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La persona offesa di un reato, che poi sia stata a sua volta denunciata per altri reati dal soggetto asseritamente autore di quello in suo danno, può testimoniare

La persona offesa di un reato, che poi sia stata a sua volta denunciata per altri reati dal soggetto asseritamente autore di quello in suo danno, non versa in situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone nel procedimento per il reato che le ha recato offesa, e può essere sentita senza le garanzie dell'assistenza difensiva, perché nella nozione di reati "commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre", di cui all'art. 371, comma secondo, lettera b), cod. proc. pen., rientrano soltanto quelli commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e quindi in stretto collegamento naturalistico.
(Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 3 luglio 2008, n. 26819)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente

Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere

Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. DE. MA. nato a (OMESSO);

2. VI. VI. nato a (OMESSO);

Avverso la sentenza emessa in data 15/5/2007 dalla Corte di Appello di Milano;

Visti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi proposti e la memoria difensiva depositata dalla parte civile;

Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Esposito;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

Udito per la parte civile l'avv. Amato F. M. del Foro di Palermo che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

Uditi i difensori dell'imputato De. , avv. Federico P. e Gianzi G. del Foro di Roma che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La decisione di 1 grado.

De.Ma. e Vi.Vi. venivano condannati dal Tribunale di Milano, con sentenza del 27-4-2004, per il reato di tentata estorsione aggravata, commessa in concorso fra loro e con Bu.Mi. , (deceduto), ai danni di Ga. Vi. , Presidente dell'Associazione Sportiva Pa. Tr. , commesso in (OMESSO) ed altrove a partire dal (OMESSO) e sino al (OMESSO), con le aggravanti della commissione della minaccia da piu' persone riunite (episodio Vi. - Bu. ) e della commissione della minaccia da parte di esponenti dell'organizzazione "Cosa Nostra" ( Vi. - Bu. ), alla pena di 2 anni di reclusione ed euro 344,00 di multa ciascuno ed al risarcimento in solido tra loro in favore della parte civile costituita Ga. del danno morale, liquidato in euro 15.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal dicembre 1991 al saldo.

In particolare, essi, secondo la prospettazione accusatoria avevano cercato di ottenere da Ga. l'ingiusto profitto del versamento della somma in contanti di 800.000.000 attraverso le seguenti condotte:

De.Ma. , Presidente di Pu. 80. , interponendosi fra il Ga. e la societa' " Bi. Me. " del gruppo " Dr. ", aveva chiesto al Ga. la somma sopra indicata, corrispondente al 50% del contratto di sponsorizzazione intervenuto, grazie alla mediazione di Pu. 80. , tra le societa' Pa. Tr. e Bi. Me. ed aveva, al rifiuto di pagare da parte del Ga. , rivolto direttamente a quest'ultimo frasi intimidatorie quali "Io le consiglio di ripensarci. Abbiamo uomini e mezzi che la possono convincere a cambiare opinione"; aveva rinnovato la minaccia attraverso due esponenti dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" ( Vi. , rappresentante di vertice del mandamento di Trapani) e Bu. (associato mafioso dello stesso mandamento), che avevano insistito con Ga. affinche' venisse risolto il problema, affermando di essere stati mandati da "amici" di Milano a tale scopo, lo avevano intimidito e costretto a cercare le risorse finanziarie da destinare alle illecite richieste fatte da De. , che aveva proseguito nel tentativo intervenendo sugli operatori del mercato delle sponsorizzazioni e sulle aziende sponsorizzatrici per "convincerle" a non attuare la sponsorizzazione per PT. per l'annata sportiva (OMESSO), cosi' costringendo tale societa', pur partecipando alla massima serie, ad intraprendere il campionato senza alcuno "sponsor", al fine di costringere comunque il Ga. a versare la somma illecitamente richiesta ed ha rinnovato la pretesa di pagamento nel corso di un incontro con Ga. , pronunciando le parole "abbiamo amici dappertutto".

Il primo giudice ricostruiva l'origine del procedimento ricordando che il (OMESSO) il Ga. , medico, eletto Senatore nell'(OMESSO) nel Partito (OMESSO), gia' Presidente della PT. , era stato sentito dal PM di Trapani, dottor C. , alla presenza dell'Isp. della PS, C. , su episodi di corruzione.

Al termine dell'esame, Ga. , parlando in maniera amichevole di pregressi episodi della sua vita, aveva ricordato una vicenda collegata a PT. nell'ambito della quale aveva subito un tentativo di estorsione da parte dell'On. De.Ma. , nella sua veste di responsabile della societa' Pu. .

In particolare, aveva narrato che, tramite Pu. , egli aveva ottenuto dalla societa' Bi. Me. , (marchio di proprieta' del gruppo Dr. ), una sponsorizzazione di 1.500.000.000 per la PT. e che successivamente esponenti di Pu. gli avevano richiesto la retrocessione in nero di circa il 50% dell'importo erogatogli.

Egli si era recato a Milano da De. per dirimere la questione ed aveva ricevuto una nuova richiesta di retrocessione della somma, formulata in termini minacciosi ("Le consiglio di ripensarci. Abbiamo uomini e mezzi che la possono convincere a cambiare opinione"); aveva rifiutato.

Ma poco dopo aveva subito la visita di alcuni personaggi di spessore mafioso che avevano evidenziato l'opportunita' di "aggarbare" la questione con De. , pur senza profferire alcuna espressa minaccia.

Il Ga. aveva rifiutato la verbalizzazione di quanto dichiarato, nonostante le sollecitazioni del dottor C. e dell'Isp. C. , i quali avevano allora presentato un esposto ai capi dei rispettivi uffici, dal quale ha avuto origine l'attuale vicenda.

Ga. , secondo l'esposto C. , non aveva indicato i nomi dei personaggi intervenuti per "aggarbare" la questione.

Tali personaggi, secondo tale esposto, appartenevano probabilmente alla famiglia "Cannata".

Successivamente, il C. aveva dichiarato che il Ga. aveva fatto il nome dei mafiosi inviatogli dal De. , ed egli aveva indicato nella relazione i Ca. , non essendo sicuro di ricordare bene. Si trattava, dunque, di una sua indicazione.

Al dibattimento, il C. , alla domanda se aveva svolto attivita' di indagine sui Ca. , aveva risposto che aveva solo riferito quanto affermato dal Ga. , e che non aveva approfondito l'argomento, in quanto si trattava di indagini di competenza della Squadra Mobile e non della Digos.

In realta', successivamente, Ga. aveva chiarito trattarsi di Vi.Vi. e Bu.Mi. .

Al termine delle indagini preliminari, a seguito di sentenza dichiarativa di incompetenza emessa dal Gup di Palermo il 14-2-2001, e con trasmissione degli atti;

alla Procura presso il Tribunale di Milano, il De. e il Vi. venivano, con decreto del 29/11/2002, rinviati a giudizio per il reato di estorsione aggravata, mentre il Bu. era, nel frattempo, deceduto ((OMESSO)).

Per ricostruire la vicenda, il Tribunale esaminava in particolare l'episodio iniziale della regolamentazione degli interessi tra Bi. Dr. e Pu. .

In proposito valutava il documento sequestrato presso S. F. , datato 21-9-1990, inviato da costui ai vertici di Dr. -. He. , con specifico riferimento al capitolo "il punto sulle sponsorizzazioni", documento dal quale emergevano le seguenti circostanze: che il costo complessivo dell'operazione era indicato in 1,5 miliardi e che di questi solo 200 milioni venivano astrattamente imputati come costo della sponsorizzazione, mentre i restanti 1,3 venivano indicati come destinati a Pu. .

Il Tribunale ricostruiva il significato del documento nel senso che l'intero importo di 1,5 miliardi veniva versato a PT. , che quest'ultima doveva restituire a Pu. in contanti ed in nero una cifra pari a quanto meno il 50% del ricevuto e che, a fronte di cio', Pu. avrebbe consentito sulle reti Me. campagne pubblicitarie in favore del gruppo Dr. per l'importo complessivo di 1,8 miliardi.

L'interesse di Pu. era, pertanto, quello di ricevere denaro nero quale controprestazione delle campagne pubblicitarie sulle reti Me. .

Non si trattava affatto, a parere del Tribunale, di un problema fiscale, come affermato dalla difesa per sostenere la piena liceita' della pretesa in ipotesi formulata nei confronti del Ga. , ma del sistema per poter illecitamente creare fondi occulti, questo essendo l'unico interesse di Pu. nella vicenda.

Riteneva il Tribunale che tale pratica comportava anche un'evasione fiscale, ma evidentemente non era questo lo scopo di Pu. , la quale, di fatto, versava al sostituto del fisco, cioe' a PT. , un'aliquota decisamente maggiore dell'ipotizzabile aliquota fiscale.

Con assoluta evidenza, dunque, l'interesse coltivato da Pu. non era l'evasione fiscale.

Evidenziava il Tribunale che, con la raccolta di fondi extrabilancio, con sicure perdite rispetto ad un'operazione in chiaro, si realizzava uno strumento destinato ad ulteriori e piu' gravi fatti, essendo notorio che i fondi occulti sono comunque utilizzati per scopi illeciti, siano essi destinati a corrompere, ad inquinare il mercato o ad erogare compensi che non vogliono o non possono essere pubblicamente dichiarati.

Il Tribunale riteneva evidente che Pu. era l'unico soggetto fin dall'inizio interessato alla triangolazione realizzata e, di conseguenza, l'unico creditore della prestazione richiesta a Ga. , concordata o meno che fosse.

Ed, in effetti, era stata Pu. a subire le conseguenze dell'"inadempimento" di PT. , atteso che Dr. aveva ricevuto la concordata campagna pubblicitaria omaggio.

Ricostruito come sopra il nucleo essenziale della vicenda, il Tribunale rimarcava che essa doveva essere interpretata tenendo ben presente che il pagamento in nero doveva essere effettuato a favore di Pu. , che aveva promosso, gestito ed organizzato l'operazione nel proprio esclusivo interesse, che era costituito non da finalita' di evasione fiscale, ma di creazione di disponibilita' extrabilancio, che l'operazione era stata gestita in modo poco accorto da P. , funzionario di Pu. , con conseguente suo successivo licenziamento, quando erano risultati vani tentativi di recuperare la somma.

Quindi, il Tribunale prendeva in esame le dichiarazioni del Ga. , rese in varie sedi, ritenendolo persona del tutto attendibile, nonostante alcuni difetti di memoria ed atteggiamenti un po' "teatrali".

Ed, in sostanza, dichiarava di avere nell'estate 1990, dopo la promozione di PT. in serie A2, richiesto consigli per la ricerca di uno "sponsor" al sen. Pi.Pi. , che gli aveva presentato P. R. il quale, unitamente a B.D. , altro funzionario di Pu. , gli aveva fatto ottenere la sponsorizzazione di Bi. Me. .

L'importo della sponsorizzazione, ammontante a 1.500 milioni, non era stato da lui direttamente concordato, e sempre secondo quanto riferito da Ga. , neppure gli era stato reso noto l'importo dovuto a titolo di diritti di agenzia, avendo egli appreso dal P. solo successivamente che esso era quantificabile nel 50%.

Egli aveva affermato di aver versato a titolo di acconto 170.000.000, in contanti e senza ricevute, in tre tranches, due da 35.000.000 (una portata da Consolazione e l'altra da Re. ) ed una da 100.000.000 (portata da lui stesso a Milano).

Poche settimane dopo il pagamento dei 100.000.000, P. gli aveva telefonato e richiesto il saldo finale, anche perche' nel frattempo a PT. era stato accreditato l'intero importo della sponsorizzazione.

A questo punto, Ga. aveva chiesto a P. in un incontro a Milano l'ammontare del saldo ed ha appreso che l'importo complessivo della restituzione ammontava a 700-800 milioni da versare in nero.

Egli aveva opposto un netto rifiuto, sia per l'ammontare della cifra, sia, soprattutto per la richiesta modalita' del pagamento.

Il Tribunale riteneva certi l'entita' della sponsorizzazione, la richiesta di restituzione in nero del 50% in favore di Pu. ed il rifiuto di Ga. di restituire la somma richiestagli.

Che la restituzione dovesse avvenire a Pu. e non a Bi. Me. , risultava evidente dalle dichiarazioni di Ga. , V. e Re. , dall'ammesso diretto intervento di De. e dai pagamenti a P. .

In effetti, posto che l'investimento pubblicitario di 1.500.000.000 era stato effettuato interamente a PT. e che l'esborso complessivo per Dr. nell'operazione era appunto 1.500.000.000, il Tribunale riteneva evidente che la restituzione dovesse essere effettuata a Pu. , in quanto, altrimenti, le sue prestazioni pubblicitarie, da operare senza ulteriori esborsi da parte di Dr. , sarebbero state prive di controprestazione.

In relazione all'individuazione del momento di esplicitazione della richiesta di retrocessione del 50% dell'importo della sponsorizzazione, il Tribunale rilevava che, a fronte della netta affermazione di Ga. che l'entita' della vera e propria "sensalia" gli sarebbe stata rivelata solo in un secondo momento, V. e Re. hanno dichiarato che venne subito resa nota da Ga. la somma da restituire (due o tre giorni dopo disse che bisognava restituire lo stesso giorno) e, d'altra parte, la stampa aveva indicato una cifra come sponsorizzazione sostanzialmente pari all'importo erogando, detratto il "quid" da restituire, il che farebbe pensare che il reale contenuto dell'operazione fosse noto fin dal primo momento ai dirigenti di PT. .

D'altra parte, tutti i protagonisti di "parte PT. " ( V. , To. , Li. , Re. e lo stesso Ga. ) avevano parlato di una riunione collocata dal Ga. in periodo successivo alla richiesta di De. , e da altri (es. V. ) in un periodo molto precedente, sollecitata dal Ga. , nella quale si era deciso di non pagare, riunione che non avrebbe avuto senso se i termini dell'accordo fossero stati noti fin dall'inizio.

Il Tribunale, rilevate le discordanze, sottolineato il tempo trascorso e l'inevitabile offuscamento della memoria certamente piu' fresca all'epoca delle sit, riteneva che le dichiarazioni di V. e di Re. , che, seppur non del tutto uniformi, portavano a ritenere provato che dell'obbligo di restituzione si era parlato solo in un secondo momento.

Ha dichiarato ancora il Ga. di essersi trovato costretto a chiedere un appuntamento a De. , avvenuto nel (OMESSO) o, comunque, verso la fine dell'anno, in cui l'imputato gli si era rivolto poco cordialmente chiedendogli solo se fosse disponibile a pagare oppure no ed, alla sua risposta negativa, gli aveva rivolto le parole: "Le consiglio di ripensarci, perche' abbiamo uomini e mezzi per convincerla a pagare".

Successivamente, in coda ad una trasmissione di Canale (OMESSO) o (OMESSO), presumibilmente "(OMESSO)", vi era stato un ulteriore incontro con De. , all'esito del quale quest'ultimo, a proposito di una doglianza di Ga. circa il comportamento di Ni. Ri. , Presidente della Regione (OMESSO), con riguardo alla mancata erogazione di finanziamenti alla PT. , gli ha ribadito che loro "avevano amici dappertutto".

Nel corso del dibattimento, Ga. accennava, ma con scarsa precisione, alla possibilita' di un terzo incontro, avvenuto anche alla presenza di S. .

Qualche mese dopo erano andati presso il suo studio medico, alle 7 del mattino, tali Vi.Vi. e Bu.Mi. , soggetti gia' da lui conosciuti.

Bu. era rimasto in silenzio, mentre Vi. gli aveva detto testualmente se si poteva "aggarbare questa situazione di bisticcio che c'e' tra Lei e PT. e Pu. ".

Ga. gli aveva domandato chi gli aveva chiesto questa cosa, se era un siciliano o un milanese.

Vi. aveva risposto che veniva da Milano.

Ga. gli aveva chiesto se si trattasse, di De. e Vi. non aveva detto il nome, ma aveva abbassato gli occhi e la testa, facendogli chiaramente capire che si trattava - appunto - di De. .

Esaminava, inoltre, il Tribunale alcuni aspetti della vicenda in cui si potevano evidenziare delle contraddizioni od incongruenze del racconto di Ga. , quali la conoscenza dell'entita' della sponsorizzazione, la conoscenza completa dell'obbligo di restituzione, i pagamenti effettuati a Pu. , il riferimento di Vi. a De. e le sue modalita'.

Ritenute le dichiarazioni di Ga. spontanee, assolutamente verisimili, congrue ed accettabilmente reiterate nel tempo, il Tribunale, aveva preso in esame alcune inesattezze ed alcuni aspetti della personalita' della persona offesa che avrebbero potuto astrattamente far porre in dubbio la sua piena attendibilita' - (soggetto che non mantiene gli impegni, parcelle non onorate di Li. , decurtazione di compensi e rilevante inadempimento finale ( P. G. ), incompleto compenso a G. per il (OMESSO), con intervento di Vi. per la sua composizione, richiesta di alimenti in Tribunale da parte della moglie, occultamento della propria situazione patrimoniale, litigi con amici di infanzia, amici di famiglia, associati ( V. , Ca. , To. e Li. ) rapporti con la figlia, oggetto di lesioni da parte sua con condanna penale, provvedimenti cautelari di sequestro a seguito di controversie con il figlio, attivita' imprenditoriale fallimentare, processo per bancarotta, con applicazione della pena, condanne per diffamazione e sue denunce rivelatesi infondate, forse anche appropriazione di somme di PT. e costi di acquisto gonfiati rispetto al valore reale dei giocatori) - giungendo, pero', alla conclusione che in molti casi egli aveva fornito spiegazioni circa gli addebiti, che l'attuale processo non doveva essere trasformato in processo alla persona offesa e che, comunque, vi erano granitici riscontri alle sue dichiarazioni.

Circa la configurabilita' del reato ascritto agli imputati, il Tribunale riassumeva le 4 fasi degli atti idonei, succedutisi temporalmente in maniera forse non esattamente ricostruita da Ga. : l'incontro con De. , che aveva pronunciato la frase "Le consiglio di ripensarci, abbiamo uomini e mezzi per farle cambiare idea", la successiva visita di Vi. e Bu. , a seguito della quale Ga. , costretto dalle minacce, aveva ricercato le risorse finanziarie da destinare alle illecite richieste, gli ulteriori tentativi di De. di costringere Ga. intervenendo sul mercato delle sponsorizzazioni, il successivo incontro Ga. - De. , non esattamente individuato nel tempo - se anteriore o successivo alla visita di Vi. - in cui De. , a proposito del Presidente della Regione (OMESSO) e di suoi asseriti comportamenti non favorevoli a PT. , aveva pronunciato la frase "abbiamo amici dappertutto".

Sulla configurabilita' della minaccia nelle frasi di De. e nella visita di Vi. , premesso che Ga. aveva gia' avuto modo di conoscere Vi. , il Tribunale rilevava che il ricorso a quest'ultimo non si era posto come una forma di mediazione, bensi' come l'intervento unilaterale di un capo mafia, che aveva, infatti, preoccupato la parte lesa, nonostante i suoi rapporti quasi cordiali e comunque di riconoscenza di Vi. verso Ga. per la sua attivita' prestata alle cure del figlio.

A proposito della mancanza di qualsiasi seguito alle minacce, il Tribunale riteneva che essa fosse sostanzialmente priva di significato, a seguito di una serie di avvenimenti contingenti ( De. poteva non essere certo dell'assunzione dell'impegno alla restituzione da parte di Ga. , quest'ultimo era stato eletto Senatore, poi era stato lo stesso imputato a intraprendere la carriera politica, i casuali precedenti rapporti fra Vi. e Ga. potevano essere stati ignoti a chi aveva fatto ricorso a Vi. ).

A proposito della ingiustizia del profitto, il Tribunale, preso atto dell'osservazione difensiva tendente ad escluderla, in quanto l'obbligo di restituzione avrebbe al piu' rappresentato la violazione di una norma ma non imperativa, aveva affermato che la transazione di cui si trattava non era semplicemente qualificabile come contratto in frode al fisco, ma come contratto nullo per illiceita' della causa, in quanto destinato a creare disponibilita' economiche extrabilancio, con conseguente preclusione per Dr. e Pu. di qualsiasi azione destinata ad ottenerne l'esecuzione.

La pretesa di ottenere una somma in nero era, dunque, per definizione priva di azione e quindi ingiusta.

Il Tribunale aveva poi ribadito che la versione difensiva circa l'indebito trattenimento dei 750.000.000 e circa la conseguente convinzione che di fronte a cio' dovesse essere possibile rivolgersi al giudice non poteva trovare accoglimento, non essendo credibile che potesse pensare di rivolgersi al giudice colui che realizzava triangolazioni finalizzate ad acquisire in nero il prezzo della propria prestazione.

I motivi di appello.

Avverso la sentenza presentavano appello i difensori degli imputati.

La difesa di Vi. chiedeva l'assoluzione perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o perche' il fatto non costituisce reato.

Affermava l'inattendibilita' intrinseca di Ga. , rimarcando le incongruenze presenti nelle sue affermazioni.

Le sue prime dichiarazioni, rese informalmente al PM C. ed all'Isp. C. , non erano affatto casuali e spontanee, essendo stati proprio il PM e l'assistente ad entrare in argomento, come dallo stesso Ga. dichiarato.

Era emerso nel corso del dibattimento avanti il Tribunale di Palermo che Ga. , chiamato in causa da Me.Gi. per l'appoggio elettorale ricevuto da Vi. per le elezioni al Senato, temendo conseguenze giudiziarie, aveva formulato vaghe accuse nei confronti di esponenti mafiosi per prendere le distanze da quell'ambiente.

Inoltre, la parte offesa aveva ottenuto, attraverso la denuncia per estorsione, il beneficio desiderato, non essendo egli mai - stranamente - stato indagato per l'appoggio elettorale ricevuto da Vi. ed avendo avuto, comunque, la possibilita', ove indagato, di trincerarsi dietro le confidenze fatte al dottor C. ed all'Isp. C. .

Ne' in tal senso poteva indicarsi "la natura soft" delle frasi minacciose attribuite.

In senso opposto valeva la considerazione che Ga. aveva ammesso solo pochi incontri con Vi. , mentre Me. , Bu. e Ca. avevano riferito rapporti ben piu' stretti e cordiali, con frequentazione pressoche' giornaliera.

In tal modo, veniva meno l'intero impianto accusatorio, visto che le modalita' dell'incontro Ga. - Vi. non potevano far ritenere che l'imputato volesse porre in essere un'estorsione.

Se anche si fosse ritenuto effettivamente avvenuto tale incontro, nella condotta dell'imputato non poteva ravvisarsi il reato di tentata estorsione, anche tenendo conto del rapporto di familiarita' e di amicizia fra i due e del precedente intervento di Vi. per dirimere altra controversia fra il Presidente di PT. e tal G. (costruzione del (OMESSO)).

Ne' risultava che vi fosse stato tentativo di estorsione in tale occasione, caratterizzata comunque da totale assenza di minacce.

Non era credibile, inoltre, che un'estorsione potesse essere posta in essere personalmente dal capo mandamento di Trapani, che, per di piu', provava forte riconoscenza verso il medico che aveva curato il figlio, ben potendo inviare altri al suo posto ed, inoltre, non riuscendo nell'intento.

Tutto cio' faceva pensare che Vi. , anche ove intervenuto, si era posto in maniera del tutto neutra rispetto alla bonaria composizione della vicenda, anche considerando la mancanza di qualsiasi seguito alle minacce.

Rilevava, ancora, l'assoluta fantasiosita' dell'ipotesi, ventilata dal Tribunale, secondo la quale era possibile che non vi fosse stato alcun seguito alle minacce a causa dell'assenza in De. della certezza dell'assunzione dell'obbligo di restituzione da parte di Ga. , considerando l'entita' degli interessi in gioco e la necessita' dell'assoluta certezza che l'interlocutore aveva ben compreso l'impegno alla restituzione.

Ne' valeva per Vi. la considerazione svolta dal Tribunale circa la desistenza di De. dal proprio tentativo a seguito dell'elezione di Ga. al Senato, circostanza che non avrebbe certo inciso sulla sua determinazione.

Ne' i precedenti rapporti di Vi. con Ga. potevano essere ignoti a De. , che, quanto meno, gli avrebbe chiesto prima informazioni sul destinatario delle minacce.

Ne' era pensabile che Vi. aveva posto in essere una "estorsione a meta'" a causa dei propri rapporti con la vittima, dovendosi pensare che, a causa dei rapporti, avrebbe potuto evitare di intervenire minacciando o che, una volta intervenuto minacciando, avrebbe portato a termine il suo compito.

Nessun collegamento era emerso fra De. e Vi. .

Nessun elemento consentiva di ritenere che Vi. fosse consapevole dell'ingiustizia del profitto che. il mandante si prefiggeva, ben potendo, anche ove effettivamente intervenuto, non essere a conoscenza dell'antefatto e delle ragioni di De. e ritenere, invece, che si trattasse del primo abboccamento per effettivamente "aggarbare" una questione senza far ricorso ad avvocati e giudici.

In effetti, egli, dopo aver sentito le proposte di Ga. , avrebbe semplicemente detto "riferiro'".

L'avv. Pesce, difensore di De. , proponeva appello avverso la sentenza ed avverso l'ordinanza del Tribunale del 10-2-2004 per i seguenti motivi:

1) Inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese da Ga. il 28-5-2003 ed 11-6-2004 per violazione degli articoli 210 e 197 bis c.p.p. e articolo 64 c.p.p., comma 3 e articolo 3 bis c.p.p.;

2) violazione di legge in relazione all'articolo 111 Cost., comma 4 e articolo 526 c.p.p., comma 1 bis;

2a inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese da Me.Gi. in data 17-6-1997;

2b Inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese da S. V. in data 14-3-1997);

3) inutilizzabilita' per violazione degli articoli 513 e 238 c.p.p. delle dichiarazioni spontanee rese da De. il 13-11-2000 avanti il Tribunale di Palermo (ordinanza del 10-2-2004);

4) violazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'articolo 192 c.p.p., comma 3, in relazione alle dichiarazioni rese da Ga. , inattendibilita' intrinseca di Ga. e mancanza di riscontri esterni (4a inattendibilita' intrinseca di Ga. ;

4b mancanza di riscontri esterni sul momento conoscitivo dell'importo della sponsorizzazione e dell'obbligo di restituzione, sul mancato rinvenimento di sponsor e sulla mancata partecipazione alla trasmissione televisiva "(OMESSO)").

5) mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni di Ga. sulle minacce ascritte a De. , Vi. e Bu. ;

6) carenza e contraddittorieta' della motivazione sulla ritenuta sussistenza del fatto tipico di estorsione e sull'idoneita' degli atti a realizzare il pericolo concreto di offesa al bene giuridico tutelato dall'articolo 629 c.p.. Travisamento dei fatti oggetto di contestazione.

7) Carenza e contraddittorieta' della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di estorsione;

8) Omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Con motivi aggiunti, il difensore aveva chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'articolo 585, comma 4, articolo 167 DDAA, articolo 603 c.p.p. come motivo nuovo in relazione al 4 motivo dell'atto di appello principale, per assumere l'esame ai sensi dell'articolo 210 c.p.p. di P.R. , sentito all'udienza dibattimentale del 4-11-2003 ai sensi dell'articolo 210 c.p.p., in quanto all'epoca indagato in procedimento connesso.

In data 16-6-2005, dunque successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, il GIP procedente aveva emesso decreto di archiviazione del procedimento per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La difesa sosteneva l'assoluta necessita' di procedere alla riassunzione dell'istruzione dibattimentale con l'esame di quest'ultimo, anche in relazione a diversi importanti aspetti del contesto fattuale della vicenda, come i tempi, le trattative, le modalita' di conclusione e di determinazione del prezzo del contratto, sulla non rispondenza al vero delle dichiarazioni di Ga. in ordine alla dazione di 100.000.000 a P. .

L'avv. Bovio, altro difensore dell'imputato De. , presentava motivi riguardanti:

1 - l'inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese da Me. il 17-6-1997 e da S. il 14-3-1997;

2 - l'inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese da P. il 28-1-1998, da B. il 20-11-1998 e da S. il 24-10-1997;

3) l'inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese da Ga. quale teste in data 28-5-2003 ed 11-6-2004;

4) l'inutilizzabilita' delle dichiarazioni spontanee rese da De. il 13-11-2000 avanti il Tribunale di Palermo (ordinanza del 10-2-2004);

5) la richiesta di assoluzione dal reato contestato con la formula "perche' il fatto non sussiste" od altra formula, con riferimento alla credibilita' di Ga. , alla conoscenza dell'entita' della sponsorizzazione, alla conoscenza dell'obbligo di restituzione, agli incontri con De. , ai rapporti con Im. Bu. e P. G. , al mancato reperimento di uno sponsor per il campionato di A1, alle presunte minacce tramite Vi. ed alla riferibilita' a De. dell'intervento di Vi. , alla configurabilita' della minaccia nelle frasi di De. e nel colloquio di Ga. con Vi. e Bu. , all'ingiustizia del profitto ed all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed alla contestata aggravante;

6 - la riqualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 612 c.p., anche in virtu' della disposizione di cui all'articolo 56 c.p., comma 3; conseguente riforma della sentenza e dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;

7 - la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e la rideterminazione della pena nel minimo edittale;

8 - Le statuizioni civili;

Entrambi i difensori chiedevano l'assoluzione dell'imputato, contestando, in primo luogo, la credibilita' di Ga. e rilevando che lo stesso Tribunale aveva in svariate occasioni gettato ombre sulla sua attendibilita', ombre spesso non sufficientemente valorizzate e, talvolta, addirittura ignorate e, comunque, sempre giustificate come semplice effetto del tempo trascorso o come conseguenza della propria tendenza alla teatralita' o come tentativo di supplire con ragionevoli ipotesi alla mancanza di specifici ricordi.

Si sarebbe dovuto, invece, tenere presente che Ga. era pregiudicato per lesioni ai danni della figlia, per diffamazione ai danni del sen. D. , con patteggiamento (Tribunale di Trapani) per bancarotta, era aduso a non rispettare gli impegni ( P. G. , Li. , G. ) e litigioso.

I difensori rilevavano l'illogicita' della convinzione espressa dal Tribunale circa la casualita' ed il disinteresse della denuncia.

Ga. , che avrebbe deciso di parlare dopo 6 anni dai fatti, durante questo periodo non aveva confidato a nessuno la propria disavventura.

In realta', le sue prime dichiarazioni seguivano di pochissimo tempo il verbale del 19-11-1996 di Me. al Procuratore di Palermo, nel quale egli aveva parlato dei rapporti diretti e personali fra Ga. e Vi. e della campagna elettorale di Ga. , sostenuta da Vi. .

Quindi, all'origine delle dichiarazioni vi poteva essere il desiderio/necessita' di anticipare possibili accuse ed il rifiuto di verbalizzare le dichiarazioni era dettato non dal timore di non essere creduto, bensi' dalla paura di possibili reazioni da parte degli interessati di fronte ad una tale menzogna.

Le false accuse rivelavano un acceso malanimo nei confronti di De. ed una volonta' di vendetta, alla quale non poteva essere estranea la convinzione riferita da Ga. che l'imputato nel 1994 si fosse opposto alla sua candidatura in Forza Italia.

Ma anche le successive dichiarazioni di Ga. non erano attendibili per una serie di incongruenze o contraddizioni su argomenti rilevanti quali:

momento, luogo e modo in cui aveva appreso l'importo della sponsorizzazione, conoscenza dell'obbligo di restituzione, entita', successione ed autore dei pagamenti a Pi. , contenuto degli incontri con De. , riferimento" da parte di Vi. a De. come mandante.

I difensori avevano prospettato l'ipotesi che egli avesse conosciuto fin dall'inizio l'obbligo e l'entita' della restituzione, abbia consapevolmente accettato, con la riserva mentale di non adempiere, ponendo in essere artifici e raggiri per incamerare l'intera somma di 1.500 milioni.

Rilevano che fra i documenti prodotti vi era una missiva della banca In. di. Tr. ( Co. ) del (OMESSO), dalla quale risultava che il primo bonifico bancario di Bi. Dr. ((OMESSO)) era stato trasformato in 59 assegni circolari da 10.000.000 ciascuno, piu' uno da 5.000.000, ritirati il 22-1-1991 da Ga. personalmente.

Egli in dibattimento aveva dichiarato che, a seguito di questo accredito, era stata indetta una riunione del consiglio direttivo di PT. nella quale si era deliberato la restituzione ai dirigenti delle anticipazioni in precedenza effettuate in favore della societa', ciascuno in percentuale di quanto versato.

Buona parte della somma ricevuta era stata dunque utilizzata per rifondere Ga. ed alcuni dirigenti di quanto precedentemente anticipato per un totale di 712.872.910.

Circostanza singolare era che, nonostante PT. fosse storicamente titolare di un conto corrente acceso presso la ca. Ru. di. Xi. , i bonifici provenienti da Bi. Dr. sono stati accreditati sul conto (OMESSO) acceso presso la Co. di. Tr. , non intestato a PT. ne' a dirigenti, ma conto corrente di corrispondenza reciproco intrattenuto dall'ex B. Co. con l'ex Ba. Am. Ve. .

Sembrava, dunque, plausibile ipotizzare che tutta l'operazione fosse stata assunta in maniera tutt'altro che ingenua e sprovveduta da parte di Ga. , che aveva fatto versare le somme non sul conto corrente della PT. , ma su un conto diverso dal quale aveva attinto per pagare i dirigenti.

La riunione del Consiglio Direttivo non era stata determinata dalla necessita' di prendere decisioni a seguito dell'appena avvenuta conoscenza dell'obbligo della restituzione e del suo importo, ma dal fatto che non vi era la possibilita' materiale di adempiere e Ga. aveva ritenuto preferibile "nascondersi" dietro il consiglio direttivo per tale decisione.

La conoscenza dell'obbligo della restituzione, risultante dalla lettera dell'8-8-1990, inviata da Bi. Dr. a PT. , nella quale si comunicava l'accettazione di sponsorizzare la squadra per il 90/91 con il nome Bi. Me. , regolando il tutto come da "nostri accordi verbali", era stata ammessa anche da alcuni interessati, quali V. e Re. , oltreche' P. G. e To. , e risultava da articoli di stampa (22-7-1990: il (OMESSO), C. ) che aveva indicato la somma in 700.000.000, cioe' nella somma che doveva residuare dopo la restituzione.

Fonte di tale notizia non poteva che essere stata PT. non essendo ipotizzabile che la notizia fosse stata data da Dr. , Pu. .

Precisavano, ancora, i difensori che la frase che Ga. aveva attribuito a De. come pronunciata in quell'occasione "le consiglio di ripensarci... abbiamo uomini e mezzi per convincerla a pagare....", che evidentemente risaliva alla fine del 1991 (dopo il telegramma del 26-11-1991) era stata da lui riferita per la prima volta il 9-10-1997, a distanza di 6 anni, dato temporale che poteva di per se' alterare la precisione della memoria ed indurre una persona un po' teatrale e fantasiosa come Ga. a supplire utilizzando anche la fantasia.

Egli, inoltre, aveva riferito di essere stato cercato da De. , mentre, pacificamente, era stato lui a sollecitare l'incontro, come risultava dal telegramma suddetto con il quale chiedeva un incontro, essendo impossibilitato a contattarlo personalmente.

Anche con riferimento alle minacce rivolte tramite Vi. e Bu. ed alla riferibilita' a De. dell'intervento di Vi. , la difesa poneva in luce la mancanza di precisione e costanza di Ga. , che non aveva indicato da subito Bu. come presente all'incontro, ma solo a partire dalle sit del 22-12-1997 ed aveva indicato modi sempre diversi circa la confidenza di Vi. di essere stato mandato da De. .

La difesa, ancora, escludeva che le minacce contestate all'imputato presentassero connotati tali da integrare gli estremi dell'articolo 629 c.p., trattandosi di prospettazioni di natura blanda, con modalita' contenute, senza passaggi ad azioni dimostrative o particolarmente incisive, con modi cortesi, come ammesso dallo stesso Tribunale, con la conseguenza che Vi. non risultava intervenuto per compiere un'estorsione ma per fare da paciere.

Se a tutto cio' si aggiungevano la pregressa conoscenza di Vi. e Ga. , i rapporti commerciali fra gli stessi, la simpatia elettorale di Vi. nei confronti di Ga. , i rapporti fra Bu. e Ga. , il fatto che Bu. fosse socio della Po. Tr. , costituita per gestire le attivita' sportive che avrebbero dovuto svolgersi presso il (OMESSO) si poteva escludere che le frasi pronunciate avessero effettivamente il significato di coartare la volonta' di Ga. , e, quindi, di minacciarlo.

Ed allo stesso scopo andavano considerate le circostanze che soggetti appartenenti ad associazioni mafiose si sarebbero limitati a chiedere il pagamento, rivelando per giunta il nome del mandante, e si sarebbero accontentati di un secco "no";

che dal primo episodio alla visita di Vi. erano passati 3 mesi, che Vi. , capo mafia, dopo aver indicato il nome del mandante, aveva risposto al diniego di Ga. : "Capisco. Riferiro'. Se ho una soluzione da prospettare tornero' a trovarla, altrimenti non tornero' a trovarla", tenendo un comportamento da gentiluomo inglese piuttosto che da capo mafia.

Ancora, i difensori affermavano l'insussistenza del profitto "ingiusto", in quanto la pretesa vantata da De. era pienamente lecita, trattandosi di domanda di adempimento di un contratto dissimulato e stipulato in termini parzialmente diversi solo a fini fiscali, sul presupposte (dimostrato) che l'obbligo di restituzione del 50% dell'importo sponsorizzato era stato volontariamente assunto da Ga. fin dal momento della stipulazione dell'accordo.

La pretesa restituzione poteva trovare adeguata protezione giuridica con l'esercizio di un'azione tesa all'accertamento giudiziale della simulazione relativa (articolo 1414 c.c.); in via subordinata, poteva essere azionabile anche l'azione di indebito arricchimento di cui all'articolo 2033 c.c., oppure l'azione generale di arricchimento ex articolo 2041 c.c., proponibile da chiunque abbia subito una diminuzione patrimoniale in assenza di una giusta causa.

Invece, il Tribunale aveva negato accoglimento alla tesi difensiva, sul presupposto che l'operazione, commerciale avesse solo marginalmente lo scopo di frodare anche il fisco, ma sostanzialmente quello di creare disponibilita' extrabilancio per Pu. , costituendo dunque un negozio non solo illecito ma anche immorale, con conseguente applicazione dell'articolo 2035 c.c..

In ogni caso, finalita' di questo genere potevano, al piu', rappresentare i motivi che potevano avere spinto l'imputato ad agire, ma essi non dovevano essere confusi con la causa del contratto.

Anche ove Pu. fosse stata la beneficiaria della restituzione, la gestione contabile delle somme ben avrebbe potuto essere successivamente regolarizzata, con sanatorie tributarie.

Se poi Ga. avesse agito con la riserva mentale di non restituire, sarebbe stata probabilmente esperibile anche un'azione di danno per il suo comportamento truffaldino.

Nessun rilievo poteva avere la circostanza che nessuna azione fosse stata effettivamente esperita, essendo rilevante solo l'astratta azionabilita' della pretesa.

La conoscenza originaria da parte di Ga. dell'obbligo di restituzione rendeva evidente come non fosse ipotizzarle la consapevolezza da parte dell'imputato di agire in vista di un ingiusto profitto, con conseguente necessaria diversa qualificazione giuridica del fatto ex articolo 393 c.p. e conseguente dichiarazione di improcedibilita' per mancanza di querela.

Ancora veniva contestata la sussistenza dell'aggravante relativa al contributo dato all'estorsione da Vi. e Bu. , entrambi appartenenti ad associazione mafiosa, in quanto la loro partecipazione non risultava provata.

Ga. aveva indicato Bu. come presente al fatto solo dal 22-12-1997 e le sue dichiarazioni di aver confidato i nomi di coloro che lo avevano minacciato a V. non erano state confermate da quest'ultimo.

La difesa aveva chiesto la riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'articolo 612 c.p., anche in virtu' della disposizione di cui all'articolo 56, comma 3, con riforma della sentenza e dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

La sentenza di 2 grado.

La Corte di merito ha preliminarmente esaminato le eccezioni in rito dibattimentale con le seguenti argomentazioni: "Il consenso (all'acquisizione e alla lettura degli atti) non e' successivamente revocabile.

Esso produce la conseguenza che entrano nel fascicolo del dibattimento, in base a quanto disposto dall'articolo 431 c.p.p., comma 2, articolo 493 c.p.p., comma 3 e articolo 500 c.p.p., comma 7, degli atti che, in sua mancanza, non potrebbero entrarvi.

Unico limite e' rappresentato dalla cosiddetta "inutilizzabilita' patologica", che si realizza allorche' l'atto e' affetto da un vizio "insanabile" (non sanabile, appunto, neanche dall'accordo delle parti).

Ma non era questo il caso degli atti acquisiti nell'ambito del processo, dei quali non si lamentava una patologia di tal genere.

Era chiaro dunque che il consenso e le sue conseguenze si presentavano come eccezioni ai principi generali relativi all'acquisibilita' degli atti, superando i relativi divieti altrimenti operanti.

Andava da se', poi, che l'acquisizione degli atti veniva fatta in funzione della loro utilizzabilita', in quanto non se ne vede uno scopo alternativo".

Cio' premesso in linea generale, la Corte e' passata ad esaminare la richiesta dei difensori di De. di dichiararsi l'inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese da Me. Gi. il 17-6-1997 e da S.V. il 14-3-1997, dal momento che, pur essendo l'acquisizione avvenuta con il consenso delle parti, si sarebbe trattato, comunque, di atti inutilizzabili per il divieto di cui all'articolo 526 c.p.p., comma 1 bis, attuativo dell'articolo 111 Cost..

Ma, come il Tribunale aveva, in realta', specificato, ai casi in esame non si doveva applicare il disposto dell'articolo 526 c.p.p., comma 1 bis, in quanto le due persone indicate - S. e Me. - non si erano sempre per libera scelta volontariamente sottratte all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.

Difettavano, percio', i presupposti stessi di operativita' del divieto e correttamente le dichiarazioni rese erano state ritenute utilizzabili, indipendentemente, in questo caso, da ogni approfondimento circa la prevalenza del principio dell'acquisibilita' di atti sull'accordo delle parti rispetto al divieto di provare la colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di chi si e' sempre sottratto all'esame, o viceversa.

Le osservazioni difensive circa il fatto che, a seguito dell'esercizio della facolta' di non rispondere nell'incidente probatorio del 21-4-2000 da parte di S. e Me. , erano state acquisite le precedenti dichiarazioni pur in presenza del limite temporale del 25-2-2000, posto dalla Legge n. 63 del 2001, articolo 26 comma 4, non potevano trovare seguito.

Infatti, la produzione di atti di cui alla nota del 4-11-2003, depositata in udienza, si riferiva direttamente alle dichiarazioni rese il 17-6-1997 da Me. ed il 14-3-1997 da S. e non all'incidente probatorio svoltosi in data successiva.

E, comunque, a parte l'ipotesi che delle prove non siano state legittimamente acquisite nel dibattimento, (ipotesi che, come gia' rilevato, non era stata concretamente ipotizzata nel caso in esame), militavano in favore della prevalenza del consenso all'acquisizione di atti rispetto al divieto di cui all'articolo 526 c.p.p., comma 1 bis ragioni sia di ordine logico che di ordine tecnico-sistematico.

Infatti, secondo la Corte, non sarebbe affatto logico un regime che impedisse l'utilizzabilita' di atti non illegittimamente acquisiti, (nel senso di prove "assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge"), anche in presenza del consenso dell'imputato, che potrebbe avere interesse a rendere utilizzabili dichiarazioni rientranti nell'ipotetico divieto, ma a lui favorevoli.

Inoltre, essendo il divieto di cui all'articolo 526 c.p.p., comma 1 bis espressione ed attuazione del principio costituzionale fissato dall'articolo 111 Cost., si doveva tenere presente la chiara formulazione di tale articolo, che, al comma 4, sanciva il principio generale che "il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova" e che "la colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si era sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore" e, solo successivamente, al comma 5, prevede un'eccezione a tale principio, stabilendo che "la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per...".

Tutto cio' confermava che il consenso dell'imputato rappresenta un'eccezione a quanto stabilito al comma precedente.

Le osservazioni difensive relative all'inerzia della parte, (il Pubblico Ministero), che aveva chiesto l'esame dei due dichiaranti e non ne aveva poi curato la citazione, al pregiudizio che da tale inerzia deriverebbe all'imputato ed alla non ipotizzabilita' di un onere di chiederne la citazione a carico della difesa, non potevano trovare seguito, dal momento che l'eventuale pregiudizio in danno dell'imputato non derivava ne' dall'inerzia del PM ne' dall'asserita imposizione di un obbligo, ma, eventualmente, dal consenso all'acquisizione eventualmente prestato da parte della difesa stessa, frutto di una valutazione circa la sua convenienza.

D Per quanto riguardava P. , B. e S. , la Corte rilevava che il Tribunale aveva dichiarato l'inutilizzabilita' delle loro dichiarazioni nonostante la loro avvenuta produzione ad opera delle difese, ritenendo operante il divieto di cui all'articolo 526 c.p.p., comma 1 bis.

Coerentemente il Tribunale aveva operato un controllo sul contenuto di tali dichiarazioni, diretto esclusivamente ad accertare che in esse non fossero contenuti elementi favorevoli agli imputati, accertamento corretto in se', destinato ad evidenziare soltanto eventuali elementi "pro reo", risolto sempre in senso negativo e che non poteva essere ritenuto, come sostenuto dalla difesa, equivalente ad un accertamento di elementi sfavorevoli e ad una conferma dell'attendibilita' della parte lesa, cosa che non e' mai stata fatta dal Tribunale.

La Corte, in proposito, richiamava l'affermato principio che il consenso delle parti prevaleva, in quanto eccezione, sui principi generali circa i limiti delle acquisizioni, principio che doveva trovare applicazione anche con riferimento allo specifico aspetto delle dichiarazioni rese da tre imputati di procedimento connesso, pur in mancanza di impugnazione su tale punto, ed anche a fronte degli ulteriori profili di inutilizzabilita' indicati dalla difesa nei motivi di impugnazione, non rientrandosi, comunque, neanche a seguito di violazione dell'articolo 63 c.p.p., nelle ipotesi di nullita' non sanabile con il consenso dell'imputato.

Per quanto riguardava l'eccezione di inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese da Ga.Vi. in veste di testimone nel presente procedimento alle udienze del 28-5-2003 e dell'11-6-2003, non si poteva che richiamare, ad avviso della Corte, quanto affermato dal Tribunale.

Risultava pacificamente, infatti, che Ga. era stato indagato per il reato di calunnia nei confronti di De. , a seguito della querela da quest'ultimo presentata nei suoi confronti.

E, tuttavia, il Tribunale aveva correttamente rilevato che nessuna delle parti aveva posto alcuna questione circa la necessita' di sentirlo come coindagato in procedimento connesso, che "quando la condizione di imputato dello stesso reato o di un reato connesso o collegato concorre con quella di persona offesa dal reato, quest'ultima, per la sua maggiore pregnanza, e' destinata a prevalere, cosicche' il soggetto deve essere esaminato nella veste di testimone" e che, comunque, l'essere stato Ga. sentito come teste, anziche' come coindagato, non comporterebbe l'inutilizzabilita' delle sue dichiarazioni, ma, semmai, l'applicabilita' dei criteri previsti per la valutazione della chiamata di correo.

A tali condivise osservazioni, la Corte di merito ha aggiunto: - che la sentenza citata dal Tribunale (Cass. 6, 31-3-2003) non era isolata, ma faceva parte di un costante orientamento giurisprudenziale (Cass. 6, 19-2-2003), mantenuto anche successivamente (Cass. sez. fer., 22-7-2004; Cass. 6, 9-2-2005 ("... non sussiste l'incapacita' a deporre di un soggetto che sia stato prosciolto dall'imputazione relativa ad un reato connesso con quello per cui si procede, quando il soggetto sia anche persona offesa da tale reato; invero, la sua citazione quale persona offesa e' imposta dall'articolo 429 c.p.p., comma 4, il cui dettato prevale, in base al principio della ricerca della prova, sulla disposizione in tema di incompatibilita' con l'ufficio di testimone");

che tali criteri erano in armonia con il principio dell'autonomia del processo contro il calunniatore rispetto al processo contro il calunniato ("Il proscioglimento irrevocabile del cosiddetto calunniato non fa stato nel procedimento contro il calunniatore.

Pertanto, in virtu' dell'autonomia di tale secondo processo, e' consentito, nello stesso, la concreta verifica della falsita', o meno, della "notitia criminis", attraverso la, sia pur sintetica, rivalutazione dei fatti oggetto del procedimento a carico dell'incolpato" Cass. 6, 13-3-1992; "... il giudicato, sia pure definitivo, rispetto al reato oggetto di incolpazione deve essere valutato autonomamente e liberamente nel giudizio per la calunnia.

Non esiste, infatti, nell'ordinamento processuale nessuna disciplina in ordine all'efficacia del giudicato nell'ambito di un altro procedimento penale... ", Cass. 6, 4-3-1996);

che cio' rispondeva anche alla finalita' di accertamento della prova ed al criterio logico in base al quale non poteva essere lasciata all'incondizionata scelta dell'accusato la possibilita' di determinare la posizione processuale del suo accusatore, con la semplice presentazione di una denuncia per calunnia, denuncia che poteva letteralmente paralizzare l'iter diretto all'accertamento dei fatti, anche in casi, quali la rapina o la violenza carnale, dove molto frequentemente i fatti erano a conoscenza soltanto della parte lesa.

Cio', fra l'altro, avverrebbe indipendentemente da qualunque valutazione da parte di chicchessia della fondatezza dell'accusa per calunnia e comporterebbe la permanenza a tempo indeterminato dell'incompatibilita' con la posizione di testimone.

Anzi, l'incompatibilita' diventerebbe definitiva quanto piu' l'accusa era infondata, non potendosi ipotizzare in tal caso alcuna richiesta di rinvio a giudizio ne' pronuncia di sentenza di proscioglimento, ma soltanto una possibile archiviazione, non definitiva.

Ha concluso la Corte con il ritenere del tutto corretta la decisione del primo giudice di sentire Ga. come parte lesa-testimone, ne' poteva ritenersi che l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese in fase dibattimentale potesse venir meno a seguito della mancata riconvocazione di Ga. da parte del PM a seguito della norma di cui alla Legge n. 63 del 2001, articolo 26, comma 2.

Passando all'esame del merito della vicenda, la Corte territoriale ha ritenuto il Ga. testimone attendibile, cio' non significava testimone infallibile ed integerrimo, ne' dotato di memoria insuscettibile di errori, ma significava testimone che, in base ad elementi di fatto e logici, presentava un elevato e tranquillizzante grado di credibilita'. Non valeva la pena approfondire argomenti gia' presi in esame dal Tribunale, attinenti la sua personalita', i suoi difficili rapporti con amici, coniuge e parenti, la sua litigiosita', i debiti non onorati, elementi - tutti - relativi a questioni di carattere personale, del tutto autonomi rispetto alla vicenda di cui si tratta.

La sua spontaneita' era al di fuori di ogni dubbio, anche in considerazione delle modalita' - occasionali e quasi involontarie - con cui egli aveva reso le iniziali dichiarazioni, occasionalita' e quasi involontarieta' che prescindevano dal fatto che egli avesse ricevuto una qualche generica sollecitazione da parte di C. e C. oppure che abbia iniziato a parlare "di punto in bianco", peraltro al di fuori di ogni verbalizzazione o di contesto ufficiale.

L'ipotesi che tale occasionalita' fosse stata dallo stesso costruita ad arte per mascherare il suo reale interesse a prendere le distanze da persone "discutibili" con le quali in realta' aveva intrattenuto rapporti stretti, ma non lineari, era soltanto, appunto, un'ipotesi, che veniva scartata dalla Corte non aprioristicamente, bensi' sulla base di considerazioni logiche e fatti storici.

Non aveva senso, infatti, scegliere un modo cosi' indiretto e cosi' incerto nei risultati per raggiungere quello scopo.

Non risultava che egli avesse davvero motivo di voler prendere le distanze da Vi. ; ma certamente era da escludere che avesse alcun motivo di farlo nei confronti di Pu. e di De. , in particolare. Trattandosi di persona di esperienza, non poteva non aver preso in considerazione l'ipotesi di conseguenze, sia giudiziarie che personali, derivanti da false accuse.

L'unico possibile motivo di astio ipotizzato dalla difesa riguardava un fatto (la mancata candidatura alle elezioni del 1994) distante nel tempo e ricollegabile - semmai - a persona diversa da De. .

E non era affatto priva di pregio l'osservazione del Tribunale relativa al fatto che nessun normale cittadino calunnierebbe esponenti mafiosi.

Ga. , infatti, che pure conosceva Vi. (ma per occasionali motivi derivanti dalla sua professione di medico), che pure aveva, dopo la conoscenza, mantenendo con lui una certa frequentazione e che pure aveva rapporti con ambienti mafiosi (ma egli era pur sempre un personaggio importante nel Trapanese, con tutte le implicazioni da cio' derivanti circa conoscenze, incontri e rapporti che non gli consentivano di vivere avulso da tutto l'ambiente circostante) non era certo, da questo punto di vista, diverso da un "normale cittadino".

L'indicazione di appartenenti alla famiglia Cannata, come esecutori delle minacce, in particolare, non era provenuta da Ga. , bensi' dall'Ispettore C. , che, in tal senso, aveva ritenuto di poter interpretare le informazioni da lui fornite.

Ga. , invece non aveva mai fatto - ne' direttamente ne' indirettamente - nomi diversi da quelli di Vi. e Bu. .

Alcune delle contraddizioni evidenziate erano solo apparenti, come quelle relative al modo con cui Vi. gli aveva rivelato l'identita' del mandante.

Infatti, egli, quando aveva spiegato in maniera precisa e meticolosa tale episodio, non solo aveva fugato ogni dubbio circa la sostanza di esso, ma aveva fornito indicazioni che, in realta', non confliggevano affatto con le iniziali e piu' superficiali dichiarazioni.

Infatti: chiedere a Vi. chi fosse il mandante, chiedergli conferma della propria ipotesi circa la sua identita', non ottenere una risposta (un si o un no) a voce, registrare una risposta altrettanto chiara, consistita nell'abbassare gli occhi e la testa, interpretarla come gesto di assenso non erano particolari confliggenti con le precedenti affermazioni, in quanto, anche se il nome di De. non era stato "detto", esso era stato comunque chiaramente ed espressamente rappresentato secondo tutte le dichiarazioni rese nelle varie occasioni.

Nulla di incongruo, poi, si poteva rilevare nel comportamento di Vi. , che, essendo persona di particolare spessore criminale, a parere della difesa mai avrebbe rivelato il nome del mandante.

Era vero il contrario: Vi. non aveva fatto il nome del mandante a seguito di pressioni o insistenze o intimidazioni da parte della persona offesa.

Semplicemente, egli aveva fatto il nome - a semplice domanda - perche' lo voleva fare.

E cio' era del tutto logico, poiche' il destinatario di una minaccia deve sapere bene a cosa essa si riferisce e, quindi, anche da chi essa proviene.

Certamente alcune imprecisioni avevano caratterizzato la ricostruzione delle date dei vari avvenimenti.

Si era trattato, tuttavia, di imprecisioni derivanti dal decorso del tempo, dalla pluralita' di episodi ed avvenimenti e dalla sovrapposizione di ricordi.

Non si erano mai verificati errori ingiustificati o voluti o fuorvianti o, comunque, davvero rilevanti.

Al contrario, molti particolari, ripetuti e precisi, denotavano un particolare scrupolo ricostruttivo, mentre la "teatralita'" cui faceva accenno il primo giudice atteneva piu' alla sua personalita' forse immodesta che al desiderio di ingigantire o modificare i fatti.

Cio' appariva provato dall'uso di termini ed espressioni quasi neutrali, certamente non allarmanti ne' particolarmente significativi, da lui utilizzati o riferiti, quali "aggarbare" la situazione o "avere uomini e mezzi che possono far cambiare idea" o "invitare a ripensarci", termini che chiaramente non erano stati scelti per apparire ne' vittima ne' eroe.

Cosi' spiegata la ritenuta affidabilita' della parte lesa, si doveva tenere presente una serie rilevante di fatti e considerazioni che il Tribunale aveva qualificato spesso come "riscontri", ma che comunque rappresentavano delle "conferme" delle sue dichiarazioni.

Nessuna delle osservazioni difensive poteva indurre dei dubbi sulla sostanza del racconto della parte lesa, ricostruito in maniera scrupolosa e corretta dal primo giudice, sulla base anche della documentazione rinvenuta.

In particolare, il modo ed il momento in cui Ga. era venuto a conoscenza dell'entita' della sponsorizzazione erano secondari a fronte dell'affermazione - costante e ripetuta - di aver svolto un ruolo marginale nelle trattative e di aver avuto contezza dell'importo effettivo solo dopo il perfezionamento dell'accordo.

La credibilita' di Ga. , sul punto, derivava, oltre che dalle osservazioni del Tribunale circa la determinazione standard delle cifre (anche la difesa ha affermato che la cifra delle sponsorizzazioni aveva un ammontare standard, in quanto si aggirava "secondo la prassi" sul miliardo) e delle clausole principali, anche dalla considerazione che per lui era comunque un successo aver ottenuto la sponsorizzazione e che le cifre di essa rappresentavano un particolare rilevante solo nel senso che "quanto piu' gli davano e tanto meglio era".

Considerazioni analoghe valevano, secondo la Corte, circa la corresponsione dei diritti di agenzia.

La circostanza che essi non erano stati indicati al momento della conclusione del contratto non era affatto incredibile, ben potendo essere accaduto che Ga. avesse quantificato nella sua testa l'ammontare di tali diritti sulla base delle sue nozioni ed esperienze.

Le contraddizioni circa la corresponsione dei diritti rappresentavano un dettaglio non rilevante, in quanto esse attenevano esclusivamente alle date delle varie tranches, date che ben potevano essere state confuse a distanza di tanto tempo ed in presenza di tanti episodi, mentre le loro modalita' ed entita' erano rimaste costanti e sono state anche in buona parte confermate da terzi interessati.

Inoltre, l'effettiva destinazione da parte di Ga. della somma ricevuta per la sponsorizzazione a fini diversi da quelli previsti non era accertata ne' era rilevante ai fini che qui interessavano.

Per quanto riguardava l'avvenuta conoscenza dell'obbligo di restituzione del 50%, Ga. era stato preciso sull'indicazione del fatto e delle sue modalita', mentre era incorso in confusioni quando si era trattato di collocare nel tempo la sua conoscenza, soprattutto quando aveva posto tale fatto in relazione ad altri episodi.

Tali confusioni erano comprensibili, in particolare considerando che il punto chiave, cioe' l'indicazione di una conoscenza successiva al contratto ed al pagamento dei diritti di agenzia, era rimasto sempre invariato ed era confermato dall'esistenza di una riunione del consiglio Direttivo di PT. , che non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere se l'obbligo fosse stato gia' comunicato al momento della stipulazione del contratto.

Il contenuto di quella riunione, come indicato dalla difesa ("non vi era la possibilita' materiale di adempiere") contrastava con le dichiarazioni di altri partecipanti.

Le notizie apparse sui giornali siciliani nel luglio non fornivano una diversa ricostruzione dei fatti.

Ha evidenziato la Corte di merito che le difese avevano contestato, oltre alla sussistenza stessa delle minacce, anche l'idoneita' delle stesse a rappresentare un effettivo mezzo di pressione sulla parte lesa.

In effetti, non si poteva non concordare sulla apparente oggettiva lievita' delle minacce.

Ma, pur non essendo stato fatto alcun riferimento alla possibilita' di porre in essere attivita' violente di alcun genere, la natura sostanzialmente e pesantemente intimidatoria delle parole pronunciate e delle condotte tenute appariva evidente sotto un duplice aspetto.

In primo luogo, era chiaro che proprio le caratteristiche personali di chi le aveva poste in essere costituiscono di per se' minaccia quando vengono realizzate in un certo contesto.

Vi. , notoriamente uomo pericoloso e deciso, si era recato, accompagnato da altra persona, di simili calibro e fama, anche se non dello stesso livello, sul luogo di lavoro della parte lesa, ad un'ora piuttosto "improbabile" e poco urbana, usando parole - si' - lievi di per se', ma significative, rendendo bene sia con gesti che con parole l'idea di essere stato mandato da qualcuno di importante, che da Milano muoveva allo scopo uomini in Sicilia, al quale lui avrebbe dovuto riferire per - evidentemente - ricevere eventuali nuove istruzioni.

I rapporti fra Ga. e Vi. , sia che venivano qualificati come "di amicizia" che "di conoscenza", non escludevano affatto ne' la credibilita' del fatto storico, ne' il significato minaccioso dell'episodio.

Al contrario, la scelta della persona di Vi. era assolutamente coerente con la situazione e con la strategia adottata.

Si trattava di uomo notoriamente pericoloso, la cui presenza ed il cui intervento erano allarmanti per chiunque ed anche per chi, come Ga. , ne aveva conoscenza personale, che sapeva tenere un atteggiamento deciso, ma anche accomodante, che era in grado di usare parole chiare e non equivocabili, quali "aggarbare" la situazione, che significava qualcosa di molto simile ad "arrotondare".

Tutto cio', naturalmente, non consentiva di ritenere che la sua funzione sia stata quella di "paciere", sia per le modalita' della visita, che per la presenza dell'accompagnatore Bu. , che per l'assenza di qualunque effettivo tentativo di pervenire ad un accordo.

Il fatto, poi, che era stato mosso proprio il capo mandamento di Trapani era del tutto coerente con il contesto.

La sua posizione era equilibrata rispetto al calibro dei due contendenti, Ga. e De. , ed all'entita' delle somme in gioco ed al contempo consentiva di mantenere la presa di posizione ad un livello "soft".

Riteneva la Corte che era dato di comune esperienza, infatti, che il livello di gravita' della minaccia necessario al raggiungimento dello scopo era inversamente proporzionale al grado di temibilita' delle persona che effettuava l'intimidazione.

Del tutto irrilevante, poi, era - sempre secondo la Corte di merito - il ma

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