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La condotta di 'imbrattamento' quale quella di affissione di volantini sul muro deve essere punita a prescindere dalla preesistente condizione estetica del muro
Pubblicata il 10/01/2010
Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 11 dicembre 2009, n. 47184
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente
Dott. GALLO Domenico - Consigliere
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere
Dott. MANNA Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA. AL. N. IL (OMESSO);
2) CI. MA. N. IL (OMESSO);
3) PE. PA. N. IL (OMESSO);
avverso la sentenza n. 803/2006 GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il 03/04/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE CRESCIENZO UGO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI GIOVANNI che ha concluso per la inammissibilita' del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MA. AL. , CI. MA. e PE. PA. , per il tramite del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 27.4.2007 con la quale il Giudice di Pace del Tribunale di Milano li ha condannati alla pena di euro 300,00 di multa ciascuno, giudicandoli responsabili del reato di cui agli articoli 110, 639 c.p., per avere, in concorso tra loro deturpato e imbrattato le mura perimetrali dell'Istituto I.S.U. sito in (OMESSO), affiggendovi abusivamente volantini pubblicitari riguardanti eventi musicali e cinematografici. Con l'aggravante di avere commesso il fatto su un immobile compreso nel perimetro del centro storico. (Fatto commesso in (OMESSO)).
La difesa con il presente gravame richiede l'annullamento della sentenza impugnata deducendo con un unico motivo il vizio di contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione perche', non emergendo la prova circa lo stato dei luoghi antecedente alla commissione del fatto non e' stata data motivazione adeguata circa la effettiva lesione dello interesse giuridicamente protetto, e nel contempo non e' stata fornita motivazione adeguata ai fini della verifica del fondamento della circostanza aggravante, circa l'ubicazione dell'immobile nell'ambito del centro storico di (OMESSO) criticando il ricorso al c.d. "fatto notorio".
Il ricorso e' manifestamente infondato sotto entrambi i profili.
In primo luogo si deve rilevare che la condotta di "imbrattamento" (quale quella di affissione di volantini su un muro previa spennellatura di colla sullo stesso - ascritta agli imputati odierni) prescinde dalla preesistente condizione estetica del muro stesso, perche' l'atto di imbrattare lede (peggiorando quantomeno la situazione preesistente dell'oggetto imbrattato) comunque l'interesse giuridicamente protetto.
Di qui consegue che, ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'articolo 639 c.p., non e' necessario, per il caso in cui il reato sia stato integrato attraverso la condotta di imbrattamento, accertare la previa condizione dell'oggetto danneggiato.
Per tale ragione non si puo' quindi ravvisare nella sentenza impugnata il dedotto vizio della motivazione.
Analoga considerazione deve essere fatta anche per quanto attiene al secondo profilo di censura. Il giudice ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante della commissione del fatto su un edificio posto in centro storico, sulla base di "un fatto notorio" esplicitato nella proposizione che "il centro storico della citta' di Milano corrisponde alla zona compresa all'interno dei Bastioni Spagnoli, perimetro che comprende al suo interno la (OMESSO). Circostanza confermata altresi' dal teste Ip. ...".
Si tratta di circostanza di fatto valutata e apprezzata dal giudice del merito ed esplicitata attraverso una motivazione adeguata che da un lato ha indicato il c.d. "fatto notorio" e dall'altro ne ha valutato il fondamento attraverso il ricorso ad un elemento probatorio esterno che e' rappresentato dalla deposizione del testimone IP. . Trattasi pertanto di valutazione di merito che, come tale, sfugge al sindacato di legittimita' non potendo essere messa in discussione ne' la sufficienza della motivazione stessa, ne' tantomeno la sua coerenza logica.
Per le suddette ragioni il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e ciascuno de dei ricorrenti deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende attesa la pretestuosita' delle ragioni di doglianza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.