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La notifica all'imputato eseguità in un domicilio diverso da quello dichiarato è affetta da nullità assoluta ed insanabile
Pubblicata il 11/10/2011
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 6 settembre 2011, n. 33155
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI. RO. N. IL (OMESSO);
avverso la sentenza n. 171/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del 13/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv.to Gianluca Ragazzi del foro di Roma.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Ancona ha confermato, per quanto qui rileva, la sentenza del Tribunale di Camerino che aveva ritenuto Gi. Ro. responsabile di aver concorso nella realizzazione di furti aggravati e di danneggiamene, come contestati ai capi b, c, d, e, f, g, h, i.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo due motivi. Con il primo eccepisce la nullita' delle sentenze di primo grado e di appello per omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio, dell'estratto della sentenza contumaciale di primo grado e del decreto di citazione in appello. Rappresenta che all'atto della scarcerazione l'imputato aveva dichiarato domicilio in (OMESSO), luogo coincidente con la residenza anagrafica e del nucleo familiare; nel decreto di citazione l'imputato invece viene indicato come residente in via (OMESSO) e senza che venissero effettuate nuove ricerche - che secondo il ricorrente sarebbero state necessarie - le notifiche sono avvenute a mani dei difensori; eccepisce che avrebbe comunque dovuto seguirsi la procedura di cui all'articolo 161, comma 4.
Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione circa la ritenuta responsabilita' che sarebbe fondata sulla chiamata di correo da parte di Ch. , senza una corretta e necessaria valutazione della attendibilita' soggettiva, della intrinseca consistenza delle dichiarazioni rese e della esistenza di riscontri esterni individualizzanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e' fondato.
Dall'esame degli atti, che si impone in considerazione della questione sollevata con il ricorso, risulta che il decreto di citazione a giudizio in primo grado recava l'indirizzo di via (OMESSO) (f.31), mentre l'imputato aveva dichiarato domicilio in via (OMESSO). L'imputato e' stato dunque citato a un domicilio che non era quello regolarmente dal medesimo dichiarato e dunque la notifica e' viziata da nullita' assoluta e insanabile, a prescindere da quanto successivamente avvenuto e dell'avviso dato ai difensori di fiducia.
Ne deriva la nullita' dell'intero giudizio di primo e secondo grado e pertanto, assorbito il restante motivo di ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di Camerino per nuovo giudizio.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia al Tribunale di Camerino per nuovo giudizio.