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La nozione di variazione essenziale dal permesso di costruire costituisce una tipologia di abuso intermedia tra la difformità totale e quella parziale

In materia urbanistica, la nozione di variazione essenziale dal permesso di costruire, di cui all'art. 32, d.P.R. n. 380 del 2004, , sanzionata, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 32, comma terzo, dall'art. 44 lett. a) del citato d.P.R.. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 3 marzo 2005, n. 8316)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Antonio Zumbo - Presidente

Amedeo Postiglione - Consigliere

Claudia Squassoni - Consigliere

Mario Gentile - Consigliere Rel.

Giulio Sarno - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Lo. Gu., nato il (...);

Fa. Pe., nato il (...);

Ma. Fa., nato il (...);

Avverso Ordinanza Tribunale di Roma, emessa il 22/09/04;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;

Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza emessa il 22/09/04 -provvedendo sulla richiesta di riesame presentata, tra gli altri, da Lo. Gu., Fa. Pe. avverso il decreto di sequestro preventivo in data 12/07/04 del G.i.p. del Tribunale di Velletri, avente per oggetto l'immobile ubicato nella via Br. n. 11 del Comune di Ar.- rigettava il gravame.

I predetti Lo. Gu., Fa. Pe., unitamente a Ma. Fa., proponevano ricorso per cassazione, deducendo: Violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p.

In particolare i ricorrenti, mediante articolate argomentazioni, esponevano che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 44, lett. c) D.P.R. 380/01.

Trattavasi di modeste modifiche al progetto assentito con il permesso di costruire n. 434/E02 del 26/09/03, che non costituivano variazioni essenziali, ex art. 32 D.P.R. 380/01, per cui non sussisteva la contestata contravvenzione di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. 380/01.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della decisione impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 25/01/05, ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

Nella fattispecie in esame, con decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Velletri in data 12/07/04, veniva disposto il sequestro preventivo dell'immobile ubicato nella via Br. n. 11 del Comune di Ar.

In particolare, in ordine al fumus commissi delicti posto a fondamento del sequestro preventivo de quo, venivano contestati i reati di cui agli artt. 44 lett. c) D.P.R. 380/01 e 181 D.lvo 42/04, per essere state realizzate opere edilizie in variazione essenziale rispetto al permesso di costruire (n. 434 E02 del 26/09/03); opere eseguite in zona sottoposta a vincolo paesistico-ambientale, trattandosi di area gravata da usi civici; il tutto nei confronti, tra gli altri, di Lo. Gu. e Fa. Pe., che proponevano istanza di riesame.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 22/09/04, confermava il decreto di sequestro preventivo nei confronti dei citati Lo. Gu. e Fa. Pe.

In particolare il Tribunale del riesame, nella motivazione del provvedimento di rigetto, assumeva sostanzialmente che nella fattispecie si era verificata una variazione essenziale, ai sensi degli artt. 44 lett. c), 32 D.P.R. 380/01.

Tanto premesso sui termini principali della vicenda in esame, va affermato che l'ordinanza del Tribunale di Roma è priva di motivazione.

Al riguardo va precisato che in materia urbanistica la nozione di variazione essenziale, di cui all'art. 32 D.P.R. 380/01, costituisce una tipologia di abuso intermedia tra la difformità totale e la difformità parziale del permesso di costruire.

Gli abusi riconducibili alla nozione di variazione essenziale, sotto il profilo penale, rientrano nella fattispecie criminosa di cui all'art. 44 lett. a) D.P.R. 380/01.

Solamente in determinate ipotesi (vedi art. 32, comma 3 D.P.R. 380/01) gli interventi edilizi costituenti variazioni essenziali al progetto approvato sono rilevanti ai fini della sussistenza delle contravvenzioni di cui all'art. 44 lett. b) e c) D.P.R. 380/01.

Orbene il Tribunale del riesame si è limitato ad affermare che nella fattispecie si era verificata una variazione essenziale, senza indicare e precisare le ragioni di fatto e di diritto poste a base di tale assunto.

Trattasi di motivazione apparente, meramente assertiva che non consente, in sede di legittimità, un idoneo controllo in ordine alla correttezza logico-giuridica dell'iter argomentativo seguito dal Tribunale nel pervenire alla decisione adottata.

Ricorre, pertanto, un'ipotesi di assenza totale di motivazione, che concretizza il vizio della violazione di legge di cui all'art. 606 lett. c) c.p.p., deducibile e rilevabile in sede di ricorso per cassazione in materia di misura cautelare reale, ai sensi dell'art. 325 c.p.p.

Le argomentazioni finora svolte sono determinanti ed assorbenti ai fini della decisione, senza necessità di esame analitico delle ulteriori questioni dedotte nel ricorso.

Va annullata, pertanto, l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, in data 22/09/04, con rinvio a detto Ufficio Giudiziario per un nuovo esame.

P.Q.M.

LA CORTE

Annulla l'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di Roma.

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