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La diffamazione a mezzo stampa deve ritenersi eslcusa nell'ipotesi in cui non sia possibile identificare le persone diffamate dall'articolo
Pubblicata il 17/01/2010
Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 1 dicembre 2009, n. 46077
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere
Dott. AMATO Alfon - rel. Consigliere
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
1) IN. DO. N. IL (OMESSO);
contro
1) AU. AN. N. IL (OMESSO);
2) CA. AN. N. IL (OMESSO);
avverso la sentenza n. 3982/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AGRIGENTO, del 15/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
sentite le conclusioni del PG Dott. SALVI G.: inammissibilita'.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I quotidiani "(OMESSO)" e "(OMESSO)" pubblicavano, il (OMESSO), nella cronaca di (OMESSO), la notizia del tentato suicidio di un operaio (OMESSO) di quarant'anni, commesso verso le ore sedici del giorno precedente, a causa del tradimento della moglie.
I coniugi In. Do. e Bu. Fr. , sentendosi lesi nella loro reputazione, sporgevano querela contro i giornalisti, autori degli articoli di stampa.
Il gip del Tribunale di Agrigento dichiarava nlp poiche' il tenore dei servizi non consentiva l'identificazione dei protagonisti dell'episodio riferito.
Ricorre il difensore della parte civile In. Do. , deducendo violazione di legge: la mancanza dei nominativi dei protagonisti della vicenda non ne esclude la possibilita' di individuazione ad opera degli abitanti della piccola cittadina e, in specie delle persone che assistettero alla scena, sulla scorta dei riferimenti spaziali, temporali e personali.
La censura non puo' essere condivisa.
Ai fini del delitto di cui all'articolo 595 c.p., occorre che la condotta contenga elementi tali da consentire, in maniera diretta o indiretta, ma sempre con ragionevole certezza, l'individuazione in equivoca, del diffamato, anche in via di esclusione o di deduzione nell'ambito di una ristretta categoria di persone.
Orbene, nella specie il gip ha motivatamente escluso la possibilita' di identificazione in equivoca delle persone che si sono sentite diffamate, dal momento che i riferimenti di contesto contenuti negli articoli dei quotidiani suindicate sono "riferibili ad una generica pluralita' di soggetti non individuabili specificatamente in una citta', come quella di (OMESSO), che conta quasi quarantamila abitanti".
Ne' rileva che l'identificazione fosse possibile ad opera delle persone presenti all'episodio, che non hanno verosimilmente appreso dai giornali piu' di quanto abbiano constatato ed appreso a causa della causale presenza "in loco".
Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.