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La competenza in ordine alla convalida dei provvedimenti del questore conseguenti a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive spetta al G.i.p.

La competenza in ordine alla convalida dei provvedimenti del questore conseguenti a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive spetta al G.i.p. presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio di polizia che ha imposto le prescrizioni stesse, anche se i fatti che hanno dato luogo a queste ultime siano stati commessi in altro circondario.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 15 aprile 2009, n. 15744)




- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRASSI Aldo - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

difensore di Ia. Sa., nato a (OMESSO);

avverso l'ordinanza del 15 maggio del 2008 del GIP presso il tribunale di Napoli;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio;

letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.

Osserva quanto segue.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza del 15 maggio del 2008, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli convalidava il provvedimento del questore di Siena, con cui si era imposto a Ia. Sa. l'obbligo di presentarsi nell'ufficio di polizia del luogo di residenza in occasione degli incontri di calcio della squadra del Napoli.

Ricorre per Cassazione l'interessato per mezzo del proprio difensore deducendo:

1) l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli in quanto il provvedimento da convalidare era stato pronunciato dal questore di Siena;

2) mancanza assoluta di motivazione in ordine alla gravita' indiziaria ed alle ragioni di necessita' ed urgenza che giustificano la misura;

Il primo motivo e' fondato, in esso assorbito il secondo.

La competenza a convalidare la richiesta del Pubblico Ministero avanzata ai sensi del Legge n. 401 del 1989, articolo 6 comma 3, appartiene esclusivamente al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio di polizia che ha imposto le prescrizioni previste dalla norma citata, anche se i fatti che hanno dato luogo a queste ultime sono stati commessi in altro circondario. Ove l'ordinanza di convalida sia pronunciata da giudice incompetente cio' da luogo a violazione di legge denunciabile con ricorso per Cassazione (Cass. 4 ottobre 1996 n. 4688; Cass. 3 dicembre 2003 n. 46342).

Trattasi, invero, d'incompetenza funzionale e non meramente territoriale perche' esiste un collegamento, non con il fatto, ma tra il giudice che deve convalidare il provvedimento e l'autorita' amministrativa che lo ha adottato. Di conseguenza l'incompetenza e' rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo.

La convalida pronunciata dal giudice funzionalmente incompetente sulla base di una richiesta avanzata da un procuratore della Repubblica a sua volta non legittimato e' inesistente e, pertanto, determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la perdita d'efficacia del provvedimento questorile nella parte relativa all'obbligo di presentazione all'autorita' di polizia, perche' non convalidato nel termine prescritto dall'autorita' giudiziaria funzionalmente competente.

Ovviamente si deve ritenere non preclusa all'autorita' amministrativa la possibilita' di adottare un nuovo provvedimento con la reiterazione di una nuova sequela procedimentale.

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'articolo 620 c.p.p.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la perdita d'efficacia del provvedimento del Questore di Siena in data 6 maggio del 2008 nella parte relativa all'obbligo di presentarsi all'Autorita' di Polizia.

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