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La critica «sarebbe meglio una gestione al maschile», rivolta a una dirigente di una pubblica struttura è oggettivamente diffamatoria

La critica «sarebbe meglio una gestione al maschile», rivolta a una dirigente di una pubblica struttura, nel corso di un'intervista pubblicata da un quotidiano, è oggettivamente diffamatoria ed è, da sola, idonea ad affermare la responsabilità sia dell'intervistato che dell'intervistatore. Invero si tratta di una dichiarazione che è certamente lesiva della reputazione della persona offesa trattandosi di un suggerimento assolutamente gratuito, sganciato dai fatti e che costituisce una mera valutazione. (Fattispecie nella quale in un articolo, intitolato «Carcere: serve un uomo», un sindacalista nell'ambito di un'intervista aveva criticato con la frase indicata la direttrice del penitenziario locale).

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 12 marzo 2010, n. 10164



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente

Dott. PIZZUTI Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. ROTELLA Mario - Consigliere

Dott. OLDI Paolo - Consigliere

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) CA. AN. , N. IL (OMESSO);

2) DI. MI. LU. , N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 1367/2007 CORTE APPELLO di SALERNO, del 19/02/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PIZZUTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'inammissibilita';

Udito, per la parte civile, l'Avv. Longo Raffaele.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 19.2.2009 la Corte d'appello di Salerno confermava la sentenza del tribunale della stessa citta' in data 9.2.2007, che - per quanto rileva in questa sede - aveva dichiarato CA. An. e DI. MI. Lu. colpevoli del reato di cui all'articolo 595 c.p., comma 3, e, per l'effetto, aveva condannato il primo alla pena di euro 1.500,00= di multa, il secondo alla pena di euro 700,00= di multa ed entrambi in solido al pagamento alla persona offesa, a titolo di riparazione pecuniaria, della somma di euro 3.500,00=, nonche' al risarcimento, in favore della parte civile costituita, dei danni, liquidati equitativamente in euro 7.000,00=.

Al CA. ed al DI. MI. era stato contestato di avere, il primo, quale autore dell'articolo, ed il secondo, quale autore delle espressioni riportate tra virgolette sia nel titolo che nel corpo dello stesso articolo, offeso la reputazione della dott.ssa C. C. , direttrice dell'istituto penitenziario di (OMESSO), mediante la pubblicazione di un articolo sul quotidiano "(OMESSO)" del (OMESSO) con il titolo "Carcere, per dirigerlo serve un uomo", il cui occhiello a tutta pagina recitava "(OMESSO) un sindacalista della CISL in campo dopo che l'ex numero uno e due agenti di polizia penitenziaria sono stati sospesi: la C. nel mirino".

Avverso la sopra citata sentenza della Corte d'appello di Salerno il CA. ed il DI. MICCO proponevano, per mezzo dei rispettivi difensori, separati ricorsi per cassazione.

Il difensore del CA. deduceva violazione della legge penale (articolo 595 co. 3 c.p.p) e vizio di motivazione, con riferimento alla conferma della responsabilita' dell'imputato e, segnatamente, al mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, quanto meno sotto il profilo putativo.

I giudici di merito avrebbero disatteso i principi della giurisprudenza di legittimita' in materia di intervista, poiche' il CA. , nell'articolo in questione, si sarebbe limitato a riportare tra virgolette le testuali dichiarazioni rese dal DI. MI. nell'intervista rilasciatagli. L'imputato, quindi, avrebbe svolto "un ruolo asettico", esercitando legittimamente il diritto di cronaca, in quanto il fatto in se' dell'intervista, in considerazione della qualita' dei soggetti coinvolti e della materia oggetto di discussione, avrebbe presentato profili di interesse pubblico all'informazione.

In ogni caso, ricorrerebbe, nella specie, l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca, essendo la fonte interpellata dal giornalista di sicura qualita' ed affidabilita', in relazione sia al contesto che all'argomento trattato.

Il difensore del DI. MI. deduceva:

1) Violazione di legge (articoli 522 c.p.p.) e difetto di motivazione, con riferimento alla conferma della responsabilita' dell'imputato ed in particolare al mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica sindacale.

Il DI. MI. , nella veste di sindacalista della Cisl Fps provinciale di (OMESSO), si sarebbe limitato a riferire al giornalista, nel corso di un colloquio telefonico durato pochissimi minuti, fatti incontestabilmente veri e di sicuro interesse pubblico sulle gravi carenze strutturali e sulla gestione del carcere di (OMESSO), nonche' sui difficili rapporti sindacali con la dott.ssa C. , direttrice di tale carcere.

In ordine alla frase attribuita nell'articolo al DI. MI. "sarebbe meglio una gestione al maschile" vi sarebbe stato un chiaro difetto di comprensione da parte del giornalista e del titolista, i quali avrebbero equivocato l'espressione come riferita alla C. e come riguardante una discriminazione di carattere sessuale e vi sarebbe stato, altresi', un evidente travisamento dei fatti da parte dei giudici di merito. Comunque, questa parte dell'articolo non sarebbe stata contenuta nella contestazione mossa all'imputato con conseguente difetto della stessa contestazione.

Un'attenta lettura dell'articolo dimostrerebbe inequivocabilmente che in nessun passaggio delle frasi attribuite al DI. MI. , le quali sarebbero esclusivamente quelle riportate nelle prime due colonne, sarebbe rinvenibile una condotta diffamatoria.

Comunque, le modalita' di "confezionamento" del pezzo giornalistico e la stesura del titolo, spesso non preparato nemmeno dall'articolista, non potrebbero certo essere imputate al DI. MI. .

In ogni caso, sussisterebbe, in favore di quest'ultimo, la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, di cui ricorrerebbero i requisiti.

2) Violazione di legge (articolo 62 bis c.p.) e difetto di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione.

3) Violazione di legge (articolo 133 c.p.) e difetto di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena, che avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale.

Il ricorso proposto nell'interesse del CA. deve essere rigettato, essendo le suaccennate censure infondate.

I giudici di merito, nelle sentenze di primo e di secondo grado, hanno giustificato la responsabilita' del CA. con motivazione ineccepibile ed aderente ai principi della giurisprudenza di legittimita'.

Questa Corte Suprema, nella sua massima composizione, ha affermato:

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non e' scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicita' delle circostanze e continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa e' da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in se' dell'intervista, in relazione alla qualita' dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione ed al piu' generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca, l'individuazione dei cui presupposti e' riservata alla valutazione del giudice di merito, che, se sorretta da adeguata e logica motivazione, sfugge al sindacato di legittimita' (Cass. Pen. SS.UU., 30.5.2001/16.10.2001, n. 37140, CED 219651).

Nel caso in esame, come ha correttamente rimarcato la corte territoriale, "la notizia pubblicata non consiste in alcun modo nel fatto stesso dell'intervista dell'imputato DI. MI. Lu. ", essendo piu' propriamente la situazione della struttura carceraria di (OMESSO).

D'altra parte, nell'articolo de quo, oltre alle dichiarazioni di altri sindacalisti ( Pa. , Sa. e c. ), sono riportati argomenti, frutto esclusivo della penna del CA. , quali la protesta inscenata dai detenuti nell'(OMESSO) ed una lettera scritta da alcuni detenuti, che avrebbe rappresentato le "condizioni disumane" dei detenuti stessi, ricollegandone la permanenza alla gestione della Dott.ssa C. .

I giudici di merito, quindi, correttamente, non hanno riconosciuto al CA. l'invocata scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca.

Essa non sussiste neppure sotto il profilo putativo, non risultando l'imputato avere svolto alcuna verifica sulla notizia pubblicata. Ed invero la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca e' configurabile quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l'affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte (Cass. Pen. Sez. 5, 11.3.2005, n. 15643, CED 232134).

Il ricorso interposto nell'interesse del DI. MI. deve, parimenti, essere rigettato.

Con il primo motivo, il ricorrente, sostanzialmente, da un lato, deduce che non vi sarebbe diffamazione nel contenuto delle dichiarazioni rese dal DI. MI. e riportate nell'articolo e che, in ogni caso, il reato sarebbe scriminato, essendo stato esercitato il diritto di critica sindacale, dall'altro lato, prospetta che non sarebbe stato rispettato il principio di correlazione tra contestazione e sentenza.

In ordine alla pretesa violazione del detto principio, sancito dall'articolo 521 c.p.p., deve essere rilevato che la questione sarebbe stata posta tardivamente, in quanto la conseguente nullita' ex articolo 522 c.p.p., rientrante tra quelle a regime intermedio (Cass. Pen. Sez. 2, 29.1.2008, n. 9171, CED 239545), non e' stata eccepita con i motivi di appello.

Nella specie, tuttavia, non sussiste violazione del surripetuto principio, fondato sulla salvaguardia del diritto di difesa, e, quindi, non ricorre alcuna nullita', poiche' tutto il contesto dell'articolo incriminato e' stato oggetto di contestazione e l'imputato e' stato posto concretamente in condizione di difendersi (cfr. Cass. Pen. SS.UU., 19.6.1996/22.10.1996 n. 16, CED 205619).

Per quanto riguarda la dedotta esclusione della natura diffamatoria delle dichiarazioni del DI. MI. e l'invocata esimente dell'esercizio del diritto di critica, in primo luogo, deve essere osservato che ogni questione sollevata circa l'attribuzione allo stesso DI. MI. delle espressioni virgolettate non e' proponibile in questa sede, trattandosi di questioni di merito e non di diritto.

In secondo luogo, deve essere rilevato che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la frase "sarebbe meglio una gestione al maschile", attribuita al DI. MI. , "e' oggettivamente diffamatoria ed e', da sola, idonea ad affermare la responsabilita' sia dell'intervistato che dell'intervistatore". Invero, "si tratta di una dichiarazione che e' certamente lesiva della reputazione della C. , trattandosi di un suggerimento assolutamente gratuito, sganciato dai fatti e che costituisce una mera valutazione, ripresa a caratteri cubitali nel titolo, nel quale si puntualizza proprio la necessita' (sottolineata dal verbo "servire") di affidare la direzione del carcere comunque ad un uomo".

I giudici di merito hanno, quindi, ritenuto insussistente l'invocata scriminante dell'esercizio del diritto di critica sindacale con argomentazioni congrue ed immuni da vizi logici e giuridici, rimarcando che "nella sostanza la censura che viene mossa alla C. e' sganciata da ogni dato gestionale ed e' riferita al solo fatto di essere una "donna" ... gratuito apprezzamento ... contrario alla dignita' della persona perche' ancorato al profilo, ritenuto decisivo, che deriva dal dato biologico dell'appartenenza all'uno o all'altro sesso".

Il secondo ed il terzo motivo sono privi di fondamento, avendo i giudici di merito motivato, adeguatamente e correttamente, il trattamento sanzionatorio, adottato nei confronti del DI. MI. .

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, liquidate in complessivi euro 1.700,00= oltre accessori di legge.
 

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