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L'irreperibilità di fatto del soggetto legittima il difensore d'ufficio a chiedere la liquidazione del compenso

Se l'Autorità giudiziaria ha dichiarato l'irreperibilità del soggetto, il legale può ottenere la liquidazione del compenso senza dover dimostrare di aver già espletato le procedure coattive per il recupero del credito. (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 17 dicembre 2008, n. 46392)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente

Dott. BEVERE Antonio - Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AVV. MA. GR. ;

contro

MIN. ECONOMIA E FINANZE;

avverso ORDINANZA del 26/01/2007 TRIBUNALE di MODENA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO;

lette le conclusioni del P.G., Dr. Fraticelli M., che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

OSSERVA

L'avvocato Ma.Gr. , quale difensore di ufficio di Wa. Ah. Ra. , imputato in procedimento penale dinanzi al Tribunale di Modena - Sez. Dist. di Sassuolo - presentava istanza al Tribunale stesso per la liquidazione dei compensi per l'attivita' professionale svolta a favore dell'imputato predetto. Il Tribunale adito rigettava l'istanza sul rilievo della mancata prova dell'avvenuto espletamento senza risultato delle procedure coattive di pagamento nei confronti dell'imputato, pur dichiarato irreperibile. Il Presidente del Tribunale di Modena rigettava poi il ricorso presentato dall'avvocato Ma.Gr. , ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. n. 115 del 2002, articolo 99 richiamando le considerazioni svolte dal primo giudice circa il mancato espletamento della procedura per il recupero del credito, ed evidenziando che il formale stato di irreperibilita' del Wa. , dichiarato dall'Autorita' Giudiziaria, appariva ininfluente ai fini che in questa sede interessano. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Ma. Gr. , tramite il difensore avv.to Paolo Virgili, dolendosi innanzi tutto della difficile decifrabilita' della calligrafia dell'estensore del provvedimento impugnato, deducendo violazione di legge sotto i seguenti profili: 1) il Presidente del Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere condivisibili le argomentazioni del primo giudice laddove questi aveva affermato l'applicabilita', anche nel caso di imputato irreperibile, del disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 116 in forza del quale la liquidazione dell'onorario e delle spese spetta al difensore di ufficio che dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali; ad avviso del ricorrente l'articolo 117, citato Decreto del Presidente della Repubblica disciplinerebbe specificamente l'ipotesi del difensore di ufficio di imputato irreperibile, prevedendo in tal caso il pagamento immediato di quanto dovuto al difensore, con il conseguente risparmio da parte dello Stato delle ulteriori spese sostenute dal difensore per la procedura in sede civile finalizzata al recupero del credito, essendo tale tentativo destinato a rimanere certamente infruttuoso proprio per lo stato di irreperibilita' dell'imputato; 2) secondo la giurisprudenza di legittimita', alla condizione dell'imputato dichiarato irreperibile con formale provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria, deve equipararsi anche quella dell'imputato che risulti irreperibile di fatto; 3) avrebbe altresi' errato il primo giudice, ed altrettanto avrebbe fatto il giudice di seconda istanza nel richiamare per relationem le argomentazioni svolte nel provvedimento sottoposto al suo vaglio, nel considerare cessato lo stato di irreperibilita' del Wa. in conseguenza della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, avvenuta a mezzo posta, e ritenuta perfezionata con la compiuta giacenza: secondo il ricorrente tale circostanza sarebbe del tutto irrilevante, posto che, trattandosi di imputato dichiarato irreperibile, la notifica dell'atto avrebbe dovuto essere effettuata presso il difensore ai sensi dell'articolo 161 c.p.p., comma 4; aggiunge ancora il ricorrente in proposito, da un punto di vista fattuale, che la compiuta giacenza non avrebbe potuto essere in alcun modo considerata quale elemento da cui inferire la cessazione dello stato di irreperibilita', posto che la residenza del Wa. , solo formale, in (OMESSO), era circostanza notoria, tant'e' che anche i Carabinieri, nel verbale di vane ricerche, ne avevano dato atto, precisando tuttavia che gli accertamenti svolti presso quella residenza anagrafica avevano dato esito negativo. Al ricorso sono stati allegati i seguenti documenti, il provvedimento oggetto del ricorso; 2) il ricorso del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2202, ex articoli 84 e 170 proposto avverso il provvedimento emesso in prima istanza; 3) il provvedimento del giudice di prime cure; 4) il decreto di irreperibilita' emesso dal P.M. presso il Tribunale di Modena nei confronti del Wa. ; 5) il verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri di (OMESSO); 6) l'istanza di liquidazione dei compensi avanzata dall'avvocato Ma.Gr. (con allegata nota); 7) il Provvedimento del Tribunale di Modena - Sez. Dist. Di Sassuolo - di rigetto dell'istanza di liquidazione. Cio' premesso, rileva il Collegio la fondatezza della seconda censura, con conseguente assorbimento di quella concernente la denunciata scarsa decifrabilita' della grafia dell'impugnato provvedimento. Questa stessa Sezione ha enunciato il condivisibile principio secondo cui "in tema di gratuito patrocinio, la condizione di irreperibilita' del patrocinato alla quale il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 117 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto - indipendente dalla pronunzia processuale di irreperibilita' - che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale" (Sez. 4, n. 4153 del 17/10/2007 - dep. 28/01/2008 - Rv. 238665, imp. Galli ed altri). Ai fini della sussistenza della condizione di irreperibilita' dell'imputato - presupposto questo per l'applicabilita' del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 117 - non si richiede dunque un formale provvedimento di irreperibilita', ma e' sufficiente che tale condizione corrisponda ad una situazione di fatto risultante dagli atti.

Nella concreta fattispecie, pur in presenza di una formale dichiarazione di irreperibilita', il Giudice di seconda istanza, con il suo provvedimento (che si presenta effettivamente ai limiti della decifrabilita') ha ritenuto che fosse onere del difensore, prima di richiedere il compenso con la procedura ex articolo 117, Decreto del Presidente della Repubblica citato, esperire ricerche dell'imputato a mezzo di accertamenti "tramite anagrafe o consolato o ufficio stranieri della Questura".

Orbene, di un siffatto onere non vi e' traccia alcuna nelle disposizioni che disciplinano la materia "de qua". Certamente, una formale dichiarazione di irreperibilita' non cristallizza in via definitiva una situazione, ben potendo il soggetto interessato divenire successivamente reperibile: ma di cio' il giudice deve poter trarre concreti, significativi ed univoci elementi dagli atti posti a sua disposizione - ricavando altresi' la prova della conoscenza di tali elementi da parte del difensore interessato alla liquidazione dei compensi - non potendo altrimenti in alcun modo non tener conto del provvedimento dichiarativo della condizione di irreperibilita' sul quale il difensore peraltro legittimamente ha fatto affidamento nel richiedere i compensi con la procedura prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 117. Dunque, in presenza di un provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria, nemmeno contestato o posto in discussione nel procedimento principale, dichiarativo della irreperibilita' dell'imputato - ed evidentemente gia' preceduto dalle ricerche infruttuose previste ai fini della dichiarazione di irreperibilita' - non puo' porsi a carico del difensore, il quale ha richiesto la liquidazione dei compensi per l'attivita' professionale svolta, quale difensore di ufficio, in favore di imputato irreperibile, l'onere di dare la prova della persistente irreperibilita' di quest'ultimo. Nella concreta fattispecie, il giudicante non ha indicato alcuna concreta ed inequivoca circostanza (nota anche al difensore) rivelatrice della cessazione della irreperibilita' del Wa. .

Ne' puo' essere considerato elemento fattuale idoneo a fare ritenere venuta meno la situazione di irreperibilita' del Wa. , il mancato ritiro, per compiuta giacenza, di un atto giudiziario notificato a mezzo del servizio postale, come affermato dal giudice di prime cure: ed invero la condizione di formale irreperibilita' potrebbe ritenersi cessata solo in presenza della prova - da ricavarsi di ufficio, "ex actis", anche dall'esame delle varie fasi della notifica a mezzo posta, dal giudice investito della richiesta del difensore della liquidazione dei compensi per l'attivita' svolta - dell'effettivo ricevimento da parte del Wa. dell'avviso mediante raccomandata, e della conoscenza di tale circostanza da parte del difensore stesso: ma al riguardo nulla si dice ne' nel provvedimento del primo giudice ne' in quello oggetto del ricorso.

Ne deriva l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio, per nuovo esame, al Presidente del Tribunale di Modena il quale si atterra' ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Modena.

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