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La manifestazione di sentimenti di odio razziale deve essere punita con l’aggravante

I sentimenti di disprezzo razziale, ostilità, desiderio di nuocere ad una persona di razza diversa, di convinzione di avere a che fare con persona inferiore e non titolare degli stessi diritti alimentano quel conflitto tra le persone che testimoniano la presenza dell'odio razziale.Per tale ragione trova applicazione l'aggravante della discriminazione razziale al reato commmesso dacolui che, pensando di fare una spacconata con un ragazzo di colore che era stato investito in precedenza da un pirata della strada, aveva lanciato la propria auto a forte velocità urlando “schiaccio il negro” e costringendolo a mettersi in salvo saltando sul marciapiede. (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 7 ottobre 2008, n. 38217)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente

Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere

Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere

Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere

Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MA. RE., N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 04/12/2007 CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte di Cassazione:

OSSERVA

Ma. Re. e' stato condannato in entrambi i gradi di merito - sentenze del GIP presso il Tribunale di Torino emessa ai sensi dell'articolo 442 c.p.p., il (OMESSO) e della Corte di Appello della stessa Citta' del 4 dicembre 2007 - alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di ricettazione di una automobile e di violenza privata, cosi' modificata la originaria imputazione di tentato omicidio, aggravata dalla circostanza di cui al Decreto Legge n. 122 del 1993, articolo 3 convertito in Legge n. 205 del 1993 in danno di ND. AR., contro il quale lanciava l'auto a notevole velocita' urlando schiaccio il negro e costringendo la parte lesa a mettersi in salvo saltando sul marciapiede.

Con il ricorso per cassazione il MA. ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla Legge n. 205 del 1993 articolo 3. Il ricorrente, dopo avere segnalato la esistenza di due diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali sul punto dovuti ad una interpretazione piu' restrittiva e ad una piu' ampia della norma in questione, rilevava che la sua condotta, dovuta a vanteria e non ad odio razziale, non integrava, in base ad entrambe le interpretazioni della giurisprudenza di legittimita', l'aggravante contestata.

Il motivo posto a sostegno del ricorso proposto da MA. Re. non e' fondato.

La condotta attribuita al ricorrente non e' contestata; il giovane, che era a bordo di una vettura insieme a quattro amici, vista una persona di colore in difficolta' sulla strada - era stato investito in precedenza da un pirata -, invece di prestargli soccorso, come elementari principi di solidarieta' avrebbero imposto, ha urlato schiaccio il negro ed ha lanciato l'auto velocemente contro il malcapitato, che si e' sottratto all'investimento saltando sul marciapiede.

E' stato escluso il tentativo di omicidio, ma i giudici del merito hanno ritenuto la sussistenza della violenza privata; insomma il giovane voleva spaventare l'uomo di colore e costringerlo a sottrarsi all'investimento con un balzo.

La condotta, del tutto ingiustificata e connotata da indubbia gravita', come ritenuto dai giudici di merito, e' stata considerata aggravata da motivi di discriminazione razziale.

La decisione non merita alcuna censura sotto il profilo della legittimita'.

In effetti la condotta del Ma. Re. era finalizzata, quanto meno, ad incutere timore alla persona di colore - schiaccio il negro - e costituiva chiara manifestazione di disprezzo ed avversione nei confronti di una persona di colore, perche' l'azione era motivata esclusivamente dal fatto che si trattava di persona appartenente ad una razza diversa.

Insomma proprio la valutazione discriminatoria di inferiorita' della persona di colore rendeva legittimo, secondo il ricorrente, utilizzare quella persona come semplice oggetto di un gioco pericoloso.

Proprio questi sentimenti di disprezzo razziale, ostilita', desiderio di nuocere ad una persona di razza diversa, di convinzione di avere a che fare con persona inferiore e non titolare degli stessi diritti alimentano quel conflitto tra le persone che testimonia la presenza dell'odio razziale (vedi anche Cass. Sez. 5, penale, 20 gennaio 2006 n. 9381).

Appare evidente che l'azione del Ma. avesse oggettivamente finalita' di discriminazione razziale e fosse idonea a fare sorgere negli amici in auto identico sentimento di disprezzo motivato da motivi razziali.

Sussiste, pertanto, l'aggravante contestata e non ha alcun rilievo che il movente della condotta dell'imputato sia da individuare in una smargiassata, come sostenuto dal ricorrente.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.

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