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La denominazione "mady in Italy" può essere applicato anche al prodotto agroalimentare prodotto in parte all'estero

L'imprenditore italiano che uitlizzi la dicitura "made in Italy", apponendola ai prodotti agroalimnetari dallo stesso lavorati e confeioznati, non commette il reato ex art. 517 c.p., atteso che l'origine di detti prodotti è definata dalla derivazione geografica e non dalla localizzazione delle fasi di lavorazione esclusivamente con riferimento ai prodotti D.O.P.. Ne consegue che nel caso in cui la merce non sia stata prodotta interamente ed esclusivamente in un paese, trova applicazione il criterio dettato dall'art. 24 del codice doganale comunitario per indicare l'origine. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione III penale, com sentenza n. 27250 del 12 luglio 2007.

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