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L'onore e il decoro di un bimbo possono essere lesi dalla parola "scioccarellino", se questa gli viene rivolta davanti ai suoi amichetti

L'onore e il decoro di un bimbo possono essere lesi dalla parola "scioccarellino", se questa gli viene rivolta davanti ai suoi amichetti. Quello che nella lingua italiana sembrerebbe quasi un "vezzeggiativo", costituisce invece un insulto da sanzionare con una condanna per ingiuria, in quanto le parole non vanno valutate in astratto, ma acquistano peso in base al contesto e alla volontà di ferire di chi le pronuncia. (Fonte:Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011)

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 24 ottobre 2011, n. 38297



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALABRESE Renato Luigi Presidente del 16/06/2 -

Dott. AMATO Alfonso Consigliere SENTE -

Dott. SCALERA Vito Consigliere N. 1 -

Dott. VESSICHELLI Maria Consigliere REGISTRO GENER -

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. rel. Consigliere N. 36016/2 -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) DE. SI. FI. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 1/2010 TRIBUNALE di AVEZZANO, del 14/05/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito il P.G. in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

De. Si. Fi. e' stata condannata dal giudice di pace di Pescina alla pena di euro 600 di multa ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa per il reato di cui all'articolo 594 c.p., per avere offeso il decoro di To. Al. chiamandolo "(OMESSO)".

Fatto commesso in (OMESSO).

Il tribunale di Avezzano, quale giudice dell'appello, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.

Contro la predetta sentenza presenta ricorso per cassazione la De. Si. evidenziando i seguenti motivi:

1. mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione, nonche' inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 192 e 526, articolo 546, lettera e), per avere il tribunale fornito una ricostruzione dei fatti del tutto disancorata dalle risultanze processuali. Osserva la ricorrente di non aver avuto alcuna intenzione di ingiuriare il To. , altrimenti avrebbe utilizzato termini piu' offensivi e avrebbe scelto il momento in cui la vittima era sola;

2. ritiene poi la ricorrente che la parola "(OMESSO)" sia inidonea a ledere l'onore e il decoro di chicchessia;

3. infine la ricorrente si duole che sia stata rigettata l'istanza di ammissione delle testimonianze di Mi. e Ta.Va. ex articolo 507 c.p.p., in quanto, a detta della ricorrente, sussistevano tutti i requisiti e i presupposti di legge per ammettere tale richiesta e cioe' sia la rilevanza, sia la necessita'.

In via estremamente subordinata la ricorrente ha invocato una modifica del provvedimento relativamente agli importi posti a carico dell'imputata a titolo di risarcimento dei danni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' infondato; quanto al primo motivo, sia sufficiente rilevare che nel controllo di legittimita' la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune; l'illogicita' della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere, inoltre, percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimita' essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In secondo luogo, per la validita' della decisione non e' necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Cassazione penale, sez. 2, 05 maggio 2009, n. 24847).

Dunque non e' possibile per questa Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio; le osservazioni della ricorrenti non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicita' della stessa, finendo per risolversi in prospettazioni di diverse interpretazioni del materiale probatorio non proponibili in questa sede. In ordine al secondo motivo di ricorso, lo stesso sarebbe da considerare inammissibile per mancata indicazione specifica del vizio, ex articolo 606 c.p.p.; presume questa Corte che la ricorrente abbia voluto allegare l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'articolo 594 c.p., laddove la Corte ha ritenuto offensiva del decoro l'espressione "scioccarellino". Ma detto vizio non sussiste affatto; la potenzialita' offensiva di una determinata espressione non puo' essere valutata in astratto, ma deve essere contestualizzata ed apprezzata in concreto, in relazione alle modalita' del fatto ed a tutte le circostanze che lo caratterizzano. Se l'epiteto in questione appare astrattamente di debole portata offensiva, deve pero' rilevarsi come nel contesto dei fatti esso fu idoneo a manifestare un disprezzo lesivo del decoro della persona, tanto piu' in quanto diretto verso un minore di eta' e in presenza dei suoli coetanei; di tutto cio' da' adeguata e specifica motivazione il giudice di appello e si tratta di una valutazione di merito che e' sottratta al controllo di questa Corte, in quanto correttamente motivata.

Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, trattasi di censura palesemente inammissibile in quanto generica, senza contare che anche sotto tale profilo il tribunale di Avezzano ha dato adeguata motivazione sul punto (cfr. pag. 5 della sentenza).

La richiesta modifica del provvedimento relativamente agli importi posti a carico dell'imputata a titolo di risarcimento dei danni e' anch'essa palesemente inammissibile, trattandosi di valutazione discrezionale riservata ai giudici del merito.

Per i motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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