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L'aggressione all'incolumità personale del coniuge non può essere giustificata come ritorsione e reazione al comportamento dell'altro

Qualora i fatti accertati a carico di un coniuge si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo; in tali casi, anche la comparazione con tale comportamento non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere.(Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza del 17 dicembre 2007, n. 26571)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BR. MA., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. FERRARI 2, presso l'avvocato MARCO PALANDRI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato POZZAN Angelo, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SO. AN., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l'avvocato UGO PRIMICERJ, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIS PEA Patrizia, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4/04 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 02/01/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/06/2007 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato PALANDRI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilita' o comunque per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con ricorso depositato il 25 agosto 2003, Br.Ma. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia con la quale era stata dichiarata la sua separazione dal marito So.An. con addebito a lei, e conseguente revoca dell'assegno di mantenimento attribuitole in sede di provvedimenti, temporanei. Sostenne l'appellante che l'unico episodio addebitatole di infedelta' coniugale, riscontrata da due investigatori, che la avevano scorta all'interno di un'autovettura mentre si scambiava effusioni amorose con un uomo, non poteva aver costituito la causa del fallimento dell'unione, e che, in ogni caso, avrebbe dovuto esserle riconosciuto almeno il diritto agli alimenti.

2. - La Corte d'appello di Venezia, con sentenza depositata il 2 gennaio 2004, rigetto' il gravame.

Premesso che, non avendo l'appellante impugnato il capo della sentenza che escludeva l'addebito nei confronti del coniuge, erano irrilevanti le argomentazioni circa il suo comportamento contrario ai doveri coniugali, e, in particolare, a quello di assistenza, nonche' l'asserzione che, dopo la sentenza di primo grado, la Br. sarebbe venuta a conoscenza di nuovi gravi fatti addebitabili al marito, la Corte veneta osservo' che l'episodio di adulterio cui si riferiva l'appellante non era sicuramente l'unico, per ammissione della stessa Br..

Ne' apparve rilevante al giudice di secondo grado la deduzione della mancanza di prova che l'incontro cui gli investigatori avevano assistito, avvertendo anche il So. perche' potesse constatare personalmente la condotta della moglie, fosse proseguito con un congresso carnale, in quanto la condotta della Br. aveva comunque leso la dignita' e l'onore del marito gia' alla luce dei soli aspetti manifestati all'esterno.

Il nesso causale tra il riferito episodio e la intollerabilita' della prosecuzione della unione fu poi ravvisato dal giudice di seconde cure proprio nelle modalita' dello stesso, cui il So. aveva assistito, e nel suo rilevante grado di trasgressione.

I descritti comportamenti ritenne altresi' la Corte assolutamente sproporzionati rispetto agli eventuali torti del So., dedotti, ma non provati dalla moglie.

Infine, la Corte rigetto' la domanda di alimenti proposta dalla Br., peraltro per la prima volta m grado di appello, per non essere stata fornita la prova della sussistenza del relativo diritto.

3. - Per la cassazione di tale sentenza, ricorre la Br. sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso il So..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli articoli 150 e 151 cod. civ.. La Corte di merito avrebbe omesso di valutare il comportamento del coniuge della Br., non solo ai fini dell'addebito della separazione in capo a lui, ma soprattutto al fine dell'accertamento della riprovevolezza del comportamento stesso, per verificare se esso avesse costituito la ragione della condotta della donna. Quanto, poi, ai fatti che la Br. aveva chiesto di essere ammessa a provare, si trattava di circostanze apprese solo dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, che avvaloravano una nuova istanza di addebito della separazione al coniuge, istanza cui la donna non aveva mai rinunciato, con richiesta di riapertura della istruttoria.

2.1.. - Il motivo e' infondato.

2.2. - Ai fini dell'addebitabilita' della separazione, l'indagine sull'intollerabilita' della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel vetrificarsi della crisi matrimoniale (v., sul punto, tra le altre, Cass. sentenze n. 15101 del 2004, n. 14162 del 2001).

2.3. - Nella specie, la Corte veneta ha correttamente operato la richiesta comparazione, escludendo in modo assoluto che la condotta tenuta dalla Br. fosse minimamente proporzionata a comportamenti del marito, denunciati dalla donna, ma non provati, e ritenendo comunque che i fatti accertati, a carico della donna costituissero violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e, pertanto, che non fossero suscettibili di compensazione con eventuali torti dell'altro coniuga.

In tal modo, essa si e' conformata all'orientamento espresso da questa Corte, secondo il quale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumita' e l'integrita' fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassando quella soglia minima di solidarieta' e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalita' del partner, essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo; in tali casi, anche la comparazione con tale comportamento non puo' costituire un mezzo per escludere l'addebitabilita' nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (v. Cass. sentenza n. 15101, cit.).

2.4. - Quanto, poi, alla articolazione del motivo attinente alla mancata ammissione di attivita' istruttoria volta alla dimostrazione dell'addebitabilita' della separazione al So., nessun errore di diritto e' configurabile nella decisione censurata, che, al riguardo, ha sottolineato l'acquiescenza della Br. al capo della decisione medesima concernente l'addebito. Ed infatti, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito, avendo natura di domanda autonoma sia rispetto e quella di separazione, sia a quella di assegno di mantenimento, esige una specifica impugnazione (v., sul punto, Cass., sentenza n. 5061 del 2006).

3. - Con la seconda censura, si denuncia omessa e contraddittoria motivazione. La sentenza impugnata non avrebbe posto nel giusto rilievo la circostanza che l'uomo con il quale la Br. era stata vista dagli investigatori aveva deposto fornendo dei rapporti che esistevano tra lui e la donna una versione differente ed inconciliabile con le conclusioni cui gli investigatori medesimi erano pervenuti.

4.1. - Anche tale motivo e' immeritevole di accoglimento.

4.2. - La Corte di merito ha fatto, in realta', buon governo del proprio potere di valutazione del quadro probatorio al suo esame, fornendo una motivazione adeguata e corretta, che si sottrae ad ogni censura sul piano logico-giuridico, dal percorso logico che la ha portata a ritenere provata la sussistenza, di una condotta infedele della Br., alla luce delle particolareggiate circostanze riferite dagli investigatori cui il So. aveva, conferito l'incarico di sorvegliarne i movimenti. In tale quadro, il giudice di secondo grado ha ritenuto di poter ridimensionale il valore delle incongruenze eventualmente rilevate nella deposizione degli stessi, investigatori, la mancanza di fotografie che immortalassero l'episodio di infedelta', la zona di penombra in cui essi si erano trovaci: ed ha escluso una sostanziale incompatibilita' tra dette dichiarazioni e quelle rese dall'accompagnatore della donna, nella occasione di cui si tratta.

5.- Con il terzo motivo di ricorso, si prospetta la motivazione erronea e la violazione degli articoli 150 e 151 cod. civ., denunciandosi il vizio del ragionamento del giudice di secondo grado che aveva ritenuto che la condotta, della Br. fosse stata la causa determinate del fallimento del rapporto, sulla base della circostanza che la stessa avrebbe confessato di avere avuto gia' in passato altre relazioni extraconiugali, senza compiere ulteriori accertamenti sull'efficacia causale dell'asserito adulterio in ordine alla intollerabilita' della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, e senza, dare sufficientemente conto del percorso logico che lo aveva indotto al convincimento della esistenza di tale nesso, ma limitandosi, invece, ad indicare alcune deduzioni, svincolate l'una dall'altra secondo le quali la infedelta' della Br., ritenuta, provata dalla dichiarazione testimoniale, avrebbe inficiato la affectio maritalis, e, per altro verso, la donna non avrebbe provato l'asserito comportamento aggressivo e violento dei coniuge.

6. - Anche tale motivo e' infondato, come emerge con evidenza dalle considerazioni gia' svolte sub 2.3, laddove si e' affermato che insindacabilmente la Corte di merito ha ritenuto che la condotta ascritta alla Br. fosse la causa, determinante della frattura del rapporto coniugale, ravvisandovi una violazione delle regole minime di rispetto della personalita' del marito, tale da non poter neanche essere compensata con eventuali, denunciati torti di quest'ultimo, dei quali, peraltro, ha escluso fosse; stata raggiunta la prova.

7. - Le medesime argomentazioni valgono altresi' a dar conto della infondatezza del quarto motivo del ricordo, con il quale si deduce la contraddittorieta' della motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa alla asserita, non proporzionalita', tra i torti asseritamente subiti dalla Br., peraltro ritenuti non provati, e la infedelta', della stessa nei confronti del coniuge, rilevandosi che, sul punto, non sono state ammesse le istanze istruttorie richieste, che sarebbero state utili ad un apprezzamento bilanciato dei comportamenti dei coniugi ai fini della declaratoria di addebito.

8. - Con il quinto motivo, si lamenta omissione di motivazione, in relazione alla circostanza, che, all'epoca, della separazione dal marito, la Br. era affetta da una seria patologia, che aveva influito sui suoi comportamenti, e che aveva formato oggetto di motivo di appello.

9.1. - Il motivo e' infeudato.

9.2 - Ed infatti, la Corte di merito ha ben tenuto presente, nel proprio percorso argomentativo, la lamentata patologia. Essa ha fatto espresso riferimento tra gli altri al quinto motivo di appello, che ad essa si riconnetteva, interpretandolo come essenzialmente alla dimostrazione delle contrarieta' del comportamento del So. ai doveri coniugali, e, in particolare, a quello di assistenza, con evidente ricaduta sulla questione dell'abbebitabilita' della separazione allo stesso, ma ritenendolo, sotto tale profilo irrilevante, per effetto della gia' segnalata decadenza, della Br. dalla impugnazione sul punto dell'addebito della separazione alla stessa.

10. - Con la sesta censura, si deduce l'errore motivazionale in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata nel rigettare la domanda di un assegno alimentare in favore della attuale ricorrente alla stregua del rilievo che detta domanda sarebbe stata proposta per la prima volta nel giudizio di appello, ignorando che la domanda di assegno alimentare costituisce un minus ricompreso nell'assegno di mantenimento.

11. - La censura e' inammissibile. Ed infatti, essa, nel rilevare che la richiesta di alimenti costituisce, come pure affermato da questa Corte (sent. n. 4198 del 1998), un minus necessariamente compreso in quella di mantenimento, non ha tenuto conte che la Corte territoriale, pur sottolineando che la Br. non aveva effettuato innanzi al Tribunale alcuna richiesta in tal senso, si era soffermata sulla domanda proposta in secondo grado escludendole la fondatezza in considerazione della mancata prova della sussistenza delle condizioni per l'insorgenza del relativo diritto.

12. - Con il settimo motivo si denuncia l'ulteriore errore contenuto nella motivazione della sentenza, nella parte relativa, all'affermazione della soccombenza della Br. anche in ordine alle spese di consulenza tecnica di ufficio, affermazione che sarebbe in contrasto con l'atteggiamento collaborativo mostrato dall'appellante, che, comunque, aveva sottoscritto il relativo progetto finale di affidamento dei figli.

13. - Anche tale motivo e' inammissibile, avuto riguardo alla discrezionalita' del giudice del merito nel regolamento delle spese processuali, e tenuto conto che la relativa statuizione e' sindacabile in sede di legittimita' nei soli casi di violazione di legge, quale si verifica nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'articolo 91 cod. proc. civ., le stesse vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

14. - Conclusivamente, il ricorso va rigettato. In ossequio al principio della soccombenza, le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno posta a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in complessivi euro 2.100,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

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