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L'effettiva corresponsione, totale o parziale, degli interessi usurai pattuiti, così come il mancato incasso dei titoli consegnati non escludono la sussistenza del reato di usura

L'effettiva corresponsione, totale o parziale, degli interessi usurai pattuiti, così come il mancato incasso dei titoli consegnati non escludono la sussistenza del reato di usura, in quanto il delitto di usura è reato a consumazione istantanea e si perfeziona al momento stesso della pattuizione di interessi o vantaggi usurari «ancorché il soggetto passivo si impegni a corrispondere nel tempo, pur se, in tal caso, i suoi effetti sono permanenti». Ovvero il reato si atteggia a delitto a consumazione prolungata, perdurando fino a che non cessano le dazioni di interessi, con inevitabili riflessi sul regime prescrizionale.
(Tribunale Bologna Sezione 1 Penale, Sentenza del 4 luglio 2008, n. 104)



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REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE, Prima Sezione Penale, composto dai Signori:

Dott. LEONARDO GRASSI PRESIDENTE

Dott. CARLO ALIFANO GIUDICE

Dott. DONATELLA SANTINI GIUDICE REL.

Con l'intervento del P.M. Dott. PLAZZI

E VEDASI PP.SS.

con l'assistenza ANTONIETTA ALAGANA CANCELLIERA C1

nella pubblica Udienza del 10 APRILE 2008

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Fr.Ma.: nato a Bologna il (omissis) res.te a (omissis) (BO) loc. (omissis) Via (omissis)

LIBERO - CONTUMACE

Ma.An.: nato a Ferrara il (omissis) dom.to in (omissis) Via (omissis)

LIBERO - PRESENTE

IMPUTATI

Reato p. e p. di cui agli artt. 110 e 644 c.p. perché in concorso tra loro in corrispettivo di una prestazione di denaro e precisamente in cambio di un prestito di lire 99.500.000= si facevano consegnare dal Pa.Fr. assegni bancari per complessive lire 126.500.000= da pagare in parte entro il 10.08.2001 ed in parte il 10.09.2001 con applicazione di un tasso di interesse, su base annua, pari a circa il 150% - con aggravante di cui al 4° co n. 4 art. 644 c.p. (vedasi contestazione suppletiva del PM a verbale ud. 10/05/2007).

In (omissis) e Bologna tra il 22 e 26 giugno 2001.

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

PUBBLICO MINISTERO: 1) per Fr.Ma.; affermata la responsabilità penale, ritenuta l'aggravante contestata, condannarsi alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 7.500 di multa.

2) per Ma.An.: assoluzione ex art. 530 co 2° C.p.p, per non aver commesso il fatto.

AVV. EUGENIO MONTANARI DEL FORO DI FERRARA DIFENSORE DI FIDUCIA DELL'IMPUTATO Ma.An., SOSTITUITO DALL'AVV. DANIELE BORGIA DI FERRARA (DELEGA GIA' IN ATTI) assoluzione con ampia formula, ovvero con la formula richiesta dal P.M.

AVV. JURI MONDUCCI DEL FORO DI BOLOGNA DIFENSORE D'UFFICIO DELL'IMPUTATO Fr.Ma., SOSTITUITO COME DA DELEGA DALL'AVV. ROBERTA MARCONI DI BOLOGNA: assoluzione quanto meno ai sensi art. 530 c. 2° C.p.p., in subordine: qualificato il reato come tentativo, minimo pena edittale, concesse attenuanti generiche, e con i benefici di legge.

MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Fr.Ma. e Ma.An. venivano tratti a giudizio per rispondere del reato loro ascritto in rubrica.

Verificata la regolare costituzione delle parti, all'Udienza del 17.10.06 veniva concesso termine a difesa ex art. 108 c.p.p. al difensore d'ufficio del Fr., e il processo rinviato all'udienza dell'8.3.07, nella quale, riconosciuto il legittimo impedimento dell'imputato Ma., seguiva nuovo rinvio all'udienza del 10.5.07, dove venivano ammesse le prove richieste dalle parti: il PM chiedeva la produzione dei documenti già allegati alla denuncia querela a firma Pa., come indicati nell'elenco allegato alla produzione; veniva altresì espunta, su concorde richiesta delle parti, la stessa denuncia querela presente nel fascicolo del dibattimento.

Si procedeva quindi all'istruttoria dibattimentale, con l'esame del teste parte offesa Pa.Fr., e del teste di Pg. M.llo Pi.Pi.; all'esito, veniva disposto l'accompagnamento coattivo del teste Vi.Pi., assente ingiustificato regolarmente citato, e il PM procedeva a contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 644 comma 4 n. 4 c.p. nei confronti di entrambi gli imputati.

Il Tribunale disponeva la notifica del verbale contenente la contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 520 c.p.p. all'imputato contumace Fr., mentre l'imputato Ma., presente all'udienza, ne prendeva atto, unitamente al difensore; le parti prestavano altresì il consenso alla prosecuzione del dibattimento davanti a Collegio in diversa composizione.

Dopo un rinvio intermedio per assenza del teste Vi., alla successiva udienza del 10.4.08, veniva escusso il teste Vi.Pi.; il PM produceva foto segnaletica dell'imputato Ma., esibita al teste nel corso della deposizione.

All'esito, le parti concludevano come da verbale e il Tribunale si ritirava in camera di consiglio, pronunziando sentenza come da dispositivo.

L'istruttoria dibattimentale ha fornito prova adeguata circa la responsabilità penale del solo imputato Fr. in ordine al reato contestato in rubrica, ovvero di essersi fatto consegnare dal Pa. assegni bancari per complessive lire 126.500.000, da pagare entro il 10.8.01 e in parte il 10.9.01, con applicazione di un tasso d'interesse su base annua, pari a circa il 150%, in corrispettivo di un prestito di lire 99.500.000, con l'aggravante di cui all'art. 644 comma 4 n. 4 c.p.

In primo luogo, la prova della colpevolezza del Fr. si basa sulla deposizione della parte lesa Pa.Fr.; la testimonianza appare complessivamente credibile, logica e coerente con le risultanze emergenti dalle prove documentali, oltreché convergente con quella del teste Vi.

Il Pa., pur nella difficoltà derivante non tanto dalla scarsa genuinità del racconto, quanto piuttosto dalla sostanziale difficoltà di espressione nel ricostruire i tortuosi passaggi della vicenda processuale che ci occupa, ha fornito una descrizione articolata, completa e convincente dei fatti e della successione cronologica degli scambi di denaro e assegni intervenuti con il Fr., degli importi complessivamente versati e di quelli ottenuti in prestito da questi.

Non sono emersi elementi contrastanti con il suo racconto, che trova conferma nella produzione documentale degli assegni in atti, e nelle dichiarazioni del Vi.; si tratta pertanto di una prova orale totalmente attendibile e dotata di valenza probatoria autonoma.

Il Pa. ha sostenuto di essersi rivolto al Fr., che conosceva in quanto geometra che seguiva i lavori svolti dalla sua impresa di costruzioni, a causa delle difficoltà economiche in cui versava, in seguito a crediti non pagatigli per circa 70-80 milioni; egli disponeva di alcuni assegni postdatati emessi dal Vi. per alcuni lavori, e aveva necessità di scontarli subito; pertanto, il Fr. gli aveva presentato una persona - indicata nel Ma. - che poteva cambiargli gli assegni prima della scadenza, operazione che gli era preclusa presso le banche, che non gli accordavano lo sconto dei titoli a causa di un precedente concordato fallimentare.

Il Pa. precisava peraltro, che anche in altre occasioni il Fr. gli aveva cambiato degli assegni, pur se in termini a lui sfavorevoli, che accettava ugualmente per poter proseguire l'attività lavorativa (cfr. pag. 10 dep. Pa.); infatti, era capitato diverse volte nei mesi precedenti, che Fr. gli avesse cambiato assegni con scadenza a 30 -60 giorni, percependo un compenso che il teste indicava nell'ordine esemplificativo di circa 1.500.000- 2.000.000 di lire per un assegno da 10 milioni di lire (cfr. pag. 25 dep.); pertanto, il Fr. era certamente a conoscenza delle gravi e impellenti difficoltà economiche in cui versava il Pa.

Il primo incontro con Ma. avvenne ad (omissis), dove il Pa. fu accompagnato dal Fr. e dal Vi., emittente degli assegni; seguì un secondo incontro a distanza di breve tempo, nelle vicinanze di (omissis); nella prima occasione, dopo un colloquio tra Fr. e Ma., furono consegnati a Fr. assegni del Vi. per complessive lire 117.500.000, e il Ma. consegnò al Fr. due buste contenenti il denaro e i titoli occorrenti per l'operazione, con l'intesa che Pa. avrebbe dovuto ricevere un prestito entro 2-3 giorni, per circa 100.000 di lire; inoltre, il Ma. richiedeva di cambiargli a sua volta tre assegni che, per motivi personali, non voleva incassare personalmente, a fronte di tre assegni di pari importo e scadenza, emessi dal Pa. e consegnati al Fr. per un totale di 61 milioni di lire; questi tre titoli furono poi messi all'incasso, mentre i tre assegni consegnati al Pa. risultarono scoperti e non gli furono pagati.

Il Pa. ribadiva più volte che i rapporti di consegna e scambio dei titoli erano avvenuti sempre con il Fr., e mai direttamente con il Ma.

Nei giorni seguenti (il teste ha confermato, all'esito delle contestazioni dei PM, che la data era il 26.6.2001, cfr. pag. 28), il Pa. ricevette da Fr. la prima tranche del prestito, per 47.500.000 lire; la consegna avveniva nelle mani del Vi., il quale si recava all'appuntamento in luogo del Pa., impegnato per lavoro fuori Bologna.

In tale occasione peraltro, prima della consegna, il Fr. pretese l'ulteriore somma di 9 milioni di lire, mediante due assegni da lire 4.500.000 l'uno che gli furono consegnati dallo stesso Vi. (cfr. pag. 30, 46, doc. 40, 41 prod. Doc. PM).

In data 28.6.01, il Fr. gli consegnò la seconda tranche del prestito, per 51 milioni di lire; dunque, complessivamente il prestito ricevuto fu dell'importo di 98.500.000 di lire, a fronte di assegni consegnati al Fr. per complessivi 126.500.000 di lire; nell'operazione, in definitiva, il Pa. aveva "perso" circa 30 milioni di lire a titolo di interessi, accettando ugualmente i termini della transazione perché aveva bisogno, altrimenti sarebbe fallito (cfr. pag. 14,40).

Ad agosto 2001, rendendosi conto dell'impossibilità di far fronte alle scadenze degli assegni, e temendo il fallimento, in quanto non gli erano stati pagati altri assegni ricevuti per lavori eseguiti, ed erano risultati privi di fondi i 3 assegni ricevuti in cambio dei 3 di pari importo da lui emessi nell'ambito della transazione con Fr. e Ma., aveva deciso di sporgere denuncia; peraltro, anche in tale circostanza aveva chiesto aiuto al Fr. per fronteggiare le proprie difficoltà economiche, senza risultato.

Infatti, il Fr. gli aveva fatto ottenere un assegno da 17 milioni di lire emesso da tale Ca.Um., destinato a copertura del proprio assegno dato a suo tempo in cambio di uno degli assegni tratto su c/c estinto, ma il Pa. aveva dovuto emettere un altro assegno da 19 milioni di lire con scadenza 30.8.01 (cfr. pag. 35 dep. il teste non rammentava di aver consegnato il titolo al Ca., ribadendo di avere sempre dato gli assegni al Fr.; peraltro, dell'assegno vi è riscontro tra le produzioni documentali del PM, doc. 12, nella matrice dell'importo e scadenza corrispondenti).

Il Fr. era stato informato della denuncia dallo stesso Pa., il quale gli aveva rappresentato la situazione di grave difficoltà che lo avrebbe costretto a denunziare i fatti; peraltro, dopo la denuncia, gli assegni consegnati al Fr. non furono bloccati e non posti all'incasso (cfr. pag. 36).

Il Pa. confermava che alcuni degli assegni ricevuti dal Fa. non erano rimasti insoluti, e che una parte minore del prestito era avvenuta in contanti (cfr. pg. 38).

Il teste confermava inoltre che l'appunto manoscritto prodotto dal PM agli atti su foglio quadrettato recava una grafia somigliante a quella dello stesso Fr., il quale provvedeva anche a compilare gli assegni che lui gli dava sottoscritti in bianco (cfr. pag. 26, 44).

Il Pa. riconosceva infine gli assegni esibiti in copia e prodotti dal PM, specificando che quelli provenienti dalla Cassa di Ri. di Fe. provengono dal Fr., così come gli altri assegni circolari della Banca Po. dell'Em.Ro. e da altri istituti di credito, mentre quelli tratti sulla Cassa di Ri. di Fo. provengono dal Vi.; inoltre, le matrici degli assegni recano la scrittura di Vi. e sono relative agli assegni postdatati consegnati al Fr. (cfr. doc. dal n. 35 in poi) : gli assegni provenienti dalla Cassa di Ri. di Fe. non erano stati pagati, mentre gli assegni circolari erano stati incassati (cfr. dep. pag. 12,17).

Le produzioni documentali del PM riscontrano le dichiarazioni del Pa.: i primi tre assegni tratti presso la Banca An.Ve. all'ordine di Ca.Um., corrispondono ai tre titoli che il Pa. ricevette ma non riuscì a incassare, perché tratti su conti estinti, emettendo peraltro, a fronte della loro consegna, altri tre titoli di uguale importo e scadenza (cfr. doc. 11, 12, 13, matrici recanti l'indicazione "favore di An."); la matrice dell'ulteriore assegno emesso per l'importo di 19 milioni di lire all'ordine di Ca.Um. (cfr.doc. 43) conferma i rapporti di scambio degli assegni intervenuti nei termini descritti dal Pa., il quale si trovò in ulteriore esposizione non riuscendo ad incassare i tre assegni, e per evitare peggiori conseguenze emise altro assegno da lire 19 milioni per ottenerne uno da 17 milioni destinato a coprire il proprio assegno di importo corrispondente.

Gli assegni da doc. 15 a doc. 31 si identificano in quelli dati da Fr. a Pa., alcuni dei quali rimasti insoluti, e gli assegni da doc. 33 a doc. 41 sono quelli dati dal Pa. a Fr. e emessi dal Vi.

Le dichiarazioni del Pa. trovano riscontro anche nella deposizione del Vi.; questi, dopo iniziali incertezze nei ricordi, ha confermato: che il Pa. gli aveva chiesto di anticipargli gli assegni in pagamento dei lavori effettuati, per importi superiori ai 100 milioni di lire; di avergli quindi consegnato, nell'estate del 2001, alcuni assegni postdatati a 2-3 mesi; che il Pa. aveva bisogno degli assegni perché aveva necessità di liquidi, per poter continuare a lavorare, in quanto aveva avuto problemi ad (omissis), dove lavorava prima (cfr. pag. 13); di aver saputo dal Pa. che il Fr. gli scontava anticipatamente qualche assegno, non gratuitamente, e di certo non a tasso bancario (cfr. pag. 14); che gli assegni furono bloccati successivamente alla denuncia (cfr. pag. 15).

Il teste confermava altresì di avere accompagnato il Pa. all'incontro con il Fr., che gli fu presentato dal primo, e che i tre si spostarono in un luogo non meglio indicato dove era presente un'altra persona, riconosciuta in foto nel Ma., con la quale Pa. e Fr. parlarono dell'operazione di sconto di assegni (cfr. dep. Vi., pag. 18,19; prod. doc. fotografica del P.M.); di essere stato presente alla consegna degli assegni da Pa. a Fr. (cfr. dep. pag. 10, 11), ma di non sapere se gli assegni fossero finiti nelle mani di Ma., che non aveva più rivisto, o di altri (cfr. pag. 19); di essersi recato a due successivi appuntamenti con il Fr., per parlare di una proposta di lavoro poi non perfezionata, e in una delle occasioni, di avere ricevuto dal Fr. degli assegni, che poi aveva consegnato al Pa., alcuni dei quali riconosciuti in quelli circolari prodotti in copia agli atti; confermava infine, di aver dato a Fr. altri due assegni da 4.500.000 ciascuno, e di non sapere l'entità del prestito ottenuto dal Pa., il quale comunque, gli aveva confidato che "erano operazioni che costavano" (cfr. dep. pag. 21).

Esibiti gli assegni e le matrici in copia prodotti dal P.M., il teste Vi. confermava di avere avuto conti correnti presso la Cassa di Ri. di Fo., ag. di Sa. e presso la Banca Ma.; confermava altresì di avere avuto un conto corrente presso il Cr.It. ag. di (omissis), e riconosceva per sua la grafia sulla matrice dell'assegno foglio 29 (doc. 33), e su quella di cui ai doc. n. 36 (assegni tratti sul c/c acceso presso il Cr.It. per gli importi di 18 milioni ciascuno, con scadenze rispettivamente al 10.8.01 e al 10.9.2001) : non sapeva dire se la matrice relativa al doc. 34 fosse relativa a un assegno suo, dato che anche il Pa. aveva aperto un ce presso lo stesso istituto di credito (assegno tratto presso la Cassa di Ri. di Fo. datato 10.8.01 per lire 18 milioni); riconosceva con certezza la propria grafia sulla matrice del doc. 35 (assegno tratto su c/c presso Banca An.Po.Ve. ag. (omissis), datato 10.8.01), precisando che il nome "An." era stato apposto su indicazione del Pa., e che il nome "Ma." si riferiva al Fr.; riconosceva la propria grafia sulle matrici degli assegni di cui ai doc. 37, 38, 39, tutti tratti presso la Cassa di Ri. di Fo. ag. (omissis) (matrici relative a tre assegni scad. Il 10.9.01 dell'importo rispettivo di lire 18 milioni, lire 18 milioni e lire 9.500.000); riconosceva infine le matrici dei due assegni dell'importo di lire 4.500.000 ciascuno (doc. 40 e 41) recanti le date del 26.6.2001 e del 10 e 15 settembre 2001.

Il teste M.llo Pi. confermava l'esito negativo del decreto di sequestro emesso sugli assegni del Vi., che non furono mai rintracciati, e le modalità di identificazione del Ma. sulla base delle indicazioni fornite dal Pa. e dallo stesso Fr., con acquisizione della foto segnaletica e riconoscimento fotografico (cfr. dep. pag. 50,51).

Il quadro probatorio emergente conferma, a carico del Fr., la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di usura aggravata contestato in rubrica.

Infatti, risulta provato che il Pa. si rivolse al Fr. per ottenere lo sconto anticipato degli assegni ricevuti dal Vi., in quanto versava in condizioni di gravi e impellenti difficoltà economiche, a causa di mancati pagamenti di lavori precedentemente svolti, e della necessità di ottenere liquidità per fronteggiare l'esposizione patrimoniale e proseguire l'attività imprenditoriale edilizia, non potendo ricorrere alle banche, in conseguenza delle difficoltà economiche persistenti.

Peraltro, il Fr. ben sapeva delle esigenze impellenti del Pa., tanto che si era prestato, in varie occasioni, a scontargli altri assegni, pretendendo un tasso d'interesse nettamente sproporzionato rispetto alle prestazioni offerte.

Anche nel caso odierno il Fr. si rese disponibile allo sconto degli assegni che Pa. si era fatto anticipare da Vi., postdatati a due - tre mesi (da giugno ad agosto e settembre 2001), tramite terze persone che avrebbero potuto fornire gli assegni per lo scambio; tra queste il Ma., che infatti partecipa all'incontro organizzato dal Fr. con il Ma., alla presenza del Vi.

Non vi è dubbio che gli assegni dati al Pa. da Fr., alcuni dei quali rimasti insoluti, provenissero, almeno in parte, dal Ma., che consegnò una busta al Fr. in occasione dell'incontro, finalizzato proprio a consolidare l'operazione di sconto dei titoli del Vi., e come riscontrato anche dall'indicazione del nominativo "An." sulle matrici degli assegni stessi.

Peraltro, l'intera operazione fu gestita direttamente dal Fr., il quale si pose come unico interlocutore del Pa. e del Vi., procedendo ad organizzare gli incontri, facendosi consegnare i titoli e consegnando a sua volta in cambio gli assegni ricevuti da terze persone, che egli si guardò bene dai firmare per girata; non solo: fu il Fr. a consegnare anche la seconda tranche di titoli nelle mani del Vi. pretendendo il versamento di ulteriori 9 milioni di lire, e a intermediare il rilascio di un ulteriore assegno a firma Ca.Um., per il quale il Pa. dovette emettere un altro assegno di importo superiore.

L'operazione gestita dal Fr. riveste certamente carattere usurarlo, in quanto, sulla base della ricostruzione della patte lesa e del Vi., confortata dalle produzioni documentali del PM, risulta dimostrato che, a fronte della consegna al Pa. di assegni per complessive lire 98.500.000, questi dovette consegnare assegni per complessive lire 126.500.000, dovendo pertanto subire l'applicazione di interessi calcolati per un ammontare complessivo di circa il 150% su base annua, tasso certamente superiore a quello medio praticato per operazioni similari e comunque sproporzionato rispetto alla prestazione di denaro accordata a uri soggetto versante in evidenti difficoltà economiche.

Un riscontro oggettivo alla quantificazione degli interessi richiesti al Pa., si trae dal documento manoscritto prodotto dal PM, nel quale sono indicati gli importi degli "assegni fatti" e consegnati dal Pa. (per complessivi 117.500.000, suddivisi esattamente secondo gli importi per i quali furono compilati gli allegati assegni emessi dal Vi.) e l'ammontare degli interessi rispettivamente calcolati a "un mese e 10 giorni" e "due mesi e 10 giorni" per un importo complessivo di lire 26.420.000 indicato alla voce " totale interessi" (cfr. doc. 7 prod. PM).

Del resto, nessuna plausibile motivazione diversa dalle stringenti difficoltà finanziarie del momento, poteva indurre ragionevolmente la p.o. ad accettare simili condizioni per sé assolutamente svantaggiose.

Da ultimo, va evidenziato che l'effettiva corresponsione, totale o parziale, degli interessi usurari pattuiti, così come il mancato incasso dei titoli consegnati dal Pa., non escludono la sussistenza del reato di usura in contestazione, in quanto, per costante giurisprudenza di legittimità, il delitto di usura è reato a consumazione istantanea, e si perfeziona al momento stesso della pattuizione di interessi o vantaggi usurari "ancorché il soggetto passivo si impegni a corrispondere nel tempo, pur se, in tal caso, i suoi effetti sono permanenti" (cfr. Cass. Pen. sez. II, 7.3.97 - 12.7.97 n. 6784); ovvero, il reato si atteggia a "delitto a consumazione prolungata, perdurando fino a che non cessano le dazioni di interessi" (cfr. Cass. Sez. II, 22.5.2002 n. 419), con inevitabili riflessi sul regime prescrizionale.

Risulta integrata pacificamente anche l'aggravante contestata, in quanto è provato che il reato è stato commesso in danno di soggetto che svolgeva attività imprenditoriale.

Diverse considerazioni devono trarsi circa la posizione del Ma., a carico del quale non si ritiene raggiunta pienamente la prova circa il concorso nel reato contestato.

Il Pa. riferisce di avere consegnato gli assegni di Vi. al Fr., e di non avere mai intrattenuto rapporti diretti con il Ma., che conobbe tramite il Fr. ai due incontri avuti allo scopo di ottenere lo sconto degli assegni: nella prima occasione, il Ma. aveva consegnato due buste al Fr. verosimilmente contenenti assegni destinati all'operazione gestita da quest'ultimo: peraltro, in quella occasione il Pa. non ricevette i titoli, che gli furono consegnati successivamente, in due tranches, dal solo Fr.; anche il Vi. conferma di avere visto il Ma. in una sola occasione, al primo incontro ad Al., e che gli assegni furono consegnati al Fr.

Gli assegni dati al Pa. provengono da diversi soggetti, ed è Fr. a ricevere i titoli, a gestirli, e a stabilire i termini dell'operazione a carattere usurarlo con il Pa.

Non risulta, infine, se e quali assegni del Vi. siano entrati nella disponibilità del Ma., in quanto i titoli non furono posti all'incasso in seguito alla presentazione della denuncia del Pa.

In definitiva, nome stata raggiunta la prova certa che il Ma. fosse consapevole delle difficoltà economiche del Pa., né degli esatti termini dell'operazione concordati con il solo Fr., ciò non potendo dedursi unicamente dalla partecipazione del Ma. ai due incontri organizzati dal Fr., e dalla consegna a quest'ultimo di alcuni assegni destinati all'operazione di sconto intercorsa tra questi e il Pa.

Quanto al trattamento sanzionatorio per il Fr., avuto riguardo ai parametri ex art. 133 c.p., possono concedersi le attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di precedenti penali, da ritenersi equivalenti alla contestata aggravante.

Applicato il regime sanzionatorio più favorevole in vigore all'epoca di commissione del reato (ante riforma ex art. 2 L. 251/05), considerate la gravità del fatto e le modalità della condotta, reputasi pena equa quella di anni 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa.

Lo stato di incensuratezza consente di. formulare prognosi positiva sulla futura astensione dal commettere ulteriori reati, e rende pertanto concedibile la sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visti gli articoli. 533, 535 c.p.p.

Dichiara FR.MA. colpevole del reato ascrittogli, e concesse le attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p.

Ordina che la pena di cui sopra resti condizionalmente sospesa nei termini di legge.

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.

Assolve MA.AN. dal reato ascrittogli, per non aver commesso il fatto.

Giorni 90 per la motivazione.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

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