Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

L'indebita utilizzazione a fini di profitto della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato di cui alla Legge n. 143 del 1991, articolo 12, indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno

L'indebita utilizzazione a fini di profitto della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato di cui alla Legge n. 143 del 1991, articolo 12, indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (sez. 1 n. 42888 del 26/10/004, Rv. 230117; sez. 5 n. 16572 del 20/4/2006, Rv. 234460). Il reato deve considerarsi consumato, in quanto, in forza della formulazione della norma incriminatrice, la consumazione avviene attraverso la realizzazione della condotta tipica che e' quella dell'indebito utilizzo, indipendente dal conseguimento del profitto.

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 26 novembre 2012, n. 45901



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Giuseppe Mar - Presidente

Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere

Dott. CARRELLI P.D.M.R.M. - rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) nato a (OMISSIS);

2) (OMISSIS) nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/4/2011 della Corte d'appello di Roma, 2 sezione penale;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo che il ricorso del (OMISSIS) venga dichiarato inammissibile e che il ricorso del (OMISSIS) venga rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 12/4/2011, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 12/12/2006, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di mesi otto di reclusione ed euro. 220,00 di multa ciascuno per i reati di cui all'articolo 110 c.p., Decreto Legge n. 143d del 1991, articolo 12.

1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello dal (OMISSIS) in punto di insussistenza del fatto ed in subordine di riduzione della pena inflitta previa qualificazione del fatto come reato tentato, concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 4; respingeva altresi' le censure mosse con l'atto di appello proposto da (OMISSIS) in tema di derubricazione del fatto in tentativo e concessione delle attenuanti generiche.

2. Avverso tale sentenza propongono separato ricorso gli imputati sollevando i seguenti motivi di gravame:

(OMISSIS).

2.1. mancanza di motivazione, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e); rileva al riguardo che ricorreva l'ipotesi del reato impossibile ex articolo 49 c.p., comma 2, in quanto si trattava di una carta bancomat bloccata con la quale era impossibile qualsiasi transazione; rileva in subordine che comunque il fatto doveva essere qualificato come delitto tentato, stante il mancato buon esito della transazione.

(OMISSIS).

2.2. mancanza di motivazione, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione all'articolo 129 c.p.p., per mancanza di una compiuta analisi del fatto contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso proposto da (OMISSIS) deve essere rigettato per infondatezza dei motivi; quello proposto da (OMISSIS) e' inammissibile, perche' privo della specificita', prescritta dall'articolo 581 c.p.p., lettera c), in relazione all'articolo 591 c.p.p., lettera c).

3.1. Segnatamente con riferimento al primo ricorso, rileva il Collegio che la Corte territoriale, nell'escludere la sussistenza di un'ipotesi di reato impossibile, ha fatto buon uso dei principi costantemente affermati da questa Corte regolatrice in tema di integrazione del reato di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento previsto dal Decreto Legge n. 143 del 1991, articolo 12, convertito nella Legge n. 197 del 1991, oggi trasfuso nel Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 55, comma 9. In tal senso si e' affermato che l'indebita utilizzazione a fini di profitto della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato di cui alla Legge n. 143 del 1991, articolo 12, indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (sez. 1 n. 42888 del 26/10/004, Rv. 230117; sez. 5 n. 16572 del 20/4/2006, Rv. 234460).

Non risulta, pertanto, censurabile la decisione impugnata laddove si e' ritenuto integrato il reato in argomento, essendo emerso che il ricorrente, unitamente al suo complice, aveva fatto uso di una tessera bancomat, rubata poco prima, per effettuare degli acquisti in un negozio, acquisti non portati a termine, in quanto la carta era risultata bloccata. Ben diversa e', invece, la fattispecie alla quale faceva riferimento la decisione citata nel ricorso (sez. 2 n. 37758 del 11/10/2005, Rv. 232265), la quale ha escluso l'integrazione del reato in argomento nel caso del possesso di una carta di credito denunciata come smarrita, la quale al momento dell'accertamento della detenzione risultava scaduta e non era stato accertato il possesso della stessa prima della data di scadenza; difatti in questa fattispecie, non assimilabile a quella oggetto del ricorso in esame, si e' ritenuto che il documento fosse totalmente privo delle sue originarie caratteristiche di strumento finanziario e, come tale, non piu' idoneo ad assolvere alcuna funzione di credito o di prelievo di contante, stante la sua palese irricevibilita' ed inefficacia. Viceversa nel caso di specie la carta era appena stata rubata, risultava apparentemente valida a tutti gli effetti e la transazione non era andata a buon fine soltanto perche' il titolare aveva provveduto tempestivamente a richiedere il blocco della carta stessa; quest'ultima circostanza appare al Collegio irrilevante ai fini dell'integrazione del reato, costruito dal legislatore come reato di pericolo presunto, per la cui integrazione e' sufficiente il possesso dello strumento creditizio, gia' di per se' sufficiente a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, che e' la facolta' del titolare della carta di poterne disporre in modo esclusivo.

In conseguenza di quanto ora detto, neppure puo' essere censurata la motivazione della sentenza impugnata, laddove ha escluso che il fatto potesse essere qualificato come reato tentato, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato al quale il Collegio ritiene di dovere aderire, la circostanza che l'agente non abbia poi effettivamente conseguito il vantaggio preso di mira. E' pur vero che altra decisione (sez. 5 n. 23429 del 31/1/2001, Rv. 218976), peraltro, isolata di questa Corte, pure citata dal ricorrente, ha ritenuto integrata l'ipotesi tentata nella condotta di colui che introduca una carta bancomat di provenienza illecita nello sportello automatico, allo scopo di prelevare denaro contante altrui, senza riuscire nell'intento per l'intervento della Polizia Giudiziaria. Ma detta affermazione si riferiva ad una fattispecie concreta ben diversa da quella oggetto del presente ricorso e cioe' a quella del prelievo di denaro contante per mezzo della carta bancomat da uno sportello automatico; viceversa la sentenza impugnata si riferisce ad un acquisto di beni attraverso la carta bancomat analogamente a quanto avviene con qualsiasi altra carta di credito o di pagamento; in tale fattispecie concreta, sulla base dell'indirizzo prevalente di questa Corte alla quale il Collegio ritiene di dovere aderire (sez. 1 n. 2409 del 28/4/1998, Rv. 210674; sez. 1 n. 29179 del 15/5/2003, Rv. 225036), il reato deve considerarsi consumato, in quanto, in forza della formulazione della norma incriminatrice, la consumazione avviene attraverso la realizzazione della condotta tipica che e' quella dell'indebito utilizzo, indipendente dal conseguimento del profitto.

4.3. Quanto al ricorso proposto da (OMISSIS), lo stesso e' chiaramente inammissibile, per essere privo della specificita', prescritta dall'articolo 581, lettera e), in relazione all'articolo 591 c.p.p., lettera c); al riguardo questa Corte ha stabilito che "la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'articolo 581 c.p.p. - compreso quello della specificita' dei motivi - rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilita' di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilita'" (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del (OMISSIS) e dichiara inammissibile il ricorso del (OMISSIS). Condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed il (OMISSIS) altresi' della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2706 UTENTI