Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

La disciplina dettata dall'articolo 97 comma 4, del Cpp impone, in assenza del difensore di fiducia o di quello di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3, di designare come sostituto «un altro difensore immediatamente reperibile», senza che tale ad

La disciplina dettata dall'articolo 97 comma 4, del Cpp impone, in assenza del difensore di fiducia o di quello di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3, di designare come sostituto «un altro difensore immediatamente reperibile», senza che tale adempimento comporti alcun riferimento alle regole che presiedono alla designazione del difensore di ufficio. D'altra parte, l'ultimo periodo del comma 4 del citato articolo 97, prevede che, nel corso del giudizio possa essere nominato come sostituto, solo un difensore di ufficio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione del Cpp, non comminando peraltro la nullità per l'ipotesi dell'inosservanza di tale obbligo, sicché, per il principio di tassatività vigente in materia, la nomina come difensore di ufficio di un professionista non inserito in detto elenco non può ritenersi affetta da nullità, perché non incide sull'assistenza tecnica che deve essere assicurata all'interessato.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felic - Presidente

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) VE. LU. , N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 17/05/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MILO NICOLA;

udito il P.G. in persona del Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito il difensore avv. Pansini G., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1 - La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 17/5/2005, confermava quella in data 28/1/2004 del Gup del locale Tribunale che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Ve. Lu. colpevole del delitto di omicidio colposo e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia e condizionalmente sospesa, nonche' al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

L'addebito specifico mosso all'imputato e' di avere tenuto, nel mentre percorreva - il giorno 14/8/2001 - una strada di (OMESSO) a bordo della propria "Vespa", una condotta di guida in violazione di specifiche norme del codice della strada (velocita' sostenuta e invasione - per un'azzardata manovra di sorpasso - dell'opposta corsia di marcia), provocando cosi', nell'impegnare una curva volgente a sinistra, il violento impatto contro il motociclo che proveniva dal senso contrario e sul quale era trasportato Ko. Pa. , che, sbalzato al suolo, aveva riportato gravissime lesioni che lo avevano tratto immediatamente a morte.

La Corte territoriale, sulla base delle indagini espletate ed acquisite agli atti nonche' alla luce degli accertamenti tecnici eseguiti dal consulente d'ufficio ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, riteneva fondata la postulazione d'accusa e ravvisava, quindi, nella condotta di guida tenuta - nella circostanza - dal Ve. la causa esclusiva dell'evento mortale.

2 - Proponeva ricorso per Cassazione - tramite il proprio difensore- l'imputato, deducendo:

1) violazione dell'articolo 97 c.p.p., comma 4, articolo 108 c.p.p., articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), articolo 180 c.p.p., articolo 182 c.p.p., comma 3, articolo 604 c.p.p., comma 4, con conseguente nullita' del giudizio di primo grado e dell'attivita' processuale successiva, per non essere stato accordato il termine a difesa al difensore d'ufficio nominato in sostituzione di quello di fiducia; 2) violazione degli articolo 97, 108 e 177 c.p.p., articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), articolo 180 c.p.p., articolo 604 c.p.p., comma 4, per irritualita' della nomina del difensore d'ufficio, non inserito nell'elenco di quelli di turno di cui all'articolo 29 disp. att. c.p.p.; 3) vizio di motivazione in ordine al formulato giudizio di responsabilita', basato su argomentazioni manifestamente illogiche.

3 - Il ricorso, con ordinanza 21/4/2006 della settima sezione penale di questa Suprema Corte, veniva dichiarato inammissibile, perche' proposto fuori termine.

4 - A seguito di ricorso straordinario ex articolo 625 bis c.p.p. attivato dal condannato, questa Corte, con pronuncia 9/4/2008, rilevato l'errore percettivo in cui era incorsa la settima sezione nel ritenere tardivo il ricorso avverso la sentenza d'appello, ha revocato l'ordinanza d'inammissibilita' adottata il 21/4/2006 e ha disposto la trattazione del ricorso originario in pubblica udienza.

5 - Devesi, quindi, nella presente fase rescissoria, concettualmente diversa da quella rescindente gia' definita, procedere alla verifica della fondatezza o meno dell'originario ricorso per Cassazione, con l'effetto che la presente pronuncia sostituisce in toto quella precedente della settima sezione penale.

6 - Il ricorso non e' fondato e va rigettato.

6a- Quanto alla doglianza circa l'irritualita' della nomina del difensore d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia, non comparso nel giudizio di primo grado, osserva la Corte che correttamente il Gup oriento' la sua scelta sull'avvocato Rosario Marino occasionalmente presente in aula. La disciplina dettata dall'articolo 97 c.p.p., comma 4, infatti, impone, in assenza del difensore di fiducia o di quello d'ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3, di designare come sostituto "un altro difensore immediatamente reperibile", senza che tale adempimento comporti alcun riferimento alle regole che presiedono alla designazione del difensore d'ufficio.

D'altra parte, l'ultimo periodo dell'articolo 97 c.p.p., comma 4, non commina la nullita' per l'ipotesi dell'inosservanza dell'obbligo di nominare come sostituto, nel corso del giudizio, un difensore d'ufficio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 29 disp. att. c.p.p., sicche', per il principio di tassativita' vigente in materia, la nomina come difensore d'ufficio di un professionista non inserito in detto elenco non puo' ritenersi comunque affetta da nullita', perche' non incide sull'assistenza tecnica che deve essere assicurata all'interessato.

6b - Priva di pregio e' anche la doglianza circa la mancata concessione al difensore d'ufficio, che ne aveva fatto richiesta, di un congruo termine a difesa.

Al di la' di qualsiasi considerazione sul fatto che la norma di cui all'articolo 108 c.p.p. non comprende tra i presupposti per la concessione di un termine per la difesa al difensore designato ex articolo 97 c.p.p., comma 4, che ne faccia richiesta, anche la semplice assenza dall'udienza del difensore di fiducia, facendo riferimento soltanto alle tassative ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilita' e abbandono della difesa (cfr. Cass. S.U. 11/11/1994, Nicoletti; C. Cost. sent. n. 450/1997), rileva la Corte che, a tutto voler concedere, la mancata concessione di un congruo termine per la difesa al difensore d'ufficio, designato in sostituzione di quello di fiducia non comparso, integrerebbe una nullita' generale a regime intermedio, in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore.

Ne consegue, quindi, che detta nullita', in quanto consumatasi - nella specie - nella fase introduttiva del giudizio, avrebbe dovuto essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 182 c.p.p., comma 2, e cioe' immediatamente dopo il compimento dell'atto nullo, costituito, nell'ipotesi data, dal provvedimento del giudice sulla richiesta di concessione del termine o, al piu' tardi, prima della deliberazione della sentenza di primo grado (articolo 180 c.p.p.).

Nel caso in esame, il difensore designato non formulo', nel corso dell'udienza 28/1/2004 dinanzi al Gup, alcuna eccezione sul punto.

6c - Anche il denunciato vizio di motivazione sul formulato giudizio di colpevolezza dell'imputato e' privo di consistenza.

Ed invero, la sentenza impugnata da conto, con motivazione adeguata e logica, disattendendo cosi' implicitamente la contraria tesi difensiva, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene, attraverso la puntuale e convincente ricostruzione della dinamica del sinistro, ancorata a precisi dati oggettivi evidenziati dal consulente tecnico d'ufficio.

Il Ve. , nell'impegnare alla guida della sua "Vespa" una curva volgente a sinistra, invase l'opposta corsia di marcia e ando' a scontrarsi col motociclo (condotto da tale Ca. ) che proveniva dal senso contrario e sul quale era trasportata la povera vittima, che, per effetto del violento impatto, cadde al suolo riportando lesioni letali.

Dato decisivo e fondamentale, a conforto di tale ricostruzione, e' la posizione del cadavere del povero Ko. dopo l'incidente: era nella corsia di pertinenza del motociclo sul quale era trasportato, il che induce ragionevolmente a ritenere - secondo il Giudice distrettuale - che tale veicolo, al momento dell'impatto, procedeva regolarmente nella propria semicarreggiata, considerato che, se avesse invaso quella opposta, la povera vittima sarebbe stata proiettata in quest'ultima per effetto dell'energia cinetica connessa alla velocita' del veicolo su cui era trasportata.

Tale valutazione in fatto della Corte di merito, in quanto immune da vizi logici, si sottrae a qualunque censura di legittimita'.

D'altra parte, il ricorrente si limita a stigmatizzare, in maniera generica, alcuni passaggi motivazionali della sentenza impugnata, non decisivi nell'economia del discorso giustificativo in essa sviluppato, ed omette di prendere in considerazione la parte centrale e piu' qualificante del percorso argomentativo innanzi sintetizzato e sulla cui base trova fondamento il giudizio di responsabilita' del Ve. .

7 - Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 950 UTENTI