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La detenzione di sostanza stupefacente in un quantità irrisoriamente superiore al limite tabellare consentito per l'uso personale se in possesso di un abituale consumatore non integra estremi della detenzione illecita ai fini di spaccio

La detenzione di sostanza stupefacente in un quantità irrisoriamente superiore al limite tabellare consentito per l'uso personale, qualora rinvenuta nella disponibilità di un soggetto dichiaratamente consumatore della medesima, non può ritenersi tale da integrare in ogni caso gli estremi della detenzione illecita ai fini di spaccio. Né, nella specie, può ritenersi non compatibile con l'approvvigionamento di una minima scorta per uso personale il rinvenimento nella disponibilità del soggetto della sostanza di tipo hashish già suddivisa in venti pezzi, sebbene presupposto fondante la condanna in primo grado. In assenza di ulteriori elementi, venuta meno l'efficacia indiziante della suddivisione dello stupefacente nelle indicate dosi, in riforma della impugnata sentenza deve concludersi per una pronuncia assolutoria perché il fatto non costituisce reato.

Corte d'Appello Palermo Sezione 3 Penale, Sentenza del 29 settembre 2009, n. 2278



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI PALERMO

TERZA SEZIONE PENALE

La Corte di Appello del distretto di Palermo, Terza Sezione Penale Composta dai Signori:

1. Dott. Giancarlo Trizzino - Presidente -

2. Dott. Gaetano La Barbera - Consigliere -

3. Dott. Egidio La Neve - Consigliere -

il 21/09/2009 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott.ssa Da.Gi. e con l'assistenza del Cancelliere B3 Lu.Du.

Ha emesso e pubblicato la seguente:

SENTENZA

Nel procedimento penale contro:

Ru.Gi. nato (omissis) residente in Cammarata, domicilio eletto: Cammarata - Via (omissis);

Libero - contumace

Detenuto in data (omissis), Obbl. Pres.ne P.G. in data 19/04/2006, revocata misura caut in data 03/11/2006

Assistito e difeso dall'Avv. Eu.Lo. - Cammarata del foro di Agrigento - Presente

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 31/1/2008, il GUP del Tribunale di Agrigento ha riconosciuto Ru.Gi. colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, comma V e comma VII D.P.R. n. 309/90, perché deteneva, a fine di probabile spaccio, grammi 21,5 circa di sostanza stupefacente di tipo hashish (in quantità superiore al limite stabilito dalle tabelle del Ministero della Sanità approvate in data (omissis) in allegato alla legge sopraindicata) suddivisi in n. 20 pezzi, contenuti in un pacchetto di sigarette all'interno di un marsupio portato a tracolla dal medesimo.

In Cammarata, il (omissis).

L'imputato è stato condannato, ritenuto il fatto di lieve entità, concessa la circostanza attenuante di cui al comma VII dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 e le circostanze attenuanti generiche, e ritenuta, altresì, la diminuente per il rito, alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed Euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Con pena sospesa nei termini e alle condizioni di Legge e con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, che ha chiesto l'assoluzione, perché il fatto non sussiste o con altra ampia formula.

All'odierno dibattimento, celebrato in contumacia dell'imputato, il Procuratore Generale e il difensore hanno adottato le conclusioni di cui al verbale di udienza e riportate in epigrafe.

La Corte si è, quindi, riunita in camera di consiglio per deliberare la sentenza e, all'esito, il Presidente ha dato lettura, alla pubblica udienza, del dispositivo allegato al verbale.

Tanto premesso, osserva il Collegio che va riformata la sentenza del Gup del Tribunale di Agrigento, in data 31/1/2008, appellata da Ru.Gi. e il predetto va assolto dal reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato.

Il (omissis), intorno alle ore 18,40, nella c.da (omissis) di Cammarata, zona nota come frequentata da assuntori di sostanze stupefacenti, una pattuglia dei Carabinieri controllava l'autovettura (omissis) tg. (omissis), con a bordo tre giovani, Lo.Gi., La.Ca. e Ru.Gi.

Effettuata la perquisizione personale sugli occupanti dell'autovettura, nel marsupio di Russotto Giuseppe venivano rinvenuti gr. 21,50 di hashish, suddivisi in n. 20 piccoli pezzettini.

La difesa ha chiesto l'assoluzione dell'appellante, poiché il predetto deteneva un quantitativo di droga, minimamente eccedente la soglia, che la legge autorizza per uso personale.

Nella flagranza del reato, l'appellante, spontaneamente, dichiarava di essere un consumatore occasionale e di avere acquistato, poco prima, la sostanza stupefacente, rinvenuta nel suo marsupio, da Fe.Ga., fornendo ogni indicazione utile alla identificazione di quest'ultimo e consentendo, così, ai militari di fare irruzione nell'abitazione del Fe., il quale veniva colto nell'atto di disfarsi, attraverso la finestra del bagno, di un involucro contenente gr. 52 di hashish, con conseguente arresto del predetto.

L'esito delle analisi chimico - tossicologiche, effettuate sulla sostanza rinvenuta nel marsupio del Ru., ha evidenziato che il predetto deteneva resina di cannabis (hashish), con un principio attivo pari a gr. 0,762 di tetraidrocannabinolo, di poco superiore al limite tabellare indicato nelle apposite tabelle del Ministero della Sanità, ai fini della detenzione per uso personale.

Contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, il superamento, veramente irrisorio, del limite tabellare, essendo il Ru. un consumatore della sostanza stupefacente, non integra gli estremi della detenzione illecita al fine di spaccio della suddetta sostanza stupefacente.

L'elemento costituito dalla divisione della sostanza in venti pezzetti, per un soggetto tossicodipendente, è compatibile con l'approvvigionamento di una minima scorta per uso personale.

Pertanto, in assenza di altri elementi, il dato della suddivisione della sostanza stupefacente in venti pezzettini non assume alcuna valenza indiziante, ben potendo il Ru. avere acquistato da uno spacciatore le dosi di hashish per il proprio consumo e fabbisogno personale.

Ne consegue che seppur si consideri la detenzione illecita, manca qualsivoglia elemento per ritenere che la condotta della detenzione sia stata sorretta dall'elemento soggettivo del dolo, consistente nella volontà di cedere a terzi la sostanza stupefacente rinvenuta nel marsupio.

Pertanto, va riformata la sentenza del Gup del Tribunale di Agrigento, in data 31/1/08, appellata da Ru.Gi. e il predetto va assolto dal reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato.

Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 309/90, va disposta la trasmissione di copia degli atti al Prefetto di Palermo, per quanto di competenza, essendo l'appellante un tossicodipendente.

P.Q.M.

Letto l'art. 605 c.p.p.;

In riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Agrigento, in data 31/1/2008,

appellata da Ru.Gi., assolve il predetto dal reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 75 D.P.R. n. 309/90, dispone trasmettersi copia degli atti al Prefetto di Palermo, per quanto di competenza.

Indica in giorni settanta il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo il 21 settembre 2009.

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2009.

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