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La perizia non rientra nella categoria delle "prove decisive" e la sua mancata assunzione non è sindacabile in sede di legittimità

La perizia, per il suo carattere neutro sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di «prova decisiva»: con la conseguenza che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'articolo 606 comma 1, lettera d), del Cpp e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale. La Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, con sentenza del 8 ottobre 2007, n. 37081 ha così confermato l'orientamento assunto dalla Sezione 4 della stessa Corte con sentenza del 22 gennaio 2007 n. 14130.



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IN FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 21 febbraio 2002 n. 68 il Tribunale di Casale Monferrato dichiarava Ca.En. colpevole a) del delitto previsto dall'articolo 582 c.p., articolo 583 c.p., n. 2 e articolo 62 c.p., n. 2; b) del delitto previsto dall'articolo 635 c.p., e articolo 62 c.p., n. 2; c) del delitto previsto dall'articolo 368 c.p., commessi in (OMESSO), il (OMESSO), e lo condannava, con la recidiva prevalente, in concorso formale fra i delitti contestati ai capi a) e b) e in continuazione col delitto contestato al capo c) dell'imputazione, alla pena di due anni e cinque mesi di reclusione nonche' al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della P.C. costituita.

Avverso la predetta sentenza l'imputato proponeva appello, deducendo nei motivi 1) la nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 525 c.p.p., in quanto il dibattimento era stato celebrato davanti a due diversi giudici monocratici; 2) errata valutazione delle risultanze di causa e difetto di motivazione; 3) eccessivita' della pena e diniego delle attenuanti generiche.

Con sentenza del 26 settembre 2006 n. 2811 la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza il Ca. ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1. violazione dell'articolo 525 c.p.p., comma 2 (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) perche' dal verbale dell'udienza dibattimentale del 25 giugno 2001 risulta che le parti hanno acceduto alla lettura degli assunti dal precedente Magistrato, ma non risulta poi nessuna menzione dell'effettiva lettura di tali atti ne' gli stessi, secondo la prassi, si danno per letti;

2. mancanza o manifesta illogicita' della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva (accertamenti tecnici) richiesta dall'imputato appellante (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) e d) relativamente al reato di lesioni personali volontarie;

3. mancanza o manifesta illogicita' della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva (accertamenti tecnici) richiesta dall'imputato appellante (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) e d) relativamente al reato di calunnia.

L'impugnazione e' inammissibile.

Nel dibattimento, qualora in conseguenza del mutamento della persona del giudice sia disposta previo accordo di parte la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante lettura degli atti, il consenso prestato da tutte le parti nel processo esclude l'ipotesi di una violazione dell'articolo 525 c.p.p., comma 2, di modo che l'esecuzione effettiva della lettura, alla quale, per disposizione dell'articolo 511 c.p.p., comma 5, equivale l'indicazione, disposta anche d'ufficio, degli atti utilizzabili ai fini della decisione, inseriti nel fascicolo per il dibattimento e a disposizione di tutti i protagonisti del processo, potrebbe costituire tutt'al piu' una mera irregolarita' formale, priva di qualsiasi incidenza sul corretto svolgimento della procedura in ordine al rispetto dei principi di immediatezza ed oralita' (Cass., Sez. 1, 15 dicembre 1999 - 14 febbraio 2000 n. 1712, ric. PG in proc. Morabito ed altri; S.U. 15 gennaio 1999 n. 2, ric. Iannasso e altro; Sez. 1, 7 dicembre 2001 - 10 maggio 2002 n. 17804, ric. Graviano ed altri; per il giudizio d'appello v. Sez. 3, 11 marzo 2003 n. 18856, ric. Scalise; Sez. 1, 2 aprile 2001 n. 20216, ric. Sebai). Nella specie la Corte di merito ha applicato questo principio di diritto, dopo aver accertato in fatto che non vi era ragione per ritenere che, in presenza dell'accordo delle parti e in assenza di qualsiasi rilievo di alcuna di esse, non si sia concretamente proceduto alla lettura, quanto meno per equivalente.

L'eccezione proposta col primo motivo di ricorso e' percio' manifestamente infondata. Quanto al secondo e terzo motivo, con i quali il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, ricollegandovi il conseguente vizio di motivazione, si deve tener presente che la perizia, per il suo carattere neutro sottratto alla disponibilita' delle parti e rimesso alla discrezionalita' del giudice, non puo' farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non e' sanzionabile ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione e' insindacabile in Cassazione (v., da ultimo, Cass., Sez. 4, 22 gennaio 2007 n. 14130, Pastorelli e altro). Tuttavia si osserva come, anche indipendentemente da questo rilievo, la motivazione della sentenza impugnata sia stata svolta logicamente e adeguatamente in base alle testimonianze assunte e agli altri elementi di fatto acquisiti, con ricostruzione completa e coerente della vicenda e conseguente esclusione in seguito a valutazione critica delle alternative prospettate dall'appellante. I motivi in esame sono pertanto palesemente privi di fondamento. Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

Segue all'inammissibilita' la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

LA CORTE

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di euro 1000,00 (mille) alla cassa delle ammende.

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