 c.p., al quale si e' fatto prima riferimento, che comunque risulterebbe estinto per intervenuta prescrizione.

Appare ora necessario un ulteriore approfondimento al fine di verificare se nella condotta contestata alla Va. , concernente tra l'altro i rapporti tra madre e figlio, come dinanzi ricordato, sia ravvisabile altra ipotesi di reato, oltre alla contravvenzione di cui all'articolo 671 c.p. oramai estinta, e precisamente se la condotta, come precisata dai giudici di merito, integri o meno il delitto di cui all'articolo 572 c.p., originariamente contestato e ritenuto poi assorbito dal piu' grave reato di riduzione in servitu'.

In proposito si deve ricordare che inizialmente la Corte di Cassazione, con riferimento al testo previgente dell'articolo 600 c.p., aveva affermato che non sussisteva rapporto di specialita' - articolo 15 c.p. - tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di riduzione in schiavitu' - articolo 600 c.p. -, trattandosi di reati che tutelano interessi diversi - la correttezza dei rapporti familiari nella prima ipotesi, lo status libertatis dell'individuo nella seconda - e che presentano un diverso elemento materiale, in quanto nella ipotesi dell'articolo 572 c.p. e' necessario che un componente della famiglia sottoponga un altro a vessazioni, mentre nel caso di riduzione in schiavitu' e' necessario che un soggetto eserciti su un altro individuo un diritto di proprieta', con la conseguenza che le due ipotesi di reato, sussistendone i presupposti, possono concorrere (cosi' Cass., Sez. 5 penale, 1 luglio 2002 - 30 settembre 2002, n. 32363).

Successivamente, pero', la Corte di Cassazione, tenuto conto anche della introduzione nell'articolo 600 c.p. della nuova fattispecie della riduzione in servitu', e, mutando l'originario orientamento, ha stabilito che le condotte costitutive della fattispecie criminosa di riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu' hanno tra loro in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo, e di quest'ultimo implicano il maltrattamento, a prescindere dalla percezione che questi abbia della sua situazione, sicche' detto reato non puo' concorrere, per il principio di consunzione, con quello di maltrattamenti in famiglia (cosi' Cass., Sez. 6 penale, 12 dicembre 2007 - 17 gennaio 2007, n. 1090, CED 235816).

Tale ultimo indirizzo appare da condividere perche' coglie con molta maggiore precisione l'ambito operativo delle due fattispecie criminose, nel senso che si puo' parlare di maltrattamenti in famiglia quando il genitore consenta o favorisca attivita' del minore lesive della sua integrita' fisica e psichica, mentre sara' ravvisabile il piu' grave reato di riduzione in servitu' quando le forme di assoggettamento del minore si traducano in una integrale negazione della liberta' e dignita' dello stesso.

Le due condotte sono, per cosi' dire, in progressione criminosa e quando sia ravvisabile la seconda, la prima deve intendersi consunta.

Viceversa quando, invece, la condotta dell'agente non produca un completo asservimento del soggetto passivo, ma cagioni allo stesso sofferenze morali e materiali sara' ravvisabile il meno grave delitto di maltrattamenti in famiglia.

Ed e' esattamente cio' che si e' verificato nel caso di specie perche', come si e' gia' rilevato, non e' possibile ravvisare nella condotta attribuita alla Va. e descritta dai giudici del merito un totale asservimento del bambino sottoposto alla sua autorita' ed una esclusiva utilizzazione del minore a fine di sfruttamento economico, mentre e' ben possibile intravedere un comportamento omissivo nei confronti del minore affidato alle cure della ricorrente capace di produrre al minore gravi danni.

In un caso sostanzialmente analogo la Suprema Corte ha chiarito che configura il delitto di maltrattamenti di cui all'articolo 572 c.p., la condotta di chi, invece di avviare il minore a lui affidato ad una istruzione e comunque di garantirgli una infanzia che ne faciliti la crescita morale e materiale, consenta che viva in strada per chiedere l'elemosina, appropriandosi poi del ricavato e manifestando disinteresse per i pericoli fisici e morali ai quali il bambino si trovi esposto.

Ha spiegato la Corte che in tal caso si tratta di una condotta lesiva della integrita' fisica e morale del minore idonea a determinare una situazione di sofferenza, di cui va ritenuto responsabile chiunque ne abbia l'affidamento (vedi Cass., Sez. 6 penale, 9 novembre 2006 - 30 gennaio 2007, CED 235337).

Tale indirizzo ha modificato il precedente orientamento che aveva escluso in caso di impiego di minori nell'accattonaggio la configurabilita' del delitto di maltrattamenti, ritenendo ravvisabile soltanto la contravvenzione di cui all'articolo 671 c.p. (Cass., Sez. 1, penale, 7 ottobre 1992 - 25 novembre 1992, n. 11376, CED 192569).

Il piu' recente orientamento giurisprudenziale appare da privilegiare perche' fondato su una interpretazione certamente rigorosa, ma corretta del concetto di maltrattamenti, facendo rientrare in esso tutti quei comportamenti commissivi od omissivi che cagionino sofferenze e disagio ai minori; cio', peraltro, consente di interpretare correttamente le due norme nel senso che se si tratta di un isolato episodio di mendicita' con utilizzo di minori sara' ravvisabile il reato di cui all'articolo 671 c.p., mentre se la condotta sia continuativa ed arrechi sofferenze al minore non potra' che ravvisarsi il delitto di cui all'articolo 572 c.p..

Ebbene nel caso di specie, come ricostruito dai giudici di merito, e' certamente ravvisabile il delitto di cui all'articolo 572 c.p. perche' e' rimasto provato che la Va. utilizzava un bambino di quattro anni per chiedere l'elemosina ai passanti in modo continuativo, ovvero ogni giorno, (sul punto vi e' un accertamento di fatto che non puo' essere messo in discussione in sede di legittimita' perche' sorretto da logica motivazione) costringendolo cosi' a stare in piedi per oltre quattro ore consecutive in periodo invernale, senza che peraltro fosse vestito adeguatamente, ed ometteva di tenere comportamenti rispettosi dell'articolo 147 c.c., che impone ai genitori specifici obblighi (vedi Cass. 18 marzo 1996, Cambria).

E' fuori dubbio che una siffatta condotta sia lesiva della integrita' fisica e morale del minore e determini una situazione di grave sofferenza.

In conclusione per tutte le ragioni indicate il fatto contestato alla Va. deve essere qualificato come violazione dell'articolo 572 c.p..

Naturalmente deve essere completamente rideterminata la pena da infliggere alla ricorrente e, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli per la determinazione della pena.

P.Q.M.

La Corte, qualificato il fatto ex articolo 572 c.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli per la determinazione della pena.

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