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La diffamazione a mezzo stampa deve ritenersi eslcusa nell'ipotesi in cui non sia possibile identificare le persone diffamate dall'articolo

Ai fini del delitto di cui all'articolo 595 c.p., che punisce la diffamazione a mezzo stampa, occorre che la condotta contenga elementi tali da consentire, in maniera diretta o indiretta, ma sempre con ragionevole certezza, l'individuazione in equivoca, del diffamato, anche in via di esclusione o di deduzione nell'ambito di una ristretta categoria di persone. Ne deriva che deve ritenersi escluso che sia integrata la fattispecie di reato nel caso in cui non sia possibile in modo inequivoco identificare le persone che si sono sentite diffamate, ove i riferimenti di contesto contenuti negli articoli dei quotidiani suindicate siano "riferibili ad una generica pluralita' di soggetti non individuabili specificatamente in una citta', come quella che conta quasi quarantamila abitanti".

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 1 dicembre 2009, n. 46077



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente

Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere

Dott. AMATO Alfon - rel. Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso promosso da:

1) IN. DO. N. IL (OMESSO);

contro

1) AU. AN. N. IL (OMESSO);

2) CA. AN. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 3982/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AGRIGENTO, del 15/04/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;

sentite le conclusioni del PG Dott. SALVI G.: inammissibilita'.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I quotidiani "(OMESSO)" e "(OMESSO)" pubblicavano, il (OMESSO), nella cronaca di (OMESSO), la notizia del tentato suicidio di un operaio (OMESSO) di quarant'anni, commesso verso le ore sedici del giorno precedente, a causa del tradimento della moglie.

I coniugi In. Do. e Bu. Fr. , sentendosi lesi nella loro reputazione, sporgevano querela contro i giornalisti, autori degli articoli di stampa.

Il gip del Tribunale di Agrigento dichiarava nlp poiche' il tenore dei servizi non consentiva l'identificazione dei protagonisti dell'episodio riferito.

Ricorre il difensore della parte civile In. Do. , deducendo violazione di legge: la mancanza dei nominativi dei protagonisti della vicenda non ne esclude la possibilita' di individuazione ad opera degli abitanti della piccola cittadina e, in specie delle persone che assistettero alla scena, sulla scorta dei riferimenti spaziali, temporali e personali.

La censura non puo' essere condivisa.

Ai fini del delitto di cui all'articolo 595 c.p., occorre che la condotta contenga elementi tali da consentire, in maniera diretta o indiretta, ma sempre con ragionevole certezza, l'individuazione in equivoca, del diffamato, anche in via di esclusione o di deduzione nell'ambito di una ristretta categoria di persone.

Orbene, nella specie il gip ha motivatamente escluso la possibilita' di identificazione in equivoca delle persone che si sono sentite diffamate, dal momento che i riferimenti di contesto contenuti negli articoli dei quotidiani suindicate sono "riferibili ad una generica pluralita' di soggetti non individuabili specificatamente in una citta', come quella di (OMESSO), che conta quasi quarantamila abitanti".

Ne' rileva che l'identificazione fosse possibile ad opera delle persone presenti all'episodio, che non hanno verosimilmente appreso dai giornali piu' di quanto abbiano constatato ed appreso a causa della causale presenza "in loco".

Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
 

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