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La perizia non puo' farsi rientrare nel concetto di prova decisiva

la perizia, per il suo carattere neutro connesso che la sottrae alla disponibilita' delle parti e la rimette alla discrezionalita' del giudice, non puo' farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non e' sanzionatale ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione e' insindacabile in cassazione (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale
Sentenza del 28 settembre 2009, n. 38112).



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente

Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DO. Be. , nato il (OMESSO);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania 13 febbraio 2008 n. 381.

Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;

Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Vittorio MARTUSCIELLO, il quale ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

Sentiti i difensori, avv. DE CAROLIS VILLARS Oliviero, sost. proc. dell'avv. Pennisi Alfio, per la parte civile, il quale ha concluso conformemente al P.G.; e avv. CONDORELLI CAFF Francesco per l'imputato, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

osserva:

IN FATTO E DIRITTO

Con sentenza dell'11 aprile 2006 n. 91 il Tribunale di Catania/Mascalcia dichiarava Do.Be. colpevole a) del reato previsto dall'articolo 572 c.p., commesso in danno della moglie Ca.Gi. in (OMESSO), in epoca anteriore e prossima al mese di (OMESSO), sottoponendola a un regime di umiliazioni e vessazioni materiali e morali, reiterate e protratte nel tempo, consistite fra l'altro in ingiurie gravemente lesive dell'onore e del decoro, in percosse, in violenze psicologiche e fisiche nonche' in continue minacce di ingiusti mali; b) del reato di calunnia in danno della predetta Ca. , commessa in (OMESSO) con denuncia presentata ai Carabinieri incolpando la moglie, pur sapendola innocente, del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall'articolo 570 c.p.; e lo condannava, con la continuazione, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione nonche' al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendone l'assoluzione.

Con sentenza del 13 febbraio 2008 n. 381 la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'appellante dal reato di calunnia, rideterminando la pena in un anno e sei mesi di reclusione.

Avverso la sentenza di appello gli appellanti hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1. mancata assunzione di una prova decisiva in violazione degli articoli 189, 191, 196 e 220 c.p.p. e contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d) ed e)) perche' la Corte d'appello non ha sottoposto la parte offesa a perizia in conseguenza della diagnosi formulata al suo riguardo il (OMESSO) di neoplasia con le caratteristiche del meningioma, al fine di verificarne le condizioni psichiche; e perche', per gli stessi motivi, non ha sottoposto a perizia la teste Tr. , che aveva istigato la Ca. contro il marito; e, infine, perche', oltre alla Ca. e alla Tr. , non era stato sentito il m.llo CC. Sa.Gi. ;

2. violazione o falsa applicazione dell'articolo 572 c.p. e mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione (articolo 606 c.p.p.) perche' la Corte di Catania avrebbe dovuto dichiarare inattendibile la testimonianza resa da Ca.Gi. in contrasto con le dichiarazioni dei figli e con la donazione alla stessa da parte del Do. della meta' indivisa della propria casa di via (OMESSO), come dimostrazione di affetto;

3. omessa pronuncia e difetto di motivazione (articolo 606 c.p.p., lettera e)) in ordine alla deposizione dei figli Do. Sa. e Ma. Ma. , i quali avevano escluso che, dopo che loro avevano raggiunto la maggiore eta', vi fossero stati discussioni e malintesi tra i genitori, i quali nel (OMESSO) erano stati autorizzati dal Tribunale a vivere separati; data che doveva essere considerata ai fini della prescrizione. L'impugnazione e' infondata.

Per giurisprudenza costante la perizia, per il suo carattere neutro connesso che la sottrae alla disponibilita' delle parti e la rimette alla discrezionalita' del giudice, non puo' farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non e' sanzionatale ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione e' insindacabile in cassazione (v., per tutte, Cass., Sez. 4, 22 gennaio 2007 n. 14130, ric. Pastorelli e altro).

Per questa ragione - e per le ragioni di merito indicate nella sentenza impugnata, che ha disatteso la relativa censura mossa in quella sede - il motivo in esame deve ritenersi inammissibile. L'inammissibilita' riguarda anche l'eccezione - peraltro non proposta nei motivi di appello, come prescritto a pena d'inammissibilita' dagli articoli 585 e 595 c.p.p. - relativa all'omessa citazione del m.llo CC. Sa.Gi. quale teste di riferimento, considerando che quella della Ca. era una testimonianza diretta, per cui la disposizione dell'articolo 195 c.p.p. non era applicabile. Quanto al secondo motivo si osserva che la sentenza impugnata ha rilevato come i fatti narrati dalla parte offesa siano stati confermati dalla testimonianza concorde dei figli Do. Le. e Sa. , ritenuti motivatamente attendibili, per cui appare smentito il presunto contrasto fra le dichiarazioni dei testimoni predetti.

D'altra parte, la circostanza relativa all'allegata donazione della meta' indivisa della casa di via (OMESSO), non dedotta nei motivi d'appello, non smentisce l'accertamento delle vessazioni che hanno dato luogo alla commissione del reato ascritto all'imputato. Il motivo in esame risulta percio' infondato. Alla medesima conclusione si perviene riguardo al terzo motivo.

Con la sentenza di primo grado e' stata respinta l'eccezione di prescrizione sulla base dell'accertamento che i maltrattamenti erano stati posti in essere dal Do. per tutta la durata del rapporto coniugale con la Ca. , fino alla cessazione effettiva, avvenuta con la sentenza di separazione pronunciata nel (OMESSO) (v. testimonianze dei figli della coppia e, in particolare, quella resa da Do.Ma. Ma. in dibattimento, confermata da certificato medico in atti). L'eccezione di prescrizione appare di conseguenza infondata. Il ricorso dev'essere percio' rigettato.

Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche' al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile Ca. Gi. , che liquida in complessivi euro 2.500,00, di oltre CPA e IVA come per legge.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche' al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile Ca. Gi. , che liquida in complessivi euro 2.500,00, di oltre CPA e IVA come per legge.

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