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La perquisizione prevista dall'articolo 247, comma 1-bis, del Cpp è consentita quando vi è "fondato motivo" di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce pertinenti al reato "si trovino" in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza

La perquisizione prevista dall'articolo 247, comma 1-bis, del Cpp è consentita quando vi è "fondato motivo" di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce pertinenti al reato "si trovino" in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza. Ne deriva che tali dati devono essere "già" presenti nel sistema al momento in cui viene disposta ed eseguita la perquisizione. (Da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso del procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla procura nei confronti di una compagnia area avente a oggetto le "credenziali di accesso" al sistema informatico di prenotazione dei voli on line, motivato dall'esigenza di poter identificare per tempo - in base a una serie di parametri sintomatici desumibili dalle modalità di prenotazioni dei voli - i passeggeri sospettabili di fungere da corrieri internazionali; la Cassazione ha evidenziato che tali credenziali non potevano farsi rientrare in una delle categorie di dati prese in considerazione dalla norma e, in ogni caso, non potevano ritenersi "pertinenti" a un reato non ancora concretizzatosi e neppure delineato).

Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 24 maggio 2012, n. 19618



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI PISA;

nei confronti di:

1) (OMISSIS) LTD LN PERS. (OMISSIS);

avverso l'ordinanza a 17/2011 TRIB. LIBERTA' di PISA, del 23/09/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;

sentite le conclusioni del PG Dott. Geraci Vincenzo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), per (OMISSIS) l.t.d., che chiede il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa avverso l'ordinanza in data 23.9.2011 del Tribunale del riesame di Pisa con cui veniva accolta la richiesta della compagnia aerea " (OMISSIS) ltd." e conseguentemente annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura medesima delle credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli on line, motivato dall'esigenza di poter identificare per tempo - in base ad una serie di parametri sintomatici desumibili dalle modalita' di prenotazione dei voli (soprattutto eseguite last minute, in orario notturno, con rientro programmato entro pochissimi giorni dall'arrivo)- i passeggeri sospettabili di fungere da corrieri internazionali di stupefacenti (c.d. ovulatori).

Il tribunale rilevava che il provvedimento di perquisizione e sequestro impugnato mirava non tanto ad acquisire elementi di conoscenza in ordine ad una o piu' notitiae criminis determinate quanto a monitorare in modo illimitato, preventivo e permanente il contenuto di un sistema informatico onde pervenire per suo tramite all'accertamento di reati non ancora commessi, ma dei quali si ipotizzava la futura commissione da parte di soggetti ancora da individuarsi e negava che la parola "banche" contenuta nel novellato articolo 248 c.p.p., comma 2 (richiamato a giustificazione del provvedimento censurato dalla Pubblica Accusa), si potesse riferire anche alle "banche-dati" e non gia' solo agli "istituti di credito".

Il P.M. ricorrente, dopo aver premesso la ricostruzione degli antecedenti dell'emissione del provvedimento de quo, contestava entrambe le suddette argomentazioni del Tribunale, dolendosi dell'inosservanza della disciplina processuale di cui all'articolo 248 c.p.p., comma 2 e dell'erronea applicazione della disciplina processuale indicata nell'articolo 247 c.p.p., comma 1.

E' stata depositata una memoria difensiva nell'interesse della Compagnia aerea " (OMISSIS) l.t.d." a confutazione delle argomentazioni prospettate dal ricorrente. Il ricorso e' infondato e va respinto.

La perquisizione, ai sensi dell'articolo 247 c.p.p., comma 2, (introdotto dalla Legge n. 48 del 2008), e' consentita "quando vi e' fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorche' protetto da misure di sicurezza". Emerge, quindi, chiaramente, gia' dal testo letterale della norma, che i dati in questione devono gia' essere presenti nel sistema informatico al momento in cui viene disposta ed eseguita la perquisizione: e di certo le credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli on fine non rientrano in alcuna delle categorie sopra menzionate, non potendosi, in radice, logicamente ritenere "pertinenti al reato", laddove, per giunta, un reato non si sia ancora concretizzato e nemmeno per vaghi tratti delineato.

Infatti, "l'ordinamento processuale colloca i provvedimenti di perquisizione e sequestro tra i mezzi di ricerca della prova, tali provvedimenti presuppongono percio' l'esistenza di una "notitia criminis" e l'avvenuta iscrizione del procedimento nel relativo registro. Coerentemente con tale collocazione, per l'emissione del provvedimento e' richiesta la forma del decreto motivato che deve necessariamente contenere l'indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e azione nonche' della norma penale che si intende violata, non essendo sufficiente la mera indicazione del titolo di reato..." (Cass. pen. Sez. 6, n. 2473 del 17.6.1997, Rv. 209122 e successive conformi).

Pertanto, e' da escludere un preventivo ed indefinito monitoraggio del sistema predetto in attesa dell'eventuale e futura comparsa del dato da acquisire a base delle indagini: si verrebbe altrimenti ad integrare un nuovo ed anomalo strumento di ricerca della prova, con finalita' nettamente esplorative, di mera investigazione (paragonabile alle intercettazioni), che nulla ha a che fare con la perquisizione.

Correttamente, inoltre, il Tribunale ha escluso la fondatezza dell'interpretazione offerta dalla Pubblica Accusa del nuovo testo dell'articolo 248 c.p.p., comma 2, a giustificazione del provvedimento censurato.

Infatti, la locuzione contenuta nell'articolo 248 c.p.p., comma 2 (anch'esso novellato dalla Legge n. 48 del 2008) laddove richiama le "banche" (termine gia' adoperato nel previgente testo della norma in questione) non puo' che riferirsi, come in precedenza previsto, solo agli istituti di credito, in relazione ai quali e' stata estesa la possibilita' di esaminare, presso di essi, oltre che "atti, documenti e corrispondenza" (gia' contemplati in precedenza) anche "dati, informazioni e programmi informatici".

Nulla consente di dilatare estensivamente l'accezione di "banche" fino a comprendere le "banche-dati" presenti, per giunta in continuo aggiornamento automatico, presso qualsiasi altro ente o struttura privata o pubblica, tanto piu' che, come acutamente rilevato dall'ordinanza impugnata, il termine banca-dati, omologo della corrispondente espressione inglese "data-base", non risulta mai adoperato dall'ordinamento giuridico italiano il quale, laddove ha inteso riferirsi ad un centro di raccolta ed gestione di dati informatici, ha impiegato la diversa specifica dizione di "sistema informatico o telematico" (come nel soprarichiamato articolo 247 c.p.p., comma 2 al pari degli articoli 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quinquies e 640 ter c.p.).

Consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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