Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

La divulgazione di materiale pedopornografico integra reato anche se trasmessa tramite il sistema peer to peer

Il delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori degli anni diciotto sussiste quando il materiale sia propagato ad un numero indeterminato di destinatari, come avviene con l'inserimento nella rete internet mediante il modello di comunicazione "peer to peer" di filmati aventi come oggetto esibizioni pornografiche da parte di minori di anni 18 ed anche di anni 14.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 5 luglio 2006, n. 23164)



- Leggi la sentenza integrale -

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 5.04.2006 che ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP in data 13.03.2006 nei confronti di Ri. Ha., nato a Ro. il (...), indagato per il reato di cui all'art. 600 ter cod. pen.;

Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;

Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, dott. Luigi Ciampoli, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;

Sentito il difensore del ricorrente, avv. En. Fa., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

OSSERVA

Con ordinanza 5.04.2006 il Tribunale di Roma annullava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP in data 13.03.2006 nei confronti di Ri. Ha., indagato per il reato di cui all'art. 600 ter comma 3 cod. pen. per avere inserito nel modello di comunicazione "peer to peer" [da pari a pari] materiale pornografico consistente in film [allo stato circa 200] aventi come oggetto esibizioni pornografiche da parte di minori di anni 18 e anche di anni 14, in tal modo dando la possibilità d'accesso via internet a detto materiale pedopornografico a un numero indeterminato di soggetti.

Rilevava il Tribunale che il consulente tecnico, incaricato dal PM di duplicare i documenti informatici esistenti nel PC dell'indagato, aveva evidenziato la presenza di supporti informatici e di hard disk con un software p2p e una cartella di file condivisi.

Uno degli hard disk conteneva software di condivisione idoneo a diffondere e cedere i files presenti nel PC contenenti filmati pedopornografici ritraenti minori di anni 18 e infraquattordicenni.

Secondo il Tribunale la mera detenzione di materiale pedopornografico e il possesso di un software idoneo a diffondere e cedere ad altri i files presenti nel PC dell'indagato non integrano il reato ipotizzato che richiede la divulgazione, la diffusione e la condivisione del materiale pedopornografico.

La sola idoneità del software a condividere e a diffondere il materiale illegale è indicativa della potenzialità del sistema informatico, ma non di un effettivo sfruttamento della stessa per diffonderlo.

Proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando violazione di legge in ordine all'esclusione della configurabilità del reato di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter, comma 3, cod. pen. che sussiste quando il materiale illegale viene immesso in rete ed indipendentemente dall'effettiva diffusione.

Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

Il ricorso è fondato perché il Tribunale ha effettuato un erronea qualificazione giuridica del fatto ritenendo erroneamente che non sia configurabile l'ipotesi delittuosa oggetto della contestazione.

Al riguardo, si osserva che l'art. 3 della legge 3 agosto 1998 n. 269, che ha introdotto il reato di pornografia minorile, ne prevede varie ipotesi, tra cui, al comma 3, quelle di distribuzione ovvero divulgazione ovvero di pubblicizzazione con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, di materiale pornografico di cui al primo comma (e cioè di materiale pornografico minorile).

Il dettato normativo richiede, per tutte le ipotesi enunciate nel citato comma 3, la concreta possibilità di diffusione del materiale pornografico.

Occorre, cioè, che l'agente ponga in essere le condizioni che consentano la propagazione del materiale interessando un numero indeterminato di persone, come nel caso in esame, in cui l'indagato ha inserito nel modello di comunicazione "peer to peer" materiale pornografico consistente in film [allo stato circa 200] aventi come oggetto esibizioni pornografiche da parte di minori di anni 18 e anche di anni 14, in tal modo dando la possibilità di accesso via internet a detto materiale pedopornografico a un numero indeterminato di soggetti.

Quindi, nel caso in esame, il reato è integrato dall'immissione in rete del materiale pedopornografico perché, come rilevato dal CT [uno degli hard disk conteneva software di condivisione idoneo a diffondere e cedere i files presenti nel PC contenenti filmati pedopornografico ritraenti minori di anni 18 e infraquattordicenni], ciò consentiva a chiunque si collegasse la condivisione di tale materiale [cfr. Cassazione Sezione III n. 25232/2005; RV. 231814: "Il reato di cui all'art. 600 ter, comma 3, cod. pen. (pornografia minorile commessa per via telematica) si consuma nel momento in cui i dati pedopornografici vengono immessi nella rete, atteso che tale immissione, pur collocandosi in un momento antecedente all'effettiva diffusione tra il pubblico del materiale vietato, è sufficiente ad integrare il reato, con natura di reato di pericolo concreto, stante la possibilità di accesso dati ad un numero indeterminato di soggetti"].

Va perciò annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma che si uniformerà all'enunciato principio.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2672 UTENTI