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L'onere della prova gravante sul lavoratore che agisca per il risarcimento del danno riportato a seguito di un infortunio sul lavoro è limitato alla dimostrazione dell'esistenza del rapporto lavorativo e al nesso di causalità tra la situazione lavora

L'onere della prova gravante sul lavoratore che agisca per il risarcimento del danno riportato a seguito di un infortunio sul lavoro è limitato alla dimostrazione dell'esistenza del rapporto lavorativo e al nesso di causalità tra la situazione lavorativa rischiosa e l'evento dannoso verificatosi e non si estende, invece, sino a richiedere la prova, da parte sua, del collegamento dell'evento dannoso con l'inosservanza di una specifica norma in materia di sicurezza sul lavoro; ciò poiché spetta invece al datore di lavoro, che voglia sottrarsi da una statuizione in termini di responsabilità nei suoi confronti, fornire la prova dell'avvenuta adozione di tutte le cautele idonee ad impedire il verificarsi del danno ivi compreso il rispetto delle norme inerenti la sicurezza sociale.
(Corte d'Appello Potenza Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 18 luglio 2008, n. 808)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:

dott. Pio FERRONE - Presidente -

dott.ssa Maura STASSANO - Consigliere -

dott.ssa Caterina MAROTTA - Consigliere relatore -

ha pronunziato all'udienza del 19/6/2008 la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 1078 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2005

TRA

FA.FR., rappresentato e difeso dall'avv. Vi.An.Ve. giusta mandato a margine del ricorso di primo grado ed elettivamente domiciliato in Potenza presso lo studio dello stesso

APPELLANTE

E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA, in persona del Presidente, legale rappresentante pro - tempore, Sa.Al., rappresentato e difeso dall'avv. Si.De.Pi. giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in sede di appello e delibera della giunta provinciale n. 232 del 21/12/2005 ed elettivamente domiciliata in Vi. d'Ag. presso lo studio dell'avv. Ni.Ve.

APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE

NONCHÉ

AS. S.p.A., in persona del legale rappresentante, dott. Si.Ch., rappresentata e difesa dall'avv. Be.Pa. giusta mandato in calce al ricorso notificato di primo grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Po.

APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: Risarcimento del danno - Appello avverso la sentenza recante il n. 1394/2005 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, con sentenza pronunziata in data 13/7/2005, rigettava il ricorso proposto da Fa.Fr. nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Potenza (a seguito della cui costituzione in giudizio era stata chiamata in causa l'As. S.p.A.), compensando integralmente tra le parti le processuali.

Il suddetto ricorrente, con ricorso depositato in data 24/7/2002, premesso di essere dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Potenza con la qualifica di cantoniere, aveva esposto di aver subito in data 13/7/98 un infortunio sul lavoro in conseguenza del quale aveva riportato la perdita dell'occhio destro e la permanenza di un foro al cranio in corrispondenza del punto in cui un corpo estraneo lo aveva colpito.

Aveva, pertanto, agito nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno biologico e morale subito in conseguenza del suddetto infortunio.

L'Amministrazione Provinciale di Potenza si era costituita in giudizio per resistere alla domanda evidenziando che la non chiara esposizione della dinamica dell'incidente non escludeva la sua riconducibilità a colpa del ricorrete ovvero a caso fortuito ed in ogni caso contestando la quantificazione del danno. Aveva, inoltre, chiesto detta convenuta la chiamata in causa di As. S.p.A. per essere manlevata da quest'ultima.

Si era costituita in giudizio As. S.p.A. ed aveva contestato che la polizza invocata dall'Amministrazione Provinciale di Potenza offrisse la copertura della responsabilità civile.

In ogni caso aveva eccepito la prescrizione di ogni diritto nascente da tale polizza.

Compiuta l'istruttoria, il giudice di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta dal Fa. evidenziando che quest'ultimo si era limitato a descrivere l'infortunio subito senza alcun riferimento alla mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure di sicurezza imposte dal D.P.R. n. 547 del 27/4/55 ovvero richieste dall'art. 2087 c.c. per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

Avverso tale sentenza Fa.Fr., con ricorso depositato il 15/10/2005, proponeva appello, censurando la stessa per l'erronea attribuzione di decisiva rilevanza alla mancata indicazione di specifiche violazioni della legge antinfortunistica da parte dell'Amministrazione Provinciale di Potenza ed evidenziava che, in caso di azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno in conseguenza di un infortunio sul lavori, il lavoratore era tenuto a provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente ed in nesso causale tra questi due elementi, mentre gravava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

Riproponeva, pertanto, la richieste risarcitone di cui al ricorso di primo grado e concludeva chiedendo all'adita Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, di voler accogliere le conclusioni, come specificate in epigrafe.

Fissata dal Presidente, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., l'udienza collegiale di discussione con decreto del 19/10/2005, si costituivano nel giudizio di gravame l'Amministrazione Provinciale di Potenza ed As. S.p.A., con memorie difensive depositate rispettivamente il 12/5/2006 ed il 15/5/2006 (per l'udienza del 25/5/2006), pure concludendo come in epigrafe.

L'Amministrazione Provinciale di Potenza riproponeva quanto già dedotto in sede di costituzione nel giudizio di primo grado ed in particolare riproponeva, nei confronti di As. S.p.A. la domanda di garanzia, ex art. 346 c.p.c.

Formulava, altresì, appello incidentale chiedendo la parziale modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva compensato tra le parti le spese processuali.

Anche As. S.p.A. riformulava le eccezioni già proposte e, con appello incidentale, chiedeva che fosse dato atto che la polizza invocata dall'Amministrazione Provinciale di Potenza non offriva la copertura della responsabilità civile.

Veniva disposta ed espletata C.T.U.

All'odierna udienza, all'esito della discussione da parte del procuratore dell'appellante, la Corte adita si pronunciava come da dispositivo, di cui veniva data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale proposto da Fa.Fr. merita accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito illustrati.

La soluzione della controversia in esame, rinviene il proprio fondamento nella corretta interpretazione dell'art. 2087 c.c. ("L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessario a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti"), norma riconducibile alla particolare natura del contratto di lavoro, il quale non si configura quale contratto di semplice scambio fra prestazione e retribuzione, implicando anche l'insorgenza di obblighi di natura non patrimoniale, quale quello di tutela dell'integrità fisica e morale del lavoratore.

Come si è affermato in dottrina, la disposizione in oggetto ha natura polivalente, operando da un lato come fonte di obblighi contrattuali nell'ambito del rapporto negoziale che lega l'imprenditore al dipendente e, dall'altro, come fonte di un dovere di sicurezza che assume indubbiamente profili di natura pubblicistica in ragione delle finalità che si intendono perseguire e della natura degli interessi tutelati.

Questa prospettazione è largamente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha, fra l'altro, evidenziato che della norma in esame deve darsi una interpretazione conforme ai fondamentali principi costituzionalmente garantiti, quali quelli dell'art. 32 Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino, e dell'art. 41 Cost., che pone precisi limiti all'esplicazione dell'iniziativa privata con lo stabilire, fra l'altro, che la stessa non può svolgersi "in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (vedi al riguardo, Cass. 3 luglio 1997 n. 5961, Cass. 17 luglio 1995 n. 7768, Cass. 29 marzo 1995 n. 3738).

L'obbligo del datore di lavoro di garantire ad ogni costo la salute del lavoratore, che si definisce anche in ragione della indisponibilità del diritto alla salute, bene primario della persona, sussiste persino in presenza del rifiuto da parte dei lavoratori di usare i mezzi antinfortunistici messi a loro disposizione, giustificando in tal caso, come costantemente affermato dai giudici di legittimità, l'esercizio dell'azione disciplinare (vedi Cass. cit. 3 luglio 1997 n. 5961, Cass. 26 gennaio 1994 n. 774).

I valori costituzionali sottesi al disposto ora menzionato spiegano gli approdi cui è pervenuta la dottrina in materia, che non solo ha affermato in maniera concorde l'operatività della norma in oggetto pure in assenza di specifiche regole antinfortunistiche, ma ne ha sottolineato anche una peculiare funzione dinamica, diretta a spingere l'imprenditore ad attuare, nell'organizzazione aziendale, una efficace attività di prevenzione attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite dall'esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di garantire nel migliore dei modi possibili la sicurezza dei luoghi di lavoro.

In tale direzione si è mossa pure la giurisprudenza che, dopo avere escluso l'ipotizzabilità nella fattispecie in esame della responsabilità oggettiva, ha però ripetutamente affermato che la responsabilità ex art. 2087 c.c. è configurabile non solo allorquando la lesione del bene salute derivi dalla violazione di determinati obblighi imposti da specifiche norme di legge, ma anche allorquando detti obblighi siano suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche (cfr. ex plurimis: Cass. 9/5/1998 n. 4721, che qualifica l'art. 2087 c.c. "norma di chiusura" del sistema antinfortunistico, nel senso che anche dove faccia difetto una specifica misura di prevenzione la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza e l'ossequio alle norme tecniche e di esperienza; ed ancora: Cass. 7/8/1997 n. 7792; Cass. 8/2/1993 n. 1523).

Nella prospettiva innanzi descritta, deve, dunque, ritenersi fermo il principio giurisprudenziale alla cui stregua, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente, grava su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, l'infortunio ed il nesso causale tra la situazione lavorativa caratterizzata da esposizione a rischio e l'evento dannoso, e sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato, ex art. 2087 c.c., tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell'evento, cioè se abbia il carattere dell'abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile (cfr. Cass. civ., Sez. L 18 febbraio 2000, n. 1886 che con riferimento ad un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio ha così precisato: "Per quanto l'art. 2087 c.c. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva - in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento - tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute l'onere di provare esclusivamente l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la sussistenza della responsabilità del datore di lavoro per il sinistro subito da una dipendente sul principale rilievo che la prova offerta dalla lavoratrice sulla sussistenza dei tre suindicati elementi, ancorché sfornita dell'indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate, era sufficiente per presumere, anche sotto il profilo soggettivo, la responsabilità in argomento, mentre era onere del datore di lavoro di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso) nonché nel medesimo senso Cass. 28 luglio 2004 n. 14270, Cass. Sez. L, Sentenza n. 17314 del 30/08/2004, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4840 del 07/03/2006, Cass. Sez. L, Sentenza n. 17066 del 03/08/2007).

Dunque, in riferimento alla responsabilità del datore di lavoro per danni cagionati al dipendente in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa, la natura di norma di chiusura del sistema infortunistico che, come detto, è da riconoscere all'art. 2087 c.c., fa sì che sia imposto al datore di lavoro, anche ove manchi una specifica misura preventiva, il dovere di adottare le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore contro qualsiasi tipo di rischio legato alla prestazione di lavoro, pur non direttamente connesso con il ciclo produttivo e creato da terzi.

In sostanza, l'obbligo datoriale, indipendentemente dalla violazione di specifiche norme antinfortunistiche prescritte per l'utilizzo di determinate apparecchiature, mezzi e macchinari, deve estendersi al più generale dovere di generica prudenza necessaria nel caso particolare (cfr. in tal senso anche Cass. 30 luglio 2003 n. 11704).

Si aggiunga che, secondo la giurisprudenza, i soggetti indicati nell'art. 4 del DPR n. 547/1955 sono tenuti a proteggere i lavoratori anche nei confronti di atti imprudenti che essi possano compiere nello svolgimento del loro lavoro, sicché, in caso di infortunio, la loro responsabilità, in tutto o in parte, può venire meno soltanto nel caso in cui il lavoratore ponga in essere una condotta imprevedibile, esorbitante dal procedimento di lavoro e del tutto incompatibile con il sistema di lavorazione conforme alle norme antinfortunistiche. Invero, il datore di lavoro è destinatario delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente compia scelte irrazionali che, se effettuate, possono pregiudicarne l'integrità psico - fisica.

Egli, pertanto, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia eccezionale e imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile, del tutto esorbitante, atipico ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (v. ex multis Cass. n. 1331 del 17/2/1999 ed anche Cass. 24/3/2004 n. 5920, Cass. 23/5/2003 n. 8230, Cass. 19/4/2003 n. 6377).

Va, inoltre, rilevato che l'art. 374 del DPR n. 547/1955 prevede che "gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza".

Così il datore di lavoro è tenuto a controllare la rispondenza delle macchine adoperate alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e la sua colpa può venire meno solo quando si tratti di difetti occulti non rilevabili con la ordinaria diligenza (cfr. Cass. IV, sent. 8119 dell'11/10/1983).

A siffatti principi non si è uniformata la pronuncia di primo grado.

Nello specifico emerge dalla prospettazione di cui al ricorso (confermata nei profili fattuali dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado) la particolare esposizione a rischio connotante la situazione lavorativa del Fa. Si trattava, infatti, di un cantoniere che espletava le proprie mansioni lavorative, consistenti nella sorveglianza del traffico veicolare lungo la S.P. 58, al Km 0 + 050, durante i lavori di manutenzione della scarpata sottostante la detta via, mentre una macchina operatrice, manovrata da altro dipendente, effettuava il taglio dell'erba.

In ordine all'esistenza di un nesso causale tra l'evento lesivo e la situazione lavorativa come descritta, è sufficiente rilevare che è pacifico ed emerge dalla stessa documentazione in atti, nonché dalle risultanze dell'istruttoria, che il giorno 13/7/98 il Fa. venne colpito all'occhio destro da un oggetto metallico scagliato dalla macchina operatrice utilizzata dal dipendente Sa.An. per il taglio dell'erba (cfr. dichiarazioni rese dallo stesso Sa.An. e da Tr.Mi.).

In un siffatto contesto fattuale, presupponente, in ragione del rischio connaturato all'attività, l'adozione di nonne infortunistiche elementari (controllo perfetta efficienza della macchina operatrice, adozione da parte dei dipendenti "a terra" di distanze di sicurezza ovvero utilizzazione di strumenti di protezione - ad es. occhiali, casco ecc. -), avrebbe dovuto il datore di lavoro dimostrare l'avvenuta adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che quanto accaduto fosse da ascriversi ad un qualche comportamento del Fa. eccezionale e imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile, del tutto esorbitante, atipico ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.

Tanto, però, non è avvenuto.

E', dunque, da affermarsi una piena responsabilità di parte datoriale nel determinismo dell'evento dannoso, per non aver fornito al lavoratore i più elementari presidi indicati per le ipotesi in cui si operi in situazioni di rischio.

Corollario di quanto sinora detto è l'obbligo di risarcimento del danno biologico che, diversamente da quanto argomentato dall'Amministrazione della Provincia, risulta pienamente comprovato nei suoi elementi costitutivi.

Al riguardo, occorre, infatti, premettere che siffatto pregiudizio attiene alla lesione del diritto all'integrità psico - fisica della persona in sé e per sé considerata, che ha rinvenuto concreta tutela nelle disposizioni di rango costituzionale (art. 32 Cost.) e va considerata, alla stregua dei principi individuati dalla elaborazione giurisprudenziale, in relazione alla integralità dei suoi effetti pregiudizievoli in riferimento a tutte le attività, situazioni e rapporti in cui la persona esplica se stessa: non solo, quindi, in rapporto alla sfera strettamente produttiva, ma anche a quella spirituale culturale, affettiva, sociale e ad ogni ambito in cui il soggetto esplica la propria personalità ed in cui si realizza (vedi Corte Costituzionale n. 184/86 e n. 356/91).

Orbene, la approfondita valutazione medico - legale svolta dal nominato ausiliare risulta informata agli esposti principi, avendo egli considerato il danno biologico sotto il profilo anatomo - funzionale, ed avendo tenuto altresì conto della incidenza di tale menomazione sul piano delle ulteriori sfere relative al piano relazionale e sociale nelle quali la personalità del soggetto andava ad esplicarsi.

Quanto alla determinazione dell'effettiva entità del pregiudizio arrecato alla integrità psicofisica del soggetto, è opportuno porre riferimento agli approfonditi accertamenti espletati dal CTU dott. Ni.Pe., Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, il quale ha osservato che, all'esito dell'infortunio occorsogli, Fa.Fr. ha riportato una "ferita perforante sclero corneale con ritenzione di corpo estraneo endobulbare in occhio destro".

L'ausiliare, all'esito dell'accurato esame clinico dell'infortunato, ha quindi evidenziato che gli esiti di carattere permanente consistenti nella "tisi (retrazione) del bulbo oculare e visus spento in OD" sono responsabili di una riduzione dell'integrità psico - fisica (danno biologico) del 28%".

Per quanto concerne la quantificazione del risarcimento per l'indicato danno biologico subito da Fa.Fr., tenuto conto dei vari profili che vengono in rilievo nel caso di specie ai fini della determinazione del danno biologico (età del soggetto all'epoca dell'incidente - 50 anni -, natura ed entità delle lesioni subite dallo stesso), in applicazione delle tabelle di liquidazione elaborate dal Tribunale di Milano, pubblicate nel 2006 e con importi rivalutati all'1/1/2008 (da utilizzare, a fini di uniformità della liquidazione del danno, quale criterio guida integrante la media dei precedenti giudiziali in un dato ambito territoriale), appare equo liquidare la complessiva somma di Euro 75.754,00.

All'importo riconosciuto a titolo di danno biologico, va inoltre sommato il dovuto a titolo di risarcimento del danno morale conseguente al comportamento datoriale, ritualmente richiesto in prime cure, la cui istanza di liquidazione è stata reiterata in grado di appello. Ed invero, come recentemente affermato anche dai giudici di legittimità "l'ampia locuzione usata dall'art. 2087 c.c. (tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore), assicura il diretto accesso alla tutela di tutti i danni non patrimoniali, e quindi non è necessario, per superare le limitazioni imposte dall'art. 2059 c.c., verificare se l'interesse leso dalla condotta datoriale sia meritevole di tutela in quanto protetto a livello costituzionale, perché la protezione è già chiaramente accordata da una disposizione del c.c. (vedi Cass. S.U. 24 marzo 2006 n. 6572).

La tematica del danno morale ha, come è noto, registrato un significativo mutamento di indirizzo manifestato dalla giurisprudenza di legittimità e da quella costituzionale che, sulla questione della tutela risarcitoria del danno alla persona, ha definito ormai un consolidato orientamento in base al quale si è riconosciuta una lata estensione del danno non patrimoniale, inteso come danno da lesione di valori inerenti la persona costituzionalmente garantiti, e non più solo come danno morale soggettivo.

E' stato infatti sostenuto nelle pronunce nn. 8827 e n. 8828 del 31 maggio 2003 della Cassazione che "il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale".

Si tratta di una prospettiva innovativa e largamente condivisibile, in quanto fondata su di una esegesi costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. volta a ricomprendere nell'ambito di previsione della norma, ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona in sé considerata, riconducendo ad unità e coerenza il quadro della tutela risarcitoria di tale tipologia di danno, comprendente sia il danno morale soggettivo, inteso come transitorio turbamento dello stato d'animo della vittima, sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psico - fisica del soggetto, sia il c.d. danno esistenziale, derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

Tale rinnovata esegesi della disposizione disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, ha rinvenuto altresì l'avallo della Corte Costituzionale che con sentenza n. 233/03 ha ritenuto ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il c.d. danno morale soggettivo.

Nello specifico Fa.Fr. ha correttamente allegato quanto la perdita dell'occhio destro e la deturpazione del volto abbiano arrecato turbamento al proprio stato d'animo, menomando la serenità della sua condizione, sicché ben può trovare riscontro l'istanza di risarcimento del pregiudizio risentito per il titolo descritto.

Risulta, in effetti, di tutta evidenza la sofferenza morale patita dall'appellante in conseguenza della totale perdita del visus all'occhio destro oltre che della deturpazione permanente al volto conseguente alla retrazione del bulbo oculare.

Detto danno può e deve essere oggetto di valutazione equitativa, per la quale possono essere ugualmente utilizzate le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano, che prevedono per la fattispecie una liquidazione pari al 50% di quello biologico.

Spetta, quindi, al ricorrente la somma di Euro 75.754,00 per danno biologico e quella di Euro 37.877,00 per danno morale.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno per l'inabilità temporanea assoluta, va dato atto che l'I.N.A.I.L. ha già corrisposto in favore del Fa. la relativa indennità (mentre altrettanto non è avvenuto per l'inabilità permanente e per le spese sanitarie) - cfr. documentazione trasmessa dall'Istituto a seguito di ordinanza della Corte in data 13/12/2007) -.

La voce di danno relativa all'inabilità temporanea assoluta, pure richiesta dall'appellante, non può, dunque, gravare sul datore di lavoro.

Spetta, invece, sempre a titolo di risarcimento, la somma di Euro 621,03 per spese mediche documentate (cfr. atti allegati alla produzione di primo grado del ricorrente).

Ai sensi della pronuncia della Cass. n. 11704 del 30/7/2003 (secondo la quale il credito del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro, volto al risarcimento dei danni biologico e morale derivatigli in occasione di un infortunio, non ha natura giuridica di credito di lavoro, trovando nel rapporto di lavoro soltanto l'occasione di contatto sociale che ha determinato la sua insorgenza, ma ha natura di credito risarcitorio con la conseguenza che, avendo la sentenza di liquidazione del credito operato la trasformazione di esso, ex art. 2043 c.c., da credito di valore in credito di valuta, dalla data della sentenza e fino al pagamento, il danno da ritardo è disciplinato non dall'art. 429, terzo comma, c.p.c., ma dall'art. 1224 c.c., che esclude il cumulo tra interessi e rivalutazione) sull'importo complessivamente spettante vanno riconosciuti gli interessi legali con decorrenza dalla data della messa in mora (9/9/2002).

L'Amministrazione Provinciale di Potenza va, pertanto, condannata al pagamento in favore di Fa.Fr. della complessiva somma di Euro 114.252,00 oltre interessi legali a far data dal 9/9/2002.

Per quanto riguarda, poi, la richiesta di manleva avanzata dall'Amministrazione della provincia di Potenza nei confronti di As. S.p.A., ritiene la Corte di svolgere alcune considerazioni.

Innanzitutto va rilevato che As. S.p.A., non essendo stata soccombente nel giudizio di primo grado, non aveva interesse a formulare appello incidentale ed a chiedere la riforma della sentenza appellata nella parte relativa al merito della causa ma solo eventualmente nella parte relativa alla disposta compensazione delle spese.

Nello specifico, As. S.p.A. ha formulato appello incidentale chiedendo che fosse dichiarato che la polizza invocata dall'Amministrazione Provinciale di Potenza non offriva la copertura della responsabilità civile e non per dolersi specificamente della regolamentazione delle spese (la dizione finale contenuta nella comparsa del 15/5/2006 "spese e competenze del doppio grado di giudizio come per legge" è una mera formula di stile che non implica alcuna censura alla decisione adottata dal primo giudice).

Tale appello incidentale va considerato, dunque, quale atto avente la valenza di una memoria di costituzione con riproposizione da parte di detta appellata delle eccezioni ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Quanto all'appello incidentale formulato dall'Amministrazione Provinciale di Potenza, valgono le medesime considerazioni da ultimo svolte per la parie relativa alla riproposizione delle domande ed eccezioni ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Per quanto attiene, invece, alla espressa richiesta di modifica della decisione di primo grado per la disposta compensazione delle spese si rileva che tale richiesta è sostenuta da una dedotta illegittimità senza alcuna censura alle ragioni poste dal primo giudice a base della decisione ("tenuto conto della situazione soggettiva del ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio").

Ciò espone il suddetto appello incidentale ad un chiaro vizio di inammissibilità che impone alla Corte la relativa declaratoria (prima ancora di ogni valutazione di fondatezza in ragione dell'esito dell'appello principale).

Tanto precisato, ritiene la Corte fondata la preliminare eccezione proposta da As. S.p.A. secondo la quale la polizza invocata dall'Amministrazione Provinciale di Potenza (e da quest'ultima posta a sostegno della domanda di garanzia) non fosse utilizzabile quale titolo per la copertura della responsabilità civile.

Dal contenuto testuale della polizza versata in atti dall'Amministrazione Provinciale si evince che si tratta di una assicurazione per il rischio professionale in favore di n. 602 dipendenti come da elenco tratto dal libro matricola. Beneficiari di tale polizza sono, dunque, direttamente i dipendenti e non il datore di lavoro, come nell'ipotesi di polizza per responsabilità civile stipulata ai sensi dell'art. 1917 c.c. (in virtù del quale l'assicuratore è tenuto a tenere indenne il datore di lavoro assicurato di quanto questi, in conseguenza dell'infortunio, deve corrispondere al lavoratore).

Per la differenza tra le due ipotesi si veda Cass. Sez. L, Sentenza n. 10057 del 10/07/2002 secondo cui: "La stipulazione da parte del datore di lavoro della polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (secondo la previsione della contrattazione collettiva) non incide di per sé sulla individuazione del titolare (datore di lavoro o compagnia assicuratrice) della posizione debitoria nei confronti del lavoratore, o dei suoi aventi causa, in caso di infortunio, ciò dipendendo dalla configurazione che il contratto di polizza assicurativa può assumere, quale "assicurazione per conto di chi spetta" ai sensi dell'art. 1891 cod. civ. (per il quale l'assicurazione corrisponde direttamente al lavoratore interessato la prestazione in caso di infortunio), ovvero quale "assicurazione della responsabilità civile" ai sensi dell'art. 1917 cod. civ. (che obbliga l'assicuratore a tenere indenne il datore di lavoro di quanto questi, in conseguenza dell'infortunio, ha corrisposto o deve corrispondere al lavoratore) ".

In sostanza, nello specifico, la polizza, non essendo stata stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 c.c., non poteva giustificare una chiamata in garanzia.

Si richiama, altresì, al riguardo, il principio giurisprudenziale secondo il quale "La polizza di assicurazione stipulata dal datore di lavoro contro gli infortuni di lavoro dei dipendenti, in ottemperanza ad un obbligo derivante da contratto o accordo collettivo, è una normale assicurazione contro i danni (1904 e ss. c.c.) stipulata secondo lo schema dell'art. 1891 c.c. (con la conseguenza che colui che ha stipulato il contratto non è titolare dei diritti che ne derivano, ancorché sia in possesso della polizza) "- cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13140 del 25/11/1999 ed in senso conforme la recente Cass. Sez. L, Sentenza n. 9053 del 16/04/2007 nonché Cass. Sez. L, Sentenza n. 12188 del 10/12/1993: "Ove il datore di lavoro stipuli polizza di assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti, le peculiarità di tale contratto si limitano al fatto che stipulante e obbligato al pagamento del premio è un soggetto diverso dall'assicurato, acquistando rilevanza solo sul piano dei motivi l'intento di realizzare finalità proprie di un'assicurazione sulla responsabilità civile in relazione alla riduzione dell'eventuale obbligo risarcitorio per l'importo corrispondente alla prestazione assicurativa; in tale ipotesi di assicurazione contro i danni a favore di un terzo, non riconducibile alla fattispecie regolata dall'art. 1917 cod. civ., colui che ha stipulato il contratto non è titolare dei diritti derivanti dal contratto e conseguentemente non può chiedere, ove sia il responsabile del danno coperto da assicurazione, che l'assicuratore esegua nei suoi confronti la prestazione dedotta in contratto per il fatto di essere stato condannato al risarcimento dei danni subiti dall'assicurato."

In definitiva, la polizza in questione, stipulata come un contratto a favore del terzo, non assicura il rischio dell'imprenditore per gli infortuni dei prestatori d'opera ma assicura il rischio dei lavoratori che sono titolari esclusivi del diritto che ne deriva. L'Amministrazione Provinciale di Potenza non poteva, dunque, chiamare in garanzia As. S.p.A. in virtù della polizza prodotta né può ritenersi (secondo i principi generali) che si sia verificata una estensione della domanda del Fa. nei confronti di As. S.p.A. in virtù della chiamata (ed a prescindere dall'esito di quest'ultima) essendo ciò precluso dalla diversità della "causa petendi" della chiamata di terzo in garanzia, propria o impropria, rispetto al rapporto dedotto dal ricorrente (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13374 del 08/06/2007).

Di conseguenza, la domanda di garanzia riproposta dall'Amministrazione Provinciale di Potenza dei confronti di As. ex art. 346 c.p.c. deve essere rigettata.

Quanto alla regolamentazione delle spese, la soccombenza dell'Amministrazione Provinciale di Potenza comporta che quest'ultima va condannata al pagamento delle spese del doppio grado di favore di Fa.Fr. ed al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di As. S.p.A. (che, come sopra evidenziato, non fa formulato alcuna censura con riferimento alla disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da FA.Fr. con atto depositato in data 15/10/2005 nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA e di AS. S.p.A. e sull'appello incidentale proposto dall'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA con atto depositato in data 12/5/2006 avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 1394/2005 pronunziata in data 13/7/2005, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione Provinciale di Potenza al pagamento in favore di Fa.An. della complessiva somma di Euro 114.252,00 oltre interessi legali a far data dal 9/9/2002;

2) rigetta la domanda di garanzia riproposta dall'Amministrazione Provinciale di Potenza nei confronti di As. S.p.A. ex art. 346 c.p.c.;

3) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dall'Amministrazione Provinciale di Potenza;

4) condanna l'Amministrazione Provinciale di Potenza al pagamento in favore di Fa.An. delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da corrispondersi al difensore anticipatario; liquida le spese del primo grado di giudizio in complessivi Euro 2.925.00 di cui Euro 1.100,00 per diritti, Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 325,00 per rimborso forfetario oltre IVA e CPA come per legge e le spese del presente grado di giudizio in complessivi Euro 4.500.00 di cui Euro 1.500,00 per diritti, Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 500,00 per rimborso forfetario oltre IVA e CPA come per legge; pone, altresì, a carico dell'Amministrazione Provinciale di Potenza le spese di C.T.U., liquidate a parte;

5) condanna l'Amministrazione Provinciale di Potenza al pagamento in favore di As. S.p.A. delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 4.500.00 di cui Euro 1.500,00 per diritti, Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 500,00 per rimborso forfetario oltre IVA e CPA come per legge;

6) conferma la disposta compensazione delle spese del primo grado di giudizio tra Amministrazione Provinciale di Potenza ed As. S.p.A.

Così deciso in Potenza il 19 giugno 2008.

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2008.


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