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La distinzione tra critica ed invettiva è che la prima è validamente argomentata
Pubblicata il 17/04/2007
Con sentenza n. 11662 del 20 marzo 2007, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dettato i criteri distintivi tra critica ed invettiva o insulto, statuendo che l’elemento caratterizzante della critica, e tale da distinguerlo dall’insulto o invettiva, è l’argomentazione logica posta a suo fondamento. Nello specifico, a detta della S.C., affinché un giudizio critico possa ritenersi validamente argomentato, occorre che esso sia corredato da una “spiegazione”, che renda manifesta al destinatario del messaggio la ragione della censura. Ne consegue, pertanto, che deve giudicarsi configurabile l’esimente del diritto di critica, nell’ipotesi in cui il discorso giornalistico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, su temi di rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure, a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca , che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale di questi non siano strumentalmente travisati e manipolati.